COMUNICATO
Schede di approfondimento per la discussione sul rinnovo contrattuale.
Le nostre proposte su:
1. Bilateralità,
2. Modifica del sistema di classificazione
1. Bilateralità
La bilateralità, cioè la costituzione per accordo
tra le Parti sociali di una struttura o ente bilaterale per svolgere
compiti o fornire servizi indicati dall'accordo costitutivo, ha
rappresentato e rappresenta tuttora per il movimento sindacale un utile
strumento per la tutela dei lavoratori e per la sindacalizzazione.
In particolare Cgil, Cisl e Uil o loro categorie hanno costituito con le
rispettive controparti Enti bilaterali in vari settori: agricoltura,
artigianato, commercio e servizi, edilizia e lavoro interinale. Settori
cioè accumunati dalla frammentazione dei luoghi di lavoro sul
territorio.
Nel settore metalmeccanico, che in passato è stato caratterizzato dalla
forte concentrazione dei lavoratori nelle grandi aziende, l'esperienza
bilaterale originata dal Contratto nazionale è relativamente recente e
riguarda essenzialmente i fondi di previdenza complementare come
Co.Met.A. Ma sono altrettanto diffuse esperienze di Fondi di assistenza
interna o di Cral costituiti e finanziati con la contrattazione
aziendale.
Tre sono - per la Uilm - gli ambiti nei quali la bilateralità può
svolgere una funzione positiva per i lavoratori metalmeccanici:
1. la formazione, quella sulla sicurezza e quella professionale e
conseguentemente il più vasto tema del collocamento: chi meglio delle
parti sociali può conoscere i fabbisogni professionali o i rischi
specifici, cioè le esigenze di formazione degli addetti metalmeccanici?
2. il tema della tutela e del supporto ai lavoratori a tempo
determinato, per costruire le condizioni per una loro stabilizzazione
mediante la partecipazione a iniziative di formazione. Altrettanto
importante è fornire loro - facendo tesoro delle esperienze già
realizzate per il lavoro temporaneo - servizi o tutele quali: coperture
assicurative in caso di malattie e infortuni che eccedano la durata del
contratto, favorire l'accesso al credito e individuare forme di tutela
previdenziale adeguate per i periodi di non lavoro o di formazione;
3. la realizzazione in una realtà sempre più caratterizzata dalla
dispersione delle imprese - perlopiù di piccole dimensioni - sul
territorio di un sistema di tutele e di assistenza analogo a quello
garantito dalle istituzioni sociali aziendali (fondi di assistenza
interna o istituti analoghi).
2. Modifiche al sistema di classificazione
professionale
La revisione dopo circa 30 anni del sistema di
inquadramento rappresenta una priorità dell'azione sindacale. In questa
fase di elaborazione vengono individuate le categorie che presentano le
maggiori problematicità:
1. i lavoratori inquadrati nella 3a e nella 4a categoria professionale
cui molto spesso vengono affidati compiti di certificazione della
qualità dei componenti assemblati, di collaudo e controllo, di piccola
manutenzione e di logistica anche con l'ausilio di strumenti
informatici;
2. i lavoratori operai inquadrati nella 5a categoria professionale che
spesso svolgono mansioni "pregiate", con contenuti
professionali complessi o comunque rare nel mercato del lavoro locale
che vengono penalizzate dalla previsione contrattuale dell'inquadramento
nella 5a categoria professionale per chi svolge attività manuali e
operative prevista. Dobbiamo quindi definire un percorso che sposti il
punto di intreccio tra mansioni operaie e quelle impiegatizie al livello
della 5a categoria super;
3. i lavoratori inquadrati nella 6a e nella 7a categoria professionale,
che rappresentano un'area di potenziale espansione dell'occupazione
posto che l'industria metalmeccanica italiana riesca a competere
nell'economia globale sul terreno dell'innovazione di prodotto e di
processo e su quello della qualità.
Nelle richieste si dovrà quindi individuare un costo contrattuale da
finalizzare alla riforma del sistema di classificazione.
La proposta del sindacato dovrà saper portare a sintesi le esigenze
differenti sopra elencate dando risposta all'intero mondo metalmeccanico
e non soltanto a una sua parte.
Per questo, un'ulteriore riflessione anche sul tema dell'inquadramento
professionale va fatta per le realtà che applicano il Ccnl
metalmeccanico ma svolgono attività non manifatturiere (si veda il
punto seguente). Occorre quindi creare nel contratto gli spazi normativi
specifici per le attività non manifatturiere (informatica, servizi
logistici, global service, installazione e gestione di impianti, ecc.)
che renda più aderenti le normative contrattuali con le esigenze
produttive e dei lavoratori anche con un differente equilibrio tra
inquadramento professionale e normative contrattuali.
Roma, 30 ottobre 2002
|
|