COMUNICATO
STAMPA
IPOTESI DI PIATTAFORMA UILM
PER IL RINNOVO DEL CCNL DELL’INDUSTRIA METALMECCANICA E
DELL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
1. PREMESSA
Il rinnovo del contratto dei metalmeccanici non è
mai stata una vertenza "facile": per le dimensioni del
settore, per la storia sindacale, per gli interessi in gioco. Questo
rinnovo però appare ancora più complesso del solito: da un lato c'è
una congiuntura economica debole e la crisi della Fiat Auto che
rappresenta un elemento di forte preoccupazione sia per i lavoratori
degli stabilimenti coinvolti, sia per l'intero sistema industriale, in
quanto il prodotto "auto" interessa centinaia di imprese
(anche non metalmeccaniche) e migliaia di lavoratori.
Dall'altro, la decisione della Fiom Cgil di presentare una propria
piattaforma. Si tratta di una decisione grave che rischia di dare alle
nostre controparti un grande vantaggio: quello di poter eludere il
negoziato facendo leva sulle divisioni delle Organizzazioni sindacali.
Per questo motivo la Uilm, pur non negando le ragioni delle divisioni
sindacali degli ultimi mesi, ha tentato di costruire una piattaforma
unitaria, dichiarando di accettare il metodo referendario, anche se
ribadiamo la nostra preferenza per il metodo di misurazione della
rappresentanza basato sugli iscritti e sui voti raccolti, già
sperimentato nel pubblico impiego.
Nonostante questo impegno, ci troviamo costretti a presentare una nostra
piattaforma per il rinnovo contrattuale.
E' una piattaforma elaborata nel rispetto delle regole del Protocollo
del 23 luglio 1993, perché non vogliamo fornire alcun alibi alle
controparti - che hanno sempre subito e mai accettato fino in fondo i
due livelli di contrattazione - per sottrarsi al confronto.
Non si tratta però di una piattaforma rinunciataria: vogliamo tutelare
il potere d'acquisto recuperando lo scarto tra inflazione programmata e
quella reale e non possiamo quindi accettare i valori di inflazione
programmata proposti dal Governo per il 2003-2004; vogliamo trovare uno
strumento di redistribuzione della produttività nelle imprese che non
hanno un premio di risultato; vogliamo modificare il sistema di
classificazione per tenere conto delle innovazioni tecnologiche,
organizzative e di processo; vogliamo creare un sistema di enti
bilaterali per codeterminare con le imprese le scelte sulla formazione
professionale e quella per la sicurezza.
E' una piattaforma per rinnovare il contratto. Riteniamo, infatti, che
il ruolo del Contratto nazionale si difende e si valorizza così, cioè
rendendolo un strumento che quotidianamente tutela e garantisce i
lavoratori.
2. IL SALARIO E LE ALTRE VOCI ECONOMICHE
Le richieste salariali per la Uilm si collocano necessariamente
nell'ambito dei principi stabiliti dal Protocollo del 23 luglio 1993:
1. politica salariale non inflazionistica, ma che tuteli i salari reali;
2. doppio livello di contrattazione, con il contratto nazionale che
salvaguardia il salario reale e la contrattazione aziendale che
ridistribuisce la produttività e la ricchezza realizzata.
Riaffermare l'attualità e la validità di questi principi per la Uilm,
non significa negare la necessità e l'urgenza di intervenire per
tentare di porre rimedio ad alcuni limiti di questo accordo. In questo
senso e alla luce di una esperienza quasi decennale, due ci paiono i
limiti che emergono nell'applicazione di questo modello contrattuale: la
palese incongruenza del tasso di inflazione programmata dal Governo con
le attuali dinamiche inflattive e l'insufficiente diffusione della
contrattazione di secondo livello che ha coinvolto poco meno della metà
degli addetti nel settore metalmeccanico. Risultano infatti esclusi
dalla tutela salariale della contrattazione integrativa in particolare i
lavoratori dipendenti delle piccole imprese.
2.1. GLI AUMENTI DEI MINIMI CONTRATTUALI
Coerentemente con lo spirito del Protocollo 23 luglio
e con l'esigenza di salvaguardare i salari reali dall'erosione
inflazionistica, si richiede:
1. il recupero della differenza tra inflazione programmata e inflazione
reale del 2° semestre 2001, pari allo 0,4%.
2. il recupero della differenza tra inflazione programmata (1,2%) e
quella reale (presumibilmente 2,5/2,7%) che sarà registrata nel 2002.
Lo scarto da recuperare varierà quindi tra l'1,3 e l'1,5%.
3. l'inflazione ragionevolmente prevedibile per il 2003. Risulta infatti
non credibile l'inflazione programmata dal Governo nella misura
dell'1,4%. Assumeremo quindi come riferimento per il calcolo della
richiesta gli obiettivi di inflazione della Banca Centrale Europea che
si collocano al 2%.
4. l'inflazione ragionevolmente prevedibile per il 2004. Anche in questo
caso, l'inflazione programmata dal Governo, pari all'1,3%, è
irrealistica. Adotteremo quindi un tasso di inflazione leggermente
inferiore a quello del 2003, cioè l'1,9%.
Per un totale di 5,6/5,8 punti percentuali che andranno moltiplicati per
il "valore punto" e riparametrati per livello.
Si dovranno anche rivalutare le indennità di funzione previste nel
contratto per gli impiegati di 7a categoria e per i quadri.
2.2. L'INDENNITÀ "MANCATO PREMIO DI
RISULTATO"
Nel rispetto dello spirito del Protocollo del 23
luglio 1993 e della funzione assegnata al 2° livello di contrattazione
di redistribuire la produttività, richiediamo la definizione di un
istituto contrattuale sul modello della vecchia "indennità mancato
premio di produzione" che compensi almeno in parte i metalmeccanici
che non fanno contrattazione di secondo livello. Si tratta di un
istituto già presente in altri contratti nazionali e di una soluzione
realistica e attuabile da subito ma che in prospettiva potrà essere
sostituita dalla contrattazione territoriale.
Per i lavoratori dipendenti da imprese che non hanno contrattato un
"Premio di risultato", prevediamo il diritto a una erogazione,
a titolo di "indennità mancato premio di risultato", di 250
euro annui. A decorrere dal gennaio 2006, a livello territoriale, le
Parti potranno contrattare ammontare, criteri di erogazione e
parametrazione di detta indennità.
2.3. LE TRASFERTE
Si richiede un incremento dei trattamenti di
trasferta di 5 euro.
Si richiede altresì la definizione dell'istituto della reperibilità e
della relativa indennità.
3. MODIFICARE IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
PROFESSIONALE
Il sistema di classificazione previsto dal Ccnl,
concepito all'inizio degli anni '70, è ormai obsoleto: non tiene conto
dei mutamenti organizzativi, tecnologici e di processo che si sono
realizzati nelle imprese metalmeccaniche.
Non vengono considerati, ai fini dell'inquadramento professionale dei
lavoratori, caratteristiche quali la polivalenza e la polifunzionalità
né vengono riconosciuti i maggiori compiti (logistica, piccole
manutenzioni, certificazione della qualità, utilizzo di strumenti
informatici, conoscenza delle lingue, ecc.) che vengono affidati sempre
più diffusamente a chi ha mansioni esecutive.
Il sistema di classificazione, inoltre, non tiene conto delle
professionalità utilizzate nelle imprese che non svolgono attività
"tradizionale" manifatturiera (informatica, telecomunicazioni,
gestione di servizi e/o di impianti, logistica, ecc.) cui vogliamo
continuare ad applicare il Ccnl metalmeccanico.
Proponiamo quindi di definire un nuovo sistema di inquadramento
professionale basato su 5 aree professionali:
1. Area professionale A) che corrisponde alle attuali 1a e 2a categoria,
riservata all'inserimento lavorativo di personale privo di qualifica e
di esperienza. Si dovranno confermare gli "automatismi" per il
passaggio alla fascia superiore dopo un determinato periodo;
2. Area professionale B) che corrisponde alle attuali 3a e 4a categoria,
cioè al lavoro qualificato, in tale area saranno collocati anche i
lavoratori in possesso di diploma o di qualifica professionale ma privi
di esperienza professionale con passaggio automatico all'area superiore;
3. Area professionale C) che corrisponde alla 5a e 5a categoria super,
cioè al lavoro specializzato;
4. Area professionale D) che corrisponde alla 6a e alla 7a categoria,
cioè al lavoro direttivo;
5. Area professionale E) riservata ai quadri.
All'interno delle aree professionali andranno previsti più livelli
retributivi (la cui definizione potrà essere affidata alla
contrattazione di 2° livello) e sarà quindi più facile tener conto e
remunerare le specificità della mansione svolta o dei compiti
assegnati.
I lavoratori con qualifica professionale "operaio" saranno
inquadrati nelle prime tre fasce e il massimo livello di inquadramento
pertanto sarà collocato in corrispondenza dell'attuale 5a categoria
super.
4. MODIFICHE NORMATIVE
4.1. DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Si richiede la definizione di una più avanzata
normativa che riformuli quanto attualmente previsto per il diritto allo
studio e per i lavoratori studenti, recependo quanto previsto dalla
legge 53/2000 sui congedi formativi con l'obiettivo di facilitare
l'accrescimento culturale e professionale dei lavoratori.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione linguistica
(l'inglese soprattutto) e informatica, che comportano comunque vantaggi
anche per le imprese.
4.2. PART TIME
Si richiede l'inclusione della frequenza di corsi di
studio scolastici e universitari, tra le causali che danno diritto,
salvi i vincoli dell'infungibilità, alla trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
Si richiede inoltre l'innalzamento di un punto delle percentuali
previste nel Ccnl per l'accesso al part time: dal 2 al 3% quella
sottoposta al solo vincolo dell'infungibilità del dipendente
interessato, dal 4 al 5% quella sottoposta ai vincoli
tecnico-organizzativi.
4.3. CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E LAVORO
"ATIPICO"
A partire dagli attuali livelli consentiti, si
richiede la definizione di un'unica quota per il complesso delle
assunzioni con contratti differenti dal contratto a tempo indeterminato
(contratti a termine, interinale, ecc.).
Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta nell'evitare la
successione di forme di contratto "atipiche" che mantengono il
lavoratore in una situazione di precarietà per lunghi periodi di tempo.
In rispetto al principio della "non discriminazione"
retributiva (pari salario per pari lavoro) si richiede di definire una
normativa specifica per consentire l'erogazione dei ratei di Premio di
risultato per i lavoratori con contratto a termine o con contratto di
lavoro temporaneo.
Inoltre per quanto riguarda i rapporti di lavoro a tempo determinato si
richiede di:
1. regolamentare il diritto di precedenza per coloro che hanno svolto
contratti a tempo determinato in caso che l'azienda proceda ad
assunzioni a tempo indeterminato;
2. regolamentare le informazioni dovute alle Rsu e a tutti i lavoratori
circa le opportunità di lavoro stabile offerte dall'azienda;
3. definire percorsi formativi per il personale assunto con contratti a
termine, per accrescerne la professionalità e quindi le possibilità di
uno stabile impiego. La definizione di questi percorsi sarà affidata al
sistema degli Enti bilaterali;
4. esaminare la possibilità di offrire ai lavoratori con lavoro a
termine, tutele e servizi di contenuto analogo a quelle offerte ai
lavoratori interinali dall'Ente Bilaterale Ebitemp e cioè: una
copertura assicurativa collettiva per gli infortuni che eccedono la
durata del contratto, facilitazioni per l'accesso al credito, copertura
previdenziale per i periodi di formazione.
4.4. BANCA ORE E CONTENZIOSO 2 GIUGNO
Ferme restando le posizioni sindacali, occorre
superare il contenzioso aperto da Federmeccanica sul ripristino della
festività del 2 giugno con la conferma dei PAR contrattualmente
definiti.
Per quanto riguarda la banca ore, occorre prevedere la possibilità di
accantonare solo una parte delle ore di straordinario svolte nell'anno e
garantire la fruizione di queste ore anche nell'anno di accantonamento.
4.5. LAVORATORI CON FUNZIONI DIRETTIVE E PRESTAZIONI
IN GIORNI DI NORMA NON DI LAVORO
Si richiede il riconoscimento di riposi compensativi
con accantonamento in "Banca ore" per le prestazioni
eventualmente svolte in giornate normalmente non di lavoro dai
lavoratori con funzioni direttive e quindi non sottoposti a vincolo di
orario.
4.6. RECEPIMENTO NORMATIVA CONGEDI PARENTALI
Si richiede il recepimento e l'adeguamento della
normativa contrattuale alle disposizioni contenute nella legge 53/2000
sui "Congedi parentali", adempiendo ai rinvii di legge verso
la contrattazione collettiva.
4.7. AGGIORNARE IL CCNL SUGLI ASPETTI RIGUARDANTI
L'AMBIENTE DI LAVORO E LA SICUREZZA
Occorre procedere all'armonizzazione delle normative
contrattuali sull'ambiente di lavoro e la sicurezza con la legislazione
più recente a partire dalle disposizioni del D.Lgs.vo 626/94 e delle
successive integrazioni e modifiche.
Tuttavia gli interventi di maggior rilievo in tema di prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali all'interno di questo rinnovo,
dovranno essere quelli legati all'informazione e formazione dei
lavoratori e dei Rls a carico degli Enti Bilaterali.
4.8. LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Il fondo Co.Met.A. rappresenta una realtà
significativa a livello europeo per numero di aderenti e capitali
amministrati. Tuttavia ancora troppi lavoratori metalmeccanici, in
particolare quelli occupati nelle piccole imprese e i più giovani, non
hanno avuto la possibilità concreta di assistere a una chiara
spiegazione dei benefici e dei meccanismi del Fondo.
Si richiede pertanto:
1. il diritto a un'ora di assemblea retribuita, aggiuntiva rispetto alle
attuali norme contrattuali e di legge, per informare tutti i lavoratori
sui risultati del Fondo;
2. permessi retribuiti per i componenti l'Assemblea di Co.Met.A.;
3. portare le "finestre" per l'adesione a Co.Met.A. da
semestrali a trimestrali;
4. l'aumento al 50% della quota di Tfr maturando da versare al Fondo per
i lavoratori assunti prima del 28 aprile 1993.
5. verificare le condizioni per distribuire attraverso l'Azienda
(insieme ai prospetti paga) le comunicazioni di Co.Met.A, per una
migliore efficienza del processo di comunicazione e per consentire un
risparmio di costi al Fondo.
5. CONTRATTARE NUOVI STRUMENTI DI TUTELA
5.1. GLI ENTI BILATERALI
Si richiede la costituzione di un sistema di Enti
Bilaterali su base territoriale, coordinati e supportati da un Ente
Bilaterale nazionale, con finanziamento a carico delle imprese.
L'Ente Bilaterale nazionale, oltre a svolgere funzioni di coordinamento
e supporto all'attività degli Enti costituiti a livello territoriale,
potrà svolgere attività di studio e ricerca affidate di comune accordo
dalle Parti sociali, accedendo, laddove possibile, a fondi Nazionali o
Comunitari.
Gli Enti Bilaterali territoriali, nel quadro delle indicazioni elaborate
dall'Ente Bilaterale nazionale dovranno:
1. rilevare i fabbisogni professionali e formativi delle imprese,
elaborare i programmi formativi e selezionare le istituzioni formative
che possono effettuare detta formazione;
2. in relazione ai contratti cosiddetti a "causa mista"
(apprendistato e contratti formazione-lavoro) predisporre l'offerta
formativa e certificare l'effettivo svolgimento della formazione
prescritta;
3. predisporre interventi formativi specifici a favore del personale che
ha svolto contratti a termine;
4. rilevare - in relazione alla prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali - le esigenze derivanti dal ciclo produttivo e
dall'organizzazione del lavoro delle imprese metalmeccaniche presenti
nel territorio, elaborare i programmi formativi per gli Rls e quelli
informativi/formativi per tutti i lavoratori e selezionare le
istituzioni formative che possono realizzare i programmi di formazione e
informazione per la sicurezza;
5. rilevare le offerte di lavoro nel settore metalmeccanico e
predisporre modalità di informazione per i lavoratori disoccupati o in
cerca di prima occupazione;
5.2. L'ASSISTENZA SANITARIA
Si propone di istituire una commissione contrattuale
per verificare la fattibilità di istituire un fondo per l'Assistenza
sanitaria integrativa delle attuali prestazioni del SSN per le
lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici e le loro famiglie.
5.3. ISTITUZIONI SOCIALI (ASILI NIDO, CRAL, MENSE,
ECC.)
Annualmente le Parti a livello aziendale, o a livello
territoriale, dovranno esaminare le iniziative in essere e svolgere un
confronto su altre iniziative per rispondere a nuove esigenze.
6. I DIRITTI SINDACALI
Si richiede la definizione di una quota di servizio
per i lavoratori non iscritti al Sindacato.
Le aziende opereranno l'adeguamento automatico delle quote per
contributi sindacali nella misura dell'1%.
Dovrà essere contrattualmente regolamentato l'utilizzo delle ore di
assemblea e i criteri per la richiesta.
Si richiede la definizione di modalità di utilizzo della cosiddetta
"bacheca elettronica" per la comunicazione tra le
Organizzazioni sindacali, le Rsu e i lavoratori e per le comunicazioni
del fondo Co.Met.A. agli associati.
7. SPECIFICITÀ UNIONMECCANICA CONFAPI
7.1. DIRITTI SINDACALI
Occorre rivedere l'attuale normativa sui diritti
sindacali che penalizza la partecipazione dei lavoratori delle piccole
imprese aderenti alle Api nella partecipazione agli Organismi sindacali.
7.2. PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Oltre alle richieste già illustrate in materia di
previdenza complementare, si richiede di:
1. definire con accordo sindacale, anche per Fondapi, le modalità per
l'elevazione volontaria della contribuzione a carico dei dipendenti;
2. definire contrattualmente il trattamento per coloro che hanno aderito
tra il 1° giugno 2000 e la data del primo versamento dei contributi
operato da Fondapi;
3. viste le nuove regole fiscali, accelerare il versamento per i
lavoratori iscritti prima del 1° giugno 2000, dei contributi (a carico
azienda e Tfr) dovuti per il periodo decorrente dal 1° luglio 1998 e la
data del primo versamento dei contributi operato da Fondapi;
4. definire procedure di certificazione del versamento da parte
aziendale e dell'avvenuto abbinamento.
Roma, 12 novembre 2002
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