COMUNICATO
Nota esplicativa sull'accordo firmato con le Associazioni artigiane
in data 15 gennaio 2003
Premessa
In data 15 gennaio 2003 Fim, Fiom, Uilm e le Associazioni artigiane
del settore metalmeccanico e dell'installazione d'impianti, aderenti a
Confartigianato, Casa e Cna hanno raggiunto, nel quadro di quanto
previsto dall'Accordo interconfederale 20 maggio 2002, un accordo per la
determinazione di nuovi minimi contrattuali e la definizione di una
somma una tantum a copertura del periodo 1 luglio 2000 - 31 marzo 2002.
In considerazione del fatto che non ci troviamo in presenza di un vero e
proprio rinnovo contrattuale e che il periodo coperto dagli incrementi
dei minimi contrattuali e dall'una tantum è già scaduto, è
esplicitamente previsto nel testo dell'intesa che continuerà a essere
erogata l'indennità di vacanza contrattuale (IVC).
Una Tantum e nuova IVC
L'accordo prevede a copertura integrale del periodo sopra citato,
l'erogazione, per i lavoratori in forza alla data del 15 gennaio 2003,
di 320 euro da pagarsi in due rate uguali con la retribuzione di marzo e
con quella di luglio 2003. E' stato chiarito verbalmente al tavolo, ma
le Associazioni Artigiane sono anche impegnate a inviarci una
comunicazione formale, che per coloro che cessino il rapporto di lavoro
prima del luglio 2003, l'Una tantum sarà totalmente erogata con le
ultime competenze.
Tale Una tantum dovrà essere riproporzionata in quote mensili sulla
base dei mesi o loro frazioni, in relazione alla durata del rapporto di
lavoro nel periodo 1 luglio 2000 - 31 marzo 2002. Abbiamo avuto
assicurazioni dalle Controparti che le frazioni di mese superiori a 15
giorni saranno considerate come mese intero.
Dai 320 euro potranno essere detratte fino a concorrenza e comunque per
un importo massimo di 150 euro, le erogazioni corrisposte a titolo di
indennità di vacanza contrattuale. Tali detrazioni dovranno essere
operate per il 50% sulla erogazione di marzo e per il restante 50% su
quella di luglio. E' chiaro quindi che non sarà possibile detrarre
alcunché se non vi sono state erogazioni a titolo di IVC ed è altresì
chiaro che per i rapporti di lavoro iniziati successivamente al luglio
2000 anche la quota da detrarre dovrà essere riproporzionata con i
medesimi criteri utilizzati per la determinazione dell'Una tantum (anche
su questo le Associazioni Artigiane ci invieranno una comunicazione).
Per gli apprendisti, gli importi di cui sopra sono di 230 euro da cui
detrarre fino a 110 euro per l'IVC pagata.
L'accordo volutamente e a differenza da quanto sottoscritto da altre
categorie, non ha influenza sul contenzioso tra Fim, Fiom, Uilm e
Associazioni artigiane relativo alla quantificazione dell'IVC: come
saprete, mentre le Controparti interpretano l'IVC in modo statico,
determinandone l'importo sulla base del 30 o del 50% dell'inflazione
programmata del primo anno di carenza contrattuale, Fim, Fiom e Uilm
ritengono che l'IVC vada rideterminata sommando le inflazioni
programmate degli anni di vacanza contrattuale, secondo il criterio
della "Scala mobile carsica".
Solo per coloro che percepiranno l'Una tantum e solo per quanto compete
nel periodo 1° luglio 2000 - 31 marzo 2002, l'accordo risolve, con
l'una tantum, il contenzioso. Per il periodo successivo al 31 marzo 2002
e per coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro prima del 15
gennaio 2003 sarà possibile proseguire il contenzioso.
La soluzione contrattuale adottata con l'accordo economico transitorio
prevede che L'IVC, continui a essere erogata e, per quanto ci riguarda,
va erogata con i criteri da sempre indicati da Fim Fiom e Uilm
L'atipicità e l'eccezionalità della soluzione contrattuale individuata
con l'accordo in questione ci obbliga a rideterminare, dal 1° gennaio
2003 gli importi di IVC. In coerenza ovviamente con l'interpretazione
sindacale sopra citata: pertanto, essendo l'incremento dei minimi
contrattuali riferito al periodo più volte citato, ma erogato dal
gennaio 2003, gli importi da noi diffusi restano validi fino al 31
dicembre 2002.
Dal gennaio 2003, l'IVC si ridetermina sulla base dei nuovi minimi in
vigore, moltiplicati per il 50% dei tassi di inflazione programmati per
il 2002 (1,7%) e per il 2003 (1,4%) cioè per un valore del 1,55% che
per livello, da gennaio 2003 al maggio 2003, corrisponde a:
Livello
|
Paga
base
|
Contingenza
|
Totale
|
IVC
mensile
|
1°
|
757,61
|
525,76
|
1283,39
|
19,89
|
2°
|
671,21
|
522,38
|
1193,59
|
18,50
|
2°
bis
|
603,25
|
519,29
|
1122,55
|
17,40
|
3°
|
559,95
|
517,30
|
1077,25
|
16,70
|
4°
|
503,81
|
514,43
|
1018,05
|
15,78
|
5°
|
469,06
|
512,91
|
981,98
|
15,22
|
6°
|
426,53
|
511,21
|
937,74
|
14,53
|
|
Dal giugno 2003 in seguito agli aumenti dei minimi gli importi
aumenteranno sino ai seguenti valori:
Livello
|
Paga
base
|
Contingenza
|
Totale
|
IVC
mensile
|
1°
|
789,63
|
525,76
|
1315,39
|
20,39
|
2°
|
701,01
|
522,38
|
1223,39
|
18,96
|
2°
bis
|
631,29
|
519,29
|
1150,58
|
17,83
|
3°
|
586,87
|
517,30
|
1104,17
|
17,11
|
4°
|
529,27
|
514,43
|
1043,70
|
16,18
|
5°
|
493,62
|
512,91
|
1006,53
|
15,60
|
6°
|
449,99
|
511,21
|
961,20
|
14,90
|
|
Abbiamo ritenuto di adottare per il 2003 un tasso di inflazione
programmata, oggetto di aspre contestazioni da parte delle
Organizzazioni sindacali, in quanto in questo caso non si tratta di un
parametro di riferimento per un negoziato, ma di un preciso coefficiente
per la determinazione di un istituto contrattuale automatico e
transitorio.
Infine, noterete che tra i firmatari dell'accordo non c'è la Claai a
causa di un contrasto originato da ragioni estranee alla vicenda
contrattuale. Nei prossimi giorni proporremo a detta Organizzazione un
incontro con l'obiettivo di tutelare i lavoratori dipendenti da imprese
ad Essa associate.
Nuovi minimi tabellari nazionali
In vigore dal 1° gennaio 2003 al 31 maggio 2003
Livello
|
Paga
base
|
Contingenza
|
EDR
|
Totale
|
IVC
mensile
|
Totale+IVC
|
1°
|
757,61
|
525,76
|
10,33
|
1293,70
|
19,89
|
1313,59
|
2°
|
671,21
|
522,38
|
10,33
|
1203,92
|
18,50
|
1222,42
|
2°
bis
|
603,25
|
519,29
|
10,33
|
1132,87
|
17,40
|
1150,27
|
3°
|
559,95
|
517,30
|
10,33
|
1087,58
|
16,70
|
1104,28
|
4°
|
503,81
|
514,43
|
10,33
|
1028,57
|
15,78
|
1044,35
|
5°
|
469,06
|
512,91
|
10,33
|
992,30
|
15,22
|
1007,52
|
6°
|
426,53
|
511,21
|
10,33
|
948,07
|
14,53
|
962,60
|
|
In vigore dal 1° giugno 2003
Livello
|
Paga
base
|
Contingenza
|
EDR
|
Totale
|
IVC
mensile
|
Totale+IVC
|
1°
|
789,63
|
525,76
|
10,33
|
1325,72
|
20,39
|
1346,11
|
2°
|
701,01
|
522,38
|
10,33
|
1233,72
|
18,96
|
1252,68
|
2°
bis
|
631,29
|
519,29
|
10,33
|
1160,91
|
17,83
|
1178,74
|
3°
|
586,87
|
517,30
|
10,33
|
1114,50
|
17,11
|
1131,61
|
4°
|
529,27
|
514,43
|
10,33
|
1054,03
|
16,18
|
1070,21
|
5°
|
493,62
|
512,91
|
10,33
|
1016,86
|
15,60
|
1032,46
|
6°
|
449,99
|
511,21
|
10,33
|
971,53
|
14,90
|
986,43
|
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Roma, 27 gennaio 2003
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