COMUNICATO
Ipotesi
di accordo di rinnovo del Contratto
Unionmeccanica Confapi
Premessa
La Uilm, insieme con la Fim, ha sottoscritto con l’Unionmeccanica
Confapi,
l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale dell’industria
metalmeccanica perché ritiene di aver raggiunto anche su questo tavolo
negoziale dei risultati importanti sia sugli aspetti economici sia su quelli
normativi.
Molti dei contenuti
sono uguali o analoghi a quelli contrattati con la Federmeccanica:
l’incremento medio di 90 euro è un risultato significativo rispetto agli
accordi che si sono firmati in altre categorie, così come sono risultati assai
importanti l’aver definito un percorso certo per la modifica
dell’inquadramento, l’aver reso coerente con le attuali esigenze il diritto
allo studio e alla formazione professionale e la creazione di un Ente bilaterale
nazionale quale strumento di partecipazione per governare in primo luogo le
politiche della formazione.
La
Uilm quindi ha deciso di avviare una fase di confronto con i propri iscritti e
con tutti i lavoratori metalmeccanici per illustrare nel dettaglio l’ipotesi
di accordo. Vogliamo garantire il diritto di tutti i lavoratori a una corretta
informazione.
Per
questo vogliamo chiarire fin d’ora che se, com’è normale, accetteremo
critiche anche aspre, non tollereremo insulti e a maggior ragione intimidazioni
e minacce: l’atto di scioperare (ma anche quello di non scioperare) è troppo
importante per non essere il frutto di un consapevole convincimento sulle
ragioni della protesta e sui risultati che si intendono ottenere.
I contenuti dell’accordo in sintesi
Gli
aspetti salariali
L’aumento
medio è di 90 euro (174.264 lire) a regime. La prima erogazione che decorre dal
1° luglio è pari al 50% dell’incremento complessivo. La seconda erogazione
decorrerà dal 1° febbraio 2004 e sarà di 24 € medi. La terza erogazione
(dal 1° dicembre 2004) sarà di 21 € medi.
Di
seguito riportiamo gli aumenti per livello (tra parentesi i valori in lire):
Categorie
|
Dal
1°/7/03
|
Dal
1°/2/04
|
Dal
1°/12/04
|
Totale
|
1a
|
28,15 (54.506)
|
15,01 (29.063)
|
13,14 (25.443)
|
56,30 (109.012)
|
2
a
|
32,94 (63.781)
|
17,57 (34.020)
|
15,37 (29.760)
|
65,88 (127.561)
|
3
a
|
38,85 (75.224)
|
20,72 (40.120)
|
18,13 (35.105)
|
77,70 (150.448)
|
4
a
|
41,10 (79.581)
|
21,92 (42.443)
|
19,18 (37.138)
|
82,20 (159.161)
|
5
a
|
45,04 (87.210)
|
24,02 (46.509)
|
21,02 (40.700)
|
90,08 (174.419)
|
6 a
|
49,83 (96.484)
|
26,58 (51.466)
|
23,25 (45.018)
|
99,66 (192.969)
|
7
a
|
53,49 (103.571)
|
28,53 (55.242)
|
24,96 (48.329)
|
106,98 (207.142)
|
8
a
|
59,12 (114.472)
|
31,53 (61.051)
|
27,59 (53.422)
|
118,24 (228.945)
|
9
a
|
69,53
(134.629)
|
37,07 (71.778)
|
32,46 (62,851)
|
139,06 (269.258)
|
Gli
aumenti corrispondono:
·
al pieno recupero dello
scostamento (1,6%) tra l’inflazione programmata e quella reale del periodo 1°
luglio 2001 – 31 dicembre 2002;
·
all’inflazione
programmata per il periodo 2003 – 2004 (2,7%) più un’ulteriore quota pari
all’1,3% che, nella sostanza, tiene conto del tasso d’inflazione
“europeo” (4% nel biennio).
Si
tratta di un’applicazione un po’ forzata (ma a favore dei lavoratori) delle
regole del “23 luglio”, giustificata dall’irrealisticità del tasso di
inflazione programmata dal Governo e dalla nostra determinazione a tutelare i
salari reali.
Ovviamente, quando
nel 2005 discuteremo dei prossimi aumenti, confronteremo l’inflazione
effettivamente consuntivata con quella che abbiamo adottato per definire questi
aumenti.
Inoltre,
nel mese di giugno 2003 e nel mese di gennaio 2004 saranno corrisposte a titolo
di una tantum per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2003 rispettivamente euro
115 (222.671 lire) e 105 (203.308 lire).
Sulla
base degli incrementi concordati è stato rivalutato il valore del punto (che
servirà per il prossimo rinnovo contrattuale) che a decorrere dal 1° gennaio
2005 sarà pari a 16,55 euro.
Sono
stati incrementati i trattamenti di trasferta di 4 euro (7.745 lire)
destinati, come da prassi, per il 70% (2,8 euro) al pernotto e per il 15% (0,6
euro) a ciascun pasto.
Gli
aspetti normativi
Inquadramento
unico: è stato concordato
un percorso certo, che porterà all’individuazione, anche mediante una
sperimentazione in 5 provincie da ottobre 2005, del nuovo schema di
inquadramento articolato in fasce (che all’interno conteranno due o più
livelli retributivi), con passaggio al nuovo sistema entro gennaio 2007
Diritto allo
studio e alla formazione:
·
aumento dei limiti di
assenza contemporanea per studio e formazione dal 2% al 3% (con riserva minima
dell’1% per ciascun titolo);
·
40 ore annue (aggiuntive
alle 120 non retribuite e ai permessi per gli esami) per il recupero degli
ultimi due anni del diploma;
·
gli stranieri che
intendano frequentare corsi di italiano potranno usufruire di 250 ore di
permesso retribuito;
·
il diritto alla
Formazione non è più limitato solo a materie di interesse aziendale, ma a
materie attinenti l’intero settore metalmeccanico e le ore di permesso
retribuito aumentano da 120 a 150 annue;
·
accesso facilitato al
Part-Time per i lavoratori- studenti
·
è stata definita una
norma, il cosiddetto “Patto formativo” che dovrebbe incentivare le imprese a
fare formazione con l’allungamento del periodo di preavviso a carico del
lavoratore se, nei 24 mesi precedenti le dimissioni, ha svolto almeno 40 ore di
formazione a carico dell’azienda. E’ comunque esclusa dall’allungamento
del preavviso, la formazione svolta nell’ambito dell’articolo 27 “diritto
allo studio e alla formazione professionale”.
·
costituzione dell’Ente
Bilaterale nazionale, che collaborerà con il Fondo PMI (costituito da Cgil,
Cisl, Uil e Confapi) per i progetti formativi del settore.
Orario e congedi:
·
soluzione del contenzioso sul 2 giugno, con
riconoscimento del diritto alla fruizione del PAR “monetizzato”
aggiungendolo ai 6 gruppi di 8 ore a fruizione collettiva. Se non verrà fruito
collettivamente, darà luogo a fruizione individuale;
·
fruizione delle ore accantonate a blocchi
mensili nella Banca delle Ore già dal mese successivo (e non dall’anno
successivo, come sosteneva Federmeccanica);
·
favorito il rientro nel paese d’origine
degli immigrati grazie al cumulo di ferie, PAR e utilizzo Banca ore;
·
recepimento nel contratto delle normative
sui congedi superando gli ostacoli alla loro effettiva fruizione e in
particolare: 3 giorni annui di permesso per lutti familiari, congedo fino a un
massimo di 2 anni nella vita lavorativa per gravi motivi familiari; congedi
parentali (per madre o padre), congedi formativi per un massimo 11 mesi
nell’arco della vota lavorativa
Straordinari:
sono stati ridefiniti i limiti di straordinario comandato allineandoli a quanto
previsto dal Ccnl Federmeccanica Assistal e cioè 32 ore annue per i turnisti e
40 per i non turnisti.
Malattia:
è stato ampliato inserendo le epatiti B e C e le malattie cardiovascolari,
l’elenco delle malattie brevi, ma gravi e ricorrenti, che non daranno più
luogo al “raddoppio”, così come non darà luogo al “raddoppio” il
ricovero in “day hospital”. Viene aumentata l’aspettativa non retribuita
di 6 mesi (passando da 18 a 24 mesi), da richiedere una volta esaurito il
periodo di conservazione del posto di lavoro.
Previdenza
complementare:
Questo
tema sarà affrontato entro la stesura del testo contrattuale per aprire una
riflessione che consenta una rapida crescita delle adesioni a Fondapi.
Diritti
sindacali
Disponibilità
a dotare di un PC la RSU nelle unità produttive con almeno 350 addetti previa
definizione di un protocollo di utilizzo.
Consegna
del testo del contratto a tutti i neo assunti.
Mancata
contrattazione: le Parti
ribadiscono la validità del modello contrattuale definito dal Protocollo del
1993, ma ne evidenziano le carenze e in particolare quelle legate al tema della
distribuzione della produttività nelle imprese che non svolgono la
contrattazione aziendale. Invitano le rispettive Confederazioni a porvi rimedio
e si impegnano ad affrontare nuovamente il tema se in occasione del rinnovo
biennale non siano stati apportati correttivi a questa situazione.
Dall’ipotesi
di accordo alla firma
La
Uilm ha deciso con la Fim di praticare il seguente percorso:
·
Campagna di informazione
sui contenuti dell’accordo con assemblee in tutti i luoghi di lavoro.
·
Referendum tra gli
iscritti di Uilm e Fim sull’ipotesi di accordo.
·
Dare ai lavoratori che
non sono d’accordo la possibilità di esprimere la rinuncia all’applicazione
del contratto.
·
Chiedere ai lavoratori
non iscritti di sostenere le Organizzazioni che hanno stipulato il contratto con
una quota associativa straordinaria
Al
termine di questo percorso la Uilm e la Fim sottoscriveranno definitivamente
l’accordo di rinnovo.
Roma,
11 giugno 2003
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