COMUNICATI
STAMPA E SINDACALI
IPOTESI
DI ACCORDO
per il rinnovo del C.c.n.l.
16
luglio 1999 per gli addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche
A.G.C.I.-Produzione
e Lavoro
FIM
A.N.C.P.L.
– LEGACOOP
FIOM
(non ha siglato)
Federlavoro
e Servizi - Confcooperative
UILM
Roma,
8 luglio 2003
Da
inserire prima della Premessa al contratto
Dichiarazione
delle parti stipulanti.
Il
presente Contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce il precedente
C.c.n.l. 16 luglio 1999 a tutti gli
effetti e, dunque, anche ai fini del terzo comma dell’art. 36, Disciplina
generale, Sezione terza.
Le
parti stipulanti il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro convengono
che di tutti i diritti e istituti previsti nella Disciplina generale, Sezioni
prima e seconda, nonché di ogni ulteriore diritto che il presente Contratto
attribuisce ad esse parti saranno destinatari altresì i sindacati stipulanti in
data 13 settembre 1994 l’Accordo
per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (allegato 4 del
presente contratto).
SALARIO
Le parti convengono che ai minimi tabellari vigenti
saranno apportati gli incrementi economici qui di seguito indicati:
CTG.
|
|
Dal 1° luglio 2003
|
|
Dal 1° maggio 2004
|
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
28,15
|
|
28,15
|
|
56,30
|
2
|
|
32,94
|
|
32,94
|
|
65,88
|
3
|
|
38,85
|
|
38,85
|
|
77,70
|
4
|
|
41,10
|
|
41,10
|
|
82,20
|
5
|
|
45,04
|
|
45,04
|
|
90,08
|
6
|
|
49,83
|
|
49,83
|
|
99,66
|
7
|
|
53,49
|
|
53,49
|
|
106,98
|
8
|
|
59,12
|
|
59,12
|
|
118,24
|
9
|
|
69,53
|
|
69,53
|
|
139,06
|
Pertanto
i minimi tabellari assumeranno i valori qui di seguito indicati:
CTG.
|
|
Fino al 30 giugno 2003
|
|
Dal 1° luglio 2003
|
|
Dal 1° maggio 2004
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
939,30
|
|
967,45
|
|
995,60
|
2
|
|
1014,87
|
|
1047,81
|
|
1080,75
|
3
|
|
1097,80
|
|
1136,65
|
|
1175,50
|
4
|
|
1138,60
|
|
1179,70
|
|
1220,80
|
5
|
|
1207,48
|
|
1252,52
|
|
1297,56
|
6
|
|
1275,81
|
|
1325,64
|
|
1375,47
|
7
|
|
1369,10
|
|
1422,59
|
|
1476,08
|
8
|
|
1477,65
|
|
1536,77
|
|
1595,89
|
9
|
|
1599,21
|
|
1668,74
|
|
1738,27
|
****
UNA TANTUM
Ai
lavoratori in forza alla data del 1° giugno 2003, é corrisposto un importo
forfettario lordo di 220,00 euro suddivisibili
in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1°
gennaio - 30 giugno 2003. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà
considerata, a questi effetti, come mese intero.
L'importo
dell'una tantum, è stato quantificato
considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed
indiretta, di origine legale o contrattuale, ed é quindi comprensivo degli
stessi.
Inoltre,
in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice civile,
l'una tantum é esclusa dalla base di
calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il
suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:
-
euro 115,00 lordi nel corso del mese di luglio 2003;
-
euro 105,00 lordi nel corso del mese di gennaio 2004.
Nel
caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà
corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Le
giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio
e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2003,
con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione
a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui
sopra.
Ai
lavoratori che nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2003 fruiscano di trattamenti
di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti
di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l'importo
dell'una tantum sarà corrisposto
secondo le disposizioni vigenti in materia.
Da inserire in
calce al Campo di applicazione del Contratto
Commissione
paritetica nazionale di studio sui comparti.
Le
parti convengono di costituire entro il 30 settembre 2003, un Gruppo di lavoro
paritetico con il compito di individuare comparti omogenei per caratteristiche
organizzative, tecnologiche e di mercato tali da giustificare la definizione di
discipline specifiche nell’ambito del presente contratto.
La
Commissione, determinati i comparti, individuerà le aree tematiche che
necessitano di discipline specifiche.
I
risultati dei lavori della Commissione saranno presentati alle parti entro il
mese di giugno del 2006.
Premessa
C)
Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari
rispetto alle imprese private.
Esse
si prefiggono, oltre agli obiettivi economici, anche obiettivi sociali tra i
quali la promozione dell'occupazione e lo sviluppo professionale dei soci, dei
lavoratori e delle lavoratrici.
In
specifico i soci
lavoratori di cooperativa:
a)
concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi
sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione
dell'impresa;
b)
partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni
concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi
produttivi dell'azienda;
c)
contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio
d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a
disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e
allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di
lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
Ferme
restando pertanto le prerogative statutarie delle cooperative e le delibere
delle assemblee sociali, le parti convengono che, per quanto attiene il
trattamento economico complessivo, ivi compresi gli istituti normativi con
effetti economici, dei soci lavoratori nelle cooperative del settore, si faccia
riferimento a quanto previsto dal presente CCNL.
Fatte
salve queste premesse, le organizzazioni firmatarie s'impegnano a porre in
essere iniziative politiche affinché le disposizioni legislative permettano una
più giusta valorizzazione dell'impresa cooperativa attraverso un rinnovato
ruolo del socio-lavoratore, accrescendone le responsabilità e le forme di
effettiva gestione e controllo.
Le
organizzazioni firmatarie s'impegnano inoltre nei confronti dei lavoratori
occupati, dei soggetti esterni e delle generazioni future, ad adoperarsi per
un'applicazione efficace del principio della "porta aperta", e ciò
nel rispetto delle autonome responsabilità degli organismi sociali delle
cooperative.
Disciplina generale – Sezione prima.
Art.
2 - Formazione professionale.
Nella
prospettiva del processo di integrazione europea e al fine di favorire lo
sviluppo occupazionale sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, le
parti convengono sull’importanza della formazione professionale quale
strumento fondamentale per l’auspicata valorizzazione professionale delle
risorse umane e per l’indispensabile incremento della competitività
internazionale delle imprese.
Le
parti sono altresì d’accordo nell’attribuire rilevanza alla formazione
professionale, in quanto fattore necessario per fronteggiare i problemi
introdotti dai seguenti cambiamenti:
-le
trasformazioni dei sistemi di prestazione professionale che richiedono spesso
contenuti di sapere più elevati a causa dell’introduzione di nuove tecnologie
e di nuove forme organizzative;
-il
mutamento di quadro nell’ambito istituzionale scolastico con particolare
riferimento all’ampliamento dell’obbligo scolastico ed alle conseguenti
nuove prospettive di riqualificazione che si impongono obbligatoriamente alla
formazione professionale;
-l’evoluzione
del processo di decentramento territoriale determinato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive normative
attuative, e la
necessità di coglierne tempestivamente tutte le opportunità che, nelle sedi
istituzionali competenti, potranno
configurarsi.
- I
lavoratori, di qualunque livello, devono essere incentivati a migliorare
continuamente il proprio sapere professionale e le proprie prestazioni.
I lavoratori sono depositari delle
conoscenze e delle competenze da cui dipende la performance dell’azienda e,
pertanto, sono il suo principale elemento di competitività.
Le condizioni attuali del mercato globale
richiedono però una maggior flessibilità, sia in termini di competenze, sia in
termini di adattabilità e di mobilità.
Le imprese cooperative sono quindi
esortate a investire sui propri lavoratori e a creare le condizioni per fornire
ad essi quelle conoscenze che assicurino loro un percorso professionale
all’interno dell’azienda, una loro maggiore impiegabilità nel mercato del
lavoro. Contemporaneamente ciò accrescerà la competitività delle imprese per le quali lavorano.
Questo nuovo “contratto sociale”
permette alle imprese di conseguire, nello stesso tempo, i seguenti obiettivi:
attrarre e trattenere i lavoratori, valorizzare le loro potenzialità,
sviluppare le competenze in maniera continua, equilibrare gli interessi delle
parti coinvolte.
Tutto
ciò premesso, fermo restando quanto previsto dall’Accordo Interconfederale
tra Centrali Cooperative e CGIL, CISL, UIL, le parti stipulanti, consapevoli che
per rispondere ai problemi sopra delineati, occorre arricchire il ruolo delle
parti sviluppando ulteriori forme partecipative e di collaborazione, esprimono
la volontà di realizzare congiuntamente, in coerenza con gli schemi
confederali, iniziative che si configurino come efficaci ed efficienti modalità
di accesso di tipo settoriale, alle opportunità offerte dal sistema formativo.
E’
pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità occupazionali
del mercato del lavoro, con particolare riguardo al personale femminile, alle
fasce deboli e ai lavoratori coinvolti in processi di mobilità, nell’intento
di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentire una
maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori.
A
tal fine le parti convengono, anche alla luce delle esperienze realizzate, di
consolidare e sviluppare le attività delle Commissioni paritetiche di cui al
successivo articolo 3, che opereranno in collaborazione e sinergia con COOPFORM, nelle modalità
stabilite nella nota a verbale al presente articolo, e con FONCOOP, per la
progettazione e la realizzazione di tutte le attività formative utili al
settore.
Nota
a verbale
ORGANISMI BILATERALI PER IL SETTORE
METALMECCANICO
Le parti stipulanti concordano di istituire un Gruppo di lavoro che,
entro il mese di settembre 2004, presenti alle parti medesime un progetto
operativo per la creazione di una sezione specifica all’interno di COOPFORM
Nazionale per il settore Metalmeccanico avente l’obiettivo di essere
interlocutore attivo e supporto alle attività delle Commissioni nazionali e territoriali previste dall’articolo 3 del
presente Contratto.
La specifica sezione di
COOPFORM, dal momento della sua costituzione,
sarà, tra l’altro, interlocutore di FONCOOP per quanto attiene ai progetti di
settore per l’ambito metalmeccanico.
La suddetta sezione collaborerà con le Commissioni territoriali per la
formazione professionale, laddove queste ultime lo richiedano, al fine di
realizzare iniziative sperimentali sul territorio in materia di formazione.
Misure e modalità di finanziamento della specifica sezione di
COOPFORM,
se necessario anche a carico dell’imprese, saranno successivamente definite in
funzione dei contenuti dei progetti proposti a livello nazionale e territoriale.
Articolo
3 - Commissione nazionale per la formazione professionale e l’apprendistato.
3.1
– Commissione nazionale
Le
parti stipulanti convengono di costituire entro tre mesi dalla data di
sottoscrizione del presente contratto, un gruppo di lavoro paritetico, formato
da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti,
assegnando loro, oltre a quello ad essa attribuito dall’art. 5 del vigente
ccnl per la disciplina dell’apprendistato, il compito di:
a)
individuare le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico e della
installazione di impianti, con riferimento all'evoluzione delle tecnologie
impiegate;
b)
operare, in collegamento con l'organismo paritetico nazionale di cui all'accordo
interconfederale del 1994, affinché le politiche formative elaborate in sede
legislativa ed amministrativa, risultino coerenti con le esigenze di cui alla
precedente lettera a);
c)
individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a favore
delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilità.
d)
individuare modalità e strumenti diretti ad agevolare l’accesso dei
lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per
aumentarne la qualificazione al fine di un ottimale impiego professionale.
3.2. Commissioni territoriali.
Le
parti convengono di istituire, nei territori con significativo insediamento di
cooperative metalmeccaniche, gruppi di lavoro paritetici, formati da 3 (tre)
rappresentanti effettivi e 3 (tre) supplenti di parte sindacale e da 3 (tre)
rappresentanti effettivi e 3 (tre) supplenti di parte cooperativa, con il
compito di intervenire sugli argomenti di cui al precedente punto 3.1, nonché
quello di promuovere
idonee attività di formazione a favore delle lavoratrici e dei lavoratori in
rientro dal congedo per eventi e
cause particolari di cui all’art. ….., disciplina generale, sezione terza.
L’attività
dei su indicati gruppi si svilupperà in un rapporto di collaborazione con gli
organismi paritetici bilaterali – costituiti a sensi dell’accordo
interconfederale del 1994 - ove esistenti.
Articolo
4 - Pari opportunità.
Le
parti riconoscono che la discriminazione delle donne nel lavoro rappresenta la
negazione dei diritti costituzionali. Pertanto le parti concordano
nell'impegnarsi singolarmente e/o congiuntamente, anche attraverso iniziative
culturali e formative, per promuovere politiche volte alla piena affermazione
delle pari opportunità e delle azioni positive, agendo innanzitutto sulla
propria rappresentanza.
A)
LIVELLO TERRITORIALE.
a) Le parti concordano sull'istituzione, nei territori con insediamento
cooperativo significativo, di un Tavolo Territoriale (T.d.P.T.) finalizzato ai
seguenti obiettivi:
- individuare le possibili azioni volte al superamento delle condizioni che
ancora ostano la realizzazione delle pari opportunità;
- promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione per la
prevenzione di comportamenti di molestia sul lavoro;
- valutare la possibilità di
sperimentare iniziative di azioni positive, in particolare quelle sulla
flessibilità d’orario di cui all’art. 9, legge 8 marzo 2000, n. 53 e al
Decreto interministeriale 15 maggio 2001
b)
Fra le parti si predisporranno piani di ricerche e studi sui seguenti aspetti:
- la politica delle assunzioni (composizione professionale dell'occupazione
maschile e femminile);
- le politiche d'inquadramento contrattuale (trattamento contrattuale
maschile e femminile a parità di mansione);
- i processi formativi ed i percorsi di carriera aziendale degli uomini e
delle donne (partecipazione delle donne alle attività formative e loro presenza
ai livelli di responsabilità).
c)
In vista del raggiungimento degli obiettivi di cui al punto a) l'organizzazione
territoriale fornirà, su richiesta motivata, al T.d.P.T. informazioni
relativamente a:
- l'occupazione femminile per categoria professionale e livello di
inquadramento;
- il numero di lavoratori assunti e la loro ripartizione per sesso,
categoria e livello, nonché i budgets delle assunzioni;
- la scomposizione per sesso dei partecipanti ai corsi di formazione
professionale interni ed esterni all'azienda;
- l'inquadramento contrattuale maschile e femminile a parità di profili
professionali esaminati;
- la presenza femminile nelle sedi di partecipazione aziendale.
In
tale senso il T.d.P.T. si esprimerà con suggerimenti e indicazioni finalizzati
ad individuare possibili soluzioni aziendali che consentano la piena espressione
e valorizzazione delle professionalità femminili.
d)
I soggetti costituenti il T.d.P.T. sono membri delle rispettive organizzazioni.
Di
volta in volta può essere concordata e definita numericamente la partecipazione
al T.d.P.T. di membri delle Direzioni Aziendali e di lavoratori/trici delle
aziende cooperative metalmeccaniche.
e)
Nell'arco di vigenza del presente CCNL, le parti realizzeranno sperimentalmente
e di comune accordo, nelle aziende cooperative metalmeccaniche, almeno un
progetto di azioni positive elaborato in sede aziendale.
B)
LIVELLO AZIENDALE.
a)
In ambito aziendale verranno individuate apposite sessioni di confronto nelle
quali si affronteranno le tematiche indicate al punto c) del Livello
Territoriale sulla base dei relativi dati aziendali.
Dette
sessioni, in accordo con il lavoro svolto dal T.d.P.T., elaboreranno progetti
sperimentali di azioni positive, volte a realizzare la parità di trattamento
per quanto attiene l'accesso al lavoro, la promozione e le condizioni di lavoro.
b)
Le parti si impegnano ad esaminare eventuali iniziative formative che:
- favoriscano l'accesso delle donne ai nuovi profili professionali e che
consentano l'espressione di più elevate professionalità;
- consentano il reinserimento delle lavoratrici, dopo il periodo di assenza
per maternità.
C) PERMESSI NON RETRIBUITI ALL'ANNO PER PADRE E MADRE CON FIGLI FINO A 5
ANNI.
Fermo
restando quanto previsto dalle leggi 30 Dicembre 1971 n. 1204 e 9 Dicembre 1977
n. 903, per padre e madre lavoratori con figli fino a 5 anni, compresa l'ipotesi
di cui all'art. 6 della legge 903/1977 e preso atto di
quanto disposto dalla Legge n.53 del 8.3.2000 (congedi parentali), si
conviene di concedere 24 ore retribuite fino al compimento del 3° anno di età
ai genitori dei figli e dal 3° anno di età e fino al compimento del 5°,
40 ore non retribuite. Per beneficiare dei permessi il
lavoratore é tenuto ad avvertire preventivamente l'azienda, salvo giustificato
impedimento, ed a presentare:
- in caso di malattia, il certificato medico, che attesti la malattia del
figlio;
- in altri casi connessi ad esigenze del figlio, elementi probanti di
necessità.
Tali
permessi non possono essere fruiti congiuntamente a periodi di ferie o ad altri
permessi previsti da leggi dello Stato, salvo giustificato motivo da comprovare
a cura del lavoratore e soggetto a verifica tra la Cooperativa e la
Rappresentanza Sindacale Unitaria.
Nel
caso in cui entrambi i genitori siano occupati in Cooperative che applicano il
presente contratto, i permessi possono essere usufruiti da ogni genitore in
misura non superiore al 50%.
D)
MOLESTIE SESSUALI E MOBBING SUL LAVORO.
Le parti invitano
le aziende e le rappresentanze dei lavoratori ad adottare un codice di condotta
per la lotta contro le molestie sessuali e i comportamenti di mobbing sul lavoro, in coerenza con la procedura contenuta
nell’allegato…… del presente CCNL.
Disciplina
generale - Sezione seconda.
Art.
1-
Assemblea.
L'esercizio
del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge n. 300 del 20 maggio
1970 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
1- la convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di due
giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno;
2- le Organizzazioni Sindacali stipulanti e/o la
Rappresentanza Sindacale Unitaria convocheranno l'assemblea retribuita
possibilmente alla fine o all'inizio dei periodi di lavorazione, fermo restando
quanto previsto alla lettera a) dell'art. 4 dell'Accordo Interconfederale
13.9.1994;
3- le Organizzazioni Sindacali stipulanti e/o le Rappresentanze Sindacali
Aziendali nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi
durante l'orario di lavoro dovranno tenere conto delle esigenze afferenti la
continuazione della normale attività degli altri lavoratori non interessati
all'assemblea stessa;
4- quando nell'unità produttiva il lavoro si svolge a turni l'assemblea può
essere articolata in due riunioni nella medesima giornata;
5- lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver
luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la
sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Saranno
definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di attuazione in
relazione ai punti 4) e 5).
Dovranno
essere preventivamente comunicati all'azienda, i nominativi dei dirigenti
esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare
all'assemblea.
Analogo
diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con meno
15 dipendenti, nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non
ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 35 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
A
tale monte ore annuo viene aggiunta, a far data dal 1° Gennaio 2004,
un’ulteriore ora esclusivamente dedicata da un canto, all’informazione ai
lavoratori sui temi della salute e della sicurezza e dall’altro, alle
problematiche della previdenza complementare.
Tali
assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con
le modalità di cui sopra in quanto compatibili.
Art.
3 - Locali e attrezzature.
In
adempimento alla legislazione vigente, il datore di lavoro nelle unità
produttive con almeno 200 dipendenti porrà a disposizione della Rappresentanza
Sindacale Unitaria, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune
all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle
unità produttive con un numero inferiore a 200 dipendenti, le Rappresentanze
Sindacali Unitarie di cui al precedente comma hanno diritto di usufruire di un
locale idoneo alle loro riunioni.
Nelle stesse unità produttive verranno messi a
disposizione della r.s.u., laddove possibile e su specifica e motivata
richiesta, apposite attrezzature informatiche ritenute consone concordemente dalla
rsu e dalla direzione aziendale, all’espletamento
delle specifiche funzioni sindacali.
In
particolare, nelle unità produttive con oltre 350 addetti, sarà messo a
disposizione della r.s.u. un personal computer con accesso ad Internet che sarà
utilizzato secondo le modalità definite in sede aziendale.
L’utilizzo
del personal computer dovrà essere comunque strettamente connesso con
l’attività sindacale, fermo restando la responsabilità anche penale degli
utilizzatori per un eventuale uso improprio.
Disciplina generale - Sezione terza.
Art.
1. - Assunzione.
L’assunzione
dei lavoratori è fatta tramite l’Ufficio di collocamento in conformità
alle norme di legge.
All’atto
dell’assunzione l’azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:
1)
la
tipologia del contratto di assunzione;
2)
la data di inizio del rapporto di lavoro e
la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato;
3)
con esattezza la località in cui presterà la sua opera;
4)
la categoria professionale della classificazione unica cui viene
assegnato, la qualifica e la retribuzione;
5)
l’indicazione
dell’applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro e la disciplina speciale
che gli viene applicata di
riferimento;
6)
la durata dell’eventuale periodo di prova di cui alle discipline
speciali;
7)
le
condizioni connesse alla tipologia del contratto di assunzione e
tutte le altre eventuali condizioni concordate.
Prima
dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Al lavoratore sarà consegnata una copia del presente Contratto
collettivo di lavoro, la modulistica riguardante l’iscrizione a Cooperlavoro,
i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Al lavoratore sarà
altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione
e protezione adottate secondo quanto previsto dall’art. 27, Disciplina
generale, Sezione terza.
Disciplina
generale - Sezione terza
Art.
1-bis. - Contratti di lavoro atipici.
Considerando
la peculiarità dell’impresa cooperativa, ove i lavoratori costituiscono una
risorsa imprescindibile per il suo sviluppo, le tipologie contrattuali previste
dal presente articolo costituiscono anche una modalità propedeutica alla
eventuale inclusione nella base sociale.
All’interno
della procedura informativa prevista dal punto B) dell’art. 7 – disciplina
generale, sezione prima- le parti verificheranno periodicamente l’eventuale
sussistenza delle condizioni del consolidamento di detti rapporti.
A) Contratto di lavoro
part-time.
Le
parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale può
costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed alla articolazione
della prestazione di lavoro, in quanto applicato in rapporto alle esigenze
dell’impresa ed all’interesse del lavoratore ed amministrato secondo criteri
di proporzionalità diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se
compatibili con le sue particolari caratteristiche.
Il
lavoro ad orario ridotto potrà svilupparsi su base giornaliera, settimanale,
mensile ed annuale. Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento
dell’orario legale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale
settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore
utilizzazione degli impianti; tale argomento sarà oggetto di discussione
nell’incontro previsto al dodicesimo comma del paragrafo Permessi annui
retribuiti di cui all’art. 5, della presente Disciplina generale. Il contratto
di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono
essere indicati, oltre quanto previsto dall’art. 1, della presente parte
generale, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata
nell’arco dell’anno, nonché le altre eventuali condizioni concordate.
Nei casi di
nuove assunzioni a tempo parziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
il datore di lavoro potrà effettuare variazioni della sola dislocazione
temporale dell’orario di lavoro già definito acquisendo, di volta in volta ed
in forma scritta, il consenso del lavoratore con congruo preavviso. La
disponibilità alla variabilità temporale dell’orario di lavoro part-time sarà inserita nella lettera di assunzione ed espressamente accettata dal
lavoratore. In ogni caso il lavoratore ha diritto di optare per una
distribuzione di orario non flessibile, fatto salvo un congruo preavviso al
datore di lavoro.
Nelle aree di
cui all’Obiettivo 1 della U.E. tale clausola di variabilità si applica anche ai contratti di lavoro a tempo determinato.
L’azienda,
fino al limite del 3 per cento del
personale in forza a tempo pieno ovvero
del 2 per cento nelle aziende fino a
100 dipendenti, valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del
lavoratore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi:
-
necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri
familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza,
gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi
terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
-
necessità di accudire i figli fino al compimento dei sette anni;
-
necessità
di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di
studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea.
Nel caso di
valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alla infungibilità o
allo scostamento dalla suddetta percentuale, sarà svolto un confronto con la
Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione.
Nelle ipotesi
che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo
complessivo del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno, l’azienda
valuterà l’accoglimento della
richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze
tecnico organizzative. L’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informerà
la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal
lavoratore.
In
caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di
lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che,
di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa
comunicazione all’interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta.
In
tal caso è consentito, ai sensi dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per
completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o
annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.
In
riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive è consentita,
previa comunicazione alle Rappresentanze sindacale unitaria e salvo comprovati
impedimenti individuali, la prestazione di lavoro eccedente l’orario ridotto
concordato in conformità al 4° comma,
dell’art. 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863.
La
deroga è consentita, secondo il principio di proporzionalità diretta, nel
rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al terzo e quarto comma
dell’art. 8, e quarto e quinto comma dell’art. 7, Disciplina speciale, Parte
rispettivamente prima e terza.
Per
i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale prevede una prestazione
pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sarà
contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali e verrà
riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a
tempo pieno.
Per
i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione è inferiore alle 40 ore
settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato è consentito, nel
rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore
settimanali e per una quantità mensile non superiore al 50 per cento della
normale prestazione nel mese. Tale lavoro sarà compensato da una maggiorazione
del 10 per cento.
In
caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di
precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parità
di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico-organizzative.
Dichiarazione
comune.
Le
parti, fermo restando quanto previsto nella Nota a verbale posta in calce al
presente articolo, si impegnano a concordare entro 90 giorni dall’entrata in
vigore dei decreti legislativi che saranno adottati in materia di part-time dal
Governo su delega della legge n. 30 del 14 febbraio 2003, nuove norme
contrattuali in materia di clausole elastiche e relativo trattamento economico. Fino
a tale accordo, da sottoscrivere tra tutte le parti firmatarie, restano in
vigore le norme contrattuali vigenti.
B)
Contratto di lavoro a tempo determinato.
Sostituire la formulazione dell’intera lett. B) con
la seguente:
In relazione all’entrata in vigore del Decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, le parti concordano di definire, entro la data prevista nella Nota
a verbale posta in calce al presente articolo, i rinvii affidati dalla nuova
disciplina legislativa alla contrattazione collettiva.
Tale
accordo dovrà essere sottoscritto da tutte le parti firmatarie del presente
CCNL.
c)
contratti di lavoro temporanei
Fermo
restando quanto previsto dall’accordo interconfederale del 23 luglio
1998 si conviene quanto segue:
- sono considerate qualifiche di esiguo contenuto professionale, ai sensi e per
gli effetti del 4° comma dell’art. 1 legge 196/97, quelle corrispondenti ai profili contrattuali non rientranti, in
applicazione dei criteri stabiliti dall’allegato 8 del precedente ccnl, tra le
professionalità intermedie. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per le professionalità corrispondenti alle figure inquadrate nella 2°
categoria contrattuale con
passaggio in terza categoria in base ai criteri contrattuali di mobilità professionale, l’inquadramento ed il trattamento
retributivo applicabile al prestatore di lavoro temporaneo è quello riferito
alla 3° categoria contrattuale.
- Al
prestatore di lavoro temporaneo non può comunque essere corrisposto il
trattamento previsto per la categoria di inquadramento di livello più basso
quando tale inquadramento è considerato dal contratto collettivo (Lettera C)
Mobilità professionale, art. 4, Disciplina generale, sezione terza come avente
carattere esclusivamente transitorio.
-
nel secondo livello di contrattazione, così come definito dal ccnl in
applicazione del protocollo del 23 luglio 1993, sono stabilite modalità e
criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle
erogazioni economiche connesse al premio di risultato.
-
le percentuali di utilizzo dei lavoratori interinali
non potranno eccedere la media dell’8%, calcolata su quattro mesi, ovvero su cinque mesi nei territori di cui all’ob. 1 della ue dei
lavoratori occupati dall’impresa
utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. in alternativa è
consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a cinque prestatori di lavoro
temporaneo, purché non risulti
superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
-
la direzione comunica, di norma cinque giorni prima, alla r.s.u. il numero dei lavoratori
interinali, la qualifica, le modalità
e la durata dell’utilizzo ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. ove
ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione è
fornita entro i tre giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura.
-
secondo quanto disposto dall’art. 7 secondo comma della legge 196/97, ai
lavoratori interinali è riconosciuto il diritto a partecipare alle assemblee
del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
-
le clausole sopra concordate decorreranno dal
1 ° luglio 1999, salvo la specifica decorrenza di cui al primo alinea e si
intendono aggiuntive alla disciplina dell’accordo interconfederale 23 luglio
1998 ed insieme a quest’ultima costituiscono la nuova disciplina a valere per
il settore metalmeccanico, fermo restando quanto disposto dal successivo alinea.
-
le parti, nel prendere atto della natura sperimentale della legge 196/97,
concordano, sin da ora, di adeguare la presente normativa contrattuale alle
eventuali modifiche legislative che interverranno anche in caso di rinvio della
legge alla contrattazione collettiva.
D) Telelavoro
1.
Le Parti considerano il Telelavoro una modalità della prestazione finalizzata a
cogliere le esigenze organizzative dell'impresa e, compatibilmente con le
stesse, le esigenze dei dipendenti.
2.
Per Telelavoro si intende la prestazione effettuata in via normale e con
continuità dal dipendente, presso il proprio domicilio o in luogo idoneo
diverso, ma comunque fisso esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, con
il prevalente supporto di strumenti telematici. Lo svolgimento di prestazione in
Telelavoro non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro.
3.
Non è considerabile attività in Telelavoro quella svolta anche in via
telematica o con collegamento remoto da operatori di vendita, lavoratori addetti
all'assistenza tecnica presso la clientela etc. Sono altresì esclusi dalla
presente disciplina i call-center organizzati in autonome unità produttive.
4.
La postazione di Telelavoro e i collegamenti telematici necessari per
l'effettuazione della prestazione, così come la manutenzione e le spese di
gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei
sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura
assicurativa della stessa, sono a carico dell'impresa.
5.
Nel caso di interazioni del circuito telematico od eventuali fermi macchina
dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente, l'impresa si impegna a
intervenire per una rapida risoluzione del guasto. Qualora il guasto non sia
risolvibile in tempi ragionevoli, sarà facoltà dell'impresa definire con il
dipendente il rientro presso l'impresa stessa, limitatamente al tempo necessario
per ripristinare il sistema.
6.
Per i dipendenti Telelavoristi le clausole normative ed economiche del C.C.N.L.,
si intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente articolo,
limitatamente però, alle particolari disposizioni in esse contemplate.
7.
Ferma restando la durata della prestazione complessivamente prevista dall'art.
5, Disciplina Generale, Sezione Terza, del C.C.N.L., le obbligazioni connesse al
rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a
quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco
della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, ferma restando una
definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro in atto
nell'impresa. Tali modalità saranno definite a livello aziendale.
8.
Ai dipendenti svolgenti prestazione in Telelavoro, si applicano le norme vigenti
in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i dipendenti che
svolgono analoga attività lavorativa in azienda, ferma restando l'esistenza
delle condizioni di sicurezza previste dalla Legge per le abitazioni civili.
In
tal senso l'impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a
garantire, per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla
riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l'idoneità del
posto di lavoro nonché le condizioni di esercizio del controllo da parte del
responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla
sicurezza.
Il
dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel
rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a
non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
In
ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 626/94, deve prendersi
cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre
persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua
formazione e alle istruzioni ricevute.
9.
L'attività di Telelavoro potrà prevedere rientri periodici nell'impresa per
motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per
colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non
telelavorabili, per quanto previsto dal successivo punto 12, e per altre
motivazioni definite a livello aziendale.
10.
Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire
il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati e ad attenersi
alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro.
In
nessun caso il dipendente può eseguire sulla postazione in dotazione, lavoro
per conto proprio e/o per terzi.
11.
Le parti convengono che le modalità di svolgimento delle prestazioni del
dipendente, così come individuate nel presente articolo contrattuale, non
costituiscono violazione dell'art. 4 della legge 300/70 e delle norme
contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
12.
Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale
che si svolge nell'impresa, eventualmente anche tramite apposita connessione
informativa.
13.
L'effettuazione di prestazione lavorativa in Telelavoro sarà concordata tra
impresa e dipendente fatti salvi i casi in cui la sopra regolamentata modalità
della prestazione:
A)
sia stata prevista all'atto dell'assunzione;
B)
sia l'unica modalità di prestazione prevista nell'impresa per la specifica
mansione.
14.
Nei casi in cui l'effettuazione di prestazione lavorativa in Telelavoro sia
concordata tra impresa e dipendente, è facoltà delle Parti stesse definire la
possibilità e le condizioni per l'eventuale ripristino delle precedenti modalità
della prestazione.
15.
La prestazione disciplinata dal presente punto rappresenta una modalità da
privilegiare in caso di congedo per grave infermità così come prevista dalla
legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 4, comma 1 e regolata dall’articolo…del
presente CCNL.
16.
Nel caso di disposizioni di Legge o di Accordi Interconfederali, inerenti il
Telelavoro, le Parti si incontreranno entro 90 giorni per verificare la
compatibilità e coerenza del presente accordo con le stesse ed eventualmente
procedere con le necessarie armonizzazioni.
17.In
caso di accordi tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali del
settore metalmeccanico inerenti la materia di cui al presente punto, le parti si
incontreranno, entro novanta giorni, per procedere alle necessarie
armonizzazioni.
18.
La normativa di cui sopra entrerà in vigore il 1° gennaio 2004.
19.
Le parti, tenuto conto del carattere innovativo della normativa sul Telelavoro,
della esigenza di valutarne il reale impatto nelle imprese, l'evoluzione
legislativa e gli eventuali adattamenti contrattuali che si rendessero
necessari, convengono di realizzare, nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale di
cui all’articolo 5.1, D.G. Sezione Prima del presente CCNL, in apposita
commissione congiunta, un monitoraggio sull’applicazione della presente
normativa.
Nota a verbale.
Entro
90 giorni dall’entrata in vigore dei decreti legislativi che saranno adottati
dal Governo su delega della legge n. 30 del 14 febbraio 2003, le parti si
incontreranno in relazione a quanto rinviato dagli stessi alla contrattazione
collettiva in materia di occupazione e mercato del lavoro.
Disciplina Generale - Sezione Terza.
Art.
4.-B) - Quadri.
Le
norme generali e particolari che seguono intendono dare esplicita applicazione
contrattuale alla Legge n. 190 del 17/5/85 sul riconoscimento dei Quadri
e cogliere, in riferimento ai diversi livelli dell'organizzazione aziendale in
cui si articola il processo decisionale dell'impresa cooperativa, sia le funzioni dei quadro che la specifica complessità dei ruoli e delle
competenze professionali esistenti.
Premesso
che le parti concordano sull'obiettivo comune di ricercare metodologie e
interventi, anche formativi sul modo di organizzare il lavoro per affermare
l'autonomia dei ruoli professionali nell'ambito dell'autogestione
Cooperativa e della responsabilizzazione collettiva che non si intendono
determinare all'atto della stipula del presente CCNL nuovi livelli di
inquadramento parametrale si prevede quanto segue.
Le
parti concordano, in attuazione di quanto disposto
dall'art. 2 della Legge n. 190/85,
di considerare Quadro “quei lavoratori subordinati che, senza appartenere alla
categoria dei dirigenti, svolgono con carattere di continuità funzioni di
rilevante importanza ai fini dello
sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi di impresa, con autonomia nella
gestione delle risorse gestendo e coordinando significative unità
organizzative, ovvero con mansioni di contenuto specialistico particolarmente
elevate. Tali lavoratori sono caratterizzati da notevole assunzione di
responsabilità e attitudine a lavorare per obiettivi globali e integrati”.
L'appartenenza
alla categoria dei quadri è caratterizzata dalla capacità di fornire con
specifica autonomia e assunzione di responsabilità, contributi di particolare
originalità e creatività per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, dalla capacità di organizzare, integrare e/o sovraintendere
le risorse affidate e dalla capacità
di attivare e gestire rapporti di considerevole rilievo con terzi.
Le
parti concordano che i lavoratori
quadri vadano individuati nell'ambitodell'8a e 9a
categoria dei sistema di inquadramento professionale in vigore fermo restando la
non automaticità tra appartenenza al livello e attribuzione della qualifica di
quadro.
1) in
sede aziendale, tramite confronto tra le
parti, in relazione alle caratteristiche dell'impresa verranno esaminate le
diverse posizioni di lavoro al fine di individuare la funzione, professionale di quadro (con riferimento alla definizione
generale di cui sopra, alle
relative interpretazioni attuative e alle declaratorie dell'8a) e 9a) l'attribuzione
della medesima ai lavoratori interessati.
Le
parti si incontreranno ogni qualvolta modifiche dell'organizzazione aziendale,
delle scelte strategiche d'impresa,
o cambiamenti tecnologici possano comportare nuove funzioni o ruoli di lavoratori quadri.
2)
Si concorda di istituire per i lavoratori Quadri una “indennità funzione
articolata sui 2 livelli cui si sviluppa la figura professionale del Quadro e in
relazione agli specifici contenuti professionali e funzioni svolte, con un
minimo di:
- Liv. 8’ min. € 120,00
- Liv. 9’ min. €
180,00
Detta
indennità sarà definita a livello aziendale in relazione alla professionalità
individuale ed alle responsabilità direzionali
attribuite ed espresse e sottoposte a criteri di valutazione soggettivi ed
oggettivi opportunamente esplicitati con criteri, di omogeneità delle fasce retributive.
Criteri
esemplificativi utili alla attribuzione dei valori di indennità funzione
Quadri, sono:
Oggettivi
1.
criticità dei ruolo in relazione alla variabilità e problematicità del contesto;
2.
competenze specialistiche e gestionali richieste dal ruolo;
3.
ampiezza dell'autonomia e delle
deleghe di potere ricevute;
4.
responsabilità per le conseguenze delle decisioni assunte, in relazione anche alle entità economiche gestite;
5.
responsabilità di supervisione sul lavoro di altri in relazione a
quantità e qualità professionale delle risorse umane affidate.
Soggettivi
1.
competenze tecnico–professionali ed attitudine all'aggiornamento;
2.
capacità gestionali in riferimento
alla programmazione e controllo;
3.
capacità di gestire e motivare le risorse umane affidate;
4.
capacità di promuovere e gestire l'innovazione;
5.
rapporto fra obiettivi e risultati conseguiti.
Si
concorda inoltre di applicare per i
lavoratori Quadri una “indennità aggiuntiva”
a fronte di particolari condizioni, anche d'orario,
richieste dallo svolgimento delle funzioni
attribuite, così definite:
liv.8'
e liv. 9’
min.
10% max. 35%
su
Paga Base, Contingenza, Premio di Produzione e Terzo Elemento.
Fermo
restando che a livello di attribuzione aziendale della suddetta indennità
dovranno essere tenuti presenti criteri di omogeneità fra le fasce, a
riconoscimento dei particolare impegno di disponibilità, i quadri potranno usufruire, previo accordo
con l'azienda, di permessi non retribuiti, anche cumulabili le cui modalità di
godimento saranno da regolamentarsi nella singola azienda.
Le
indennità di cui sopra saranno corrisposte per tutte le mensilità
contrattualmente previste e conteggiate
ai fini dei TFR.
3)
Fermo restando che per tutto le altre materie e istituti, trovano applicazione
le norme della Disciplina speciale – Parte terza del presente CCNL in
applicazione della L. 190/85 si concorda:
Informazione
Tenuta
in considerazione la rilevanza delle funzioni attribuite ai Quadri ai fini dei
perseguimento e dello sviluppo degli obiettivi dell'impresa, le cooperative
svilupperanno gli strumenti informativi e promuoveranno la più ampia partecipazione sulle scelte e i programmi aziendali necessari
ad uno svolgimento adeguato dei compiti loro affidati.
Aggiornamento
e formazione professionale
L’aggiornamento
e la formazione culturale e professionale dei Quadri, anche per il conseguimento
di più efficienti articolazioni dei lavoro, sono obiettivo comune dell'impegno
delle parti, che ribadiscono come aggiornamento e formazione siano per ogni
Quadro oggetto di un diritto non meno che di un dovere.
Le
parti si incontreranno annualmente, di norma alla fine dell'anno, per la
verifica delle iniziative e degli interventi formativi, e di aggiornamento
realizzati e per l'individuazione delle aree di riferimento culturale e professionale e degli obiettivi da giudicarsi
prioritari, anche se non esclusivi.
In
relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche
avvalendosi delle Commissioni territoriali per la formazione professionale, la
partecipazione dei quadri a iniziative di formazione finalizzate al
miglioramento delle capacità professionali.
La
partecipazione dei singoli a corsi, seminari o altre iniziative formative sarà
concordata tra l’azienda ed il lavoratore interessato.
In
questo ambito, le imprese cooperative promuoveranno interventi formativi interni
e/o esterni concordati coi Quadro stesso, per favorire livelli di preparazione
tali da costituire adeguato supporto dei ruolo e delle responsabilità affidate
all'interessato.
Le
spese sostenute saranno a totale carico dell'azienda, e nel corso dell'intervento formativo decorrerà la normale
retribuzione.
Responsabilità civile e/o penale
L'impresa
cooperativa è tenuta ad assicurare il
lavoratore Quadro per il rischio di responsabilità civile verso terzi
conseguente a colpa dello svolgimento delle sue mansioni contrattuali. E'
escluso da tale copertura assicurativa il rischio da responsabilità civile
verso terzi conseguente a colpa
grave e dolo.
Al
Quadro viene riconosciuta la copertura delle spese e l'assistenza legale in
procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi
con l'esercizio delle funzioni
svolte.
Sono
fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze qui stabilite,
specifiche forme di assicurazione aziendalmente già in atto, con contenuto
almeno, equivalente a quello qui regolamentato.
Coperture assicurative
L’azienda
stipulerà, nell'interesse del Quadro, una polizza che assicuri, in caso di
infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia
professionale:
a)
una somma pari a 100 milioni, in aggiunta al normale trattamento di
liquidazione, in caso di invalidità permanente causata dai predetti eventi e che non consenta la prosecuzione dei rapporto di
lavoro;
b)
una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in
base alla tabella annessa al T.U. approvato con DPR 30 giugno 1965 n. 1124, in
caso di invalidità permanente parziale causata dagli stessi eventi;
c)
una somma a favore degli aventi
diritto, pari a 100 milioni, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata dai predetti
eventi.
Sono
fatte salve e si considerano sostituite dalle provvidenze stabilite dal presente
articolo, specifiche forme di assicurazione aziendalmente già in atto, con
contenuto almeno equivalente a quello di cui al medesimo presente articolo.
Brevetti
Fermi
restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e
diritti di autore al Quadro, previa espressa autorizzazione da parte dei
Consiglio di Amministrazione o da dirigente espressamente da esso delegato, è
riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di
relazioni sui lavori compiuti dallo stesso in relazione alle specifiche attività svolte.
Le
parti si danno atto che con la
presente normativa è stata data piena attuazione alla legge 190/85 per quanto riguarda i Quadri.
Articolo 4 bis - Gruppo
di lavoro paritetico per la modifica del sistema di inquadramento professionale
Le parti stipulanti, nel convenire che l'attuale sistema di
inquadramento professionale risalente al 1973 può essere utilmente modificato
tenendo nella dovuta considerazione i rilevanti cambiamenti organizzativi e
tecnologici intervenuti nel corso degli ultimi decenni nelle aziende
metalmeccaniche che influiscono sulle modalità della prestazione dei
lavoratori, concordano di istituire un Gruppo di lavoro composto da 6
componenti per ciascuna parte, che può essere integrato con un paritetico
numero di esperti, cui è attribuito il compito di sottoporre alla decisione
finale delle Parti stipulanti una proposta modificativa dell'attuale disciplina
contrattuale in materia.
Il Gruppo di lavoro sarà insediato entro il mese di settembre 2003 e
dovrà presentare le proprie proposte in tempo utile per consentire alle Parti
stipulanti di assumere una decisione non oltre il 30 giugno 2006 in modo tale da
rendere operativo il re-inquadramento concordato del personale in forza secondo
la nuova disciplina entro il mese di gennaio 2007.
Una prima verifica sull’attività svolta dal Gruppo di lavoro sarà
compiuta dalle Parti stipulanti nel mese di dicembre 2004; in tale occasione,
qualora le parti fossero nelle condizioni di valutare positivamente il lavoro
svolto potranno consolidarne i risultati.
Il Gruppo di lavoro dovrà, tra le altre ipotesi che potranno essere
proposte e analizzate, valutare e dare consistenza tecnico/operativa ad una
ipotesi di inquadramento fondata su un sistema articolato su "fasce
professionali omogenee” a loro volta suddivise in "gradienti di
professionalità".
Il Gruppo di lavoro dovrà formulare una proposta che, tenendo nella
dovuta considerazione le attuali declaratorie, le modifichi e le integri, con
nuovi e diversi criteri di valutazione della professionalità che tengano conto
del “nuovo modo di lavorare” e delle sottostanti caratteristiche.
Le parti convengono fin d'ora che, quale che sia il nuovo sistema
scelto, il reinquadramento dei dipendenti dovrà essere attuato senza perdite né
vantaggi per le aziende e per i lavoratori e, a tal fine, le parti si danno atto
che in fase di prima applicazione ciascun lavoratore dovrà conservare il
parametro retributivo precedente (una eccezione potrà essere fatta per l’area
Quadri ma in tale caso dovranno essere previsti assorbimenti).
A decorrere dal febbraio 2007 si avvierà la seconda fase, dedicata
all'implementazione aziendale del sistema. A tale fine, il Gruppo di lavoro avrà
il compito di definire un "Manuale del sistema di inquadramento" quale
supporto alla definizione delle figure professionali presenti in azienda ed alla
loro classificazione all'interno del nuovo sistema di inquadramento.
Detto Manuale conterrà, inoltre, linee guida per la contrattazione
aziendale di eventuali integrazioni dello schema predisposto a livello
nazionale.
Il Manuale comprenderà, infine, anche un "menù" di soluzioni
"chiavi in mano", direttamente applicabili in azienda, definite in
funzione di diverse tipologie aziendali e/o di comparto, tra le quali le imprese
potranno scegliere quella a loro più confacente
Art. 5. -
Orario di lavoro.
Omissis…
Permessi
annui retribuiti.
Ferma
restando la durata dell’orario normale contrattuale di 40 ore settimanali,
sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura
proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13 permessi annui retribuiti
di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72 ore precedentemente riconosciute
a titolo di riduzione d’orario e 32 ore in sostituzione delle festività
abolite).
Per
i «lavoratori che prestano attività a turno» con l’intervallo retribuito
per il pasto (lavoratori turnisti), 20 ore della suddetta riduzione, computate
in proporzione ai periodi di servizio compiuti a turno, sono monetizzate e
corrisposte insieme alla gratifica natalizia (o tredicesima mensilità) al
valore retributivo sul quale la stessa è computata. Delle 20 ore monetizzate, 8
ore, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e ulteriori 8 ore, a decorrere dal 1°
gennaio 2001, sono trasformate in permessi annui retribuiti. Le
rimanenti 4 ore monetizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono anch’esse
trasformate in permessi annui retribuiti.
Per
tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, così come definito nelle
norme sul campo di applicazione del contratto, sono invece previsti, sempre in
ragione di anno di servizio o frazione di esso, 15,5 permessi annui retribuiti
di 8 ore, pari a complessive 124 ore di cui 92 ore precedentemente riconosciute
a titolo di riduzione d’orario e di armonizzazione della 39^ ora e 32 ore in
sostituzione delle festività abolite; non si modificano eventuali regimi più
favorevoli di armonizzazione stabiliti a livello aziendale.
A
titolo di transazione novativa, a soluzione del contenzioso derivante dal
C.c.n.l. 16 luglio 1979, l’accordo del 1° settembre 1983 ha riconosciuto
un’ulteriore riduzione di orario pari ad un permesso retribuito annuo di 8
ore, per i lavoratori delle imprese appartenenti ai sottosettori indicati nella
«Tabella allegata» alle «Modifiche apportate all’art. 5, Disciplina
generale, Sezione terza, del CCNL 1° maggio
1976, dall’accordo 16 luglio 1979», non più riportate nei successivi
contratti collettivi di categoria.
Le
riduzioni di orario di cui ai commi precedenti non si applicano fino a
concorrenza ai prestatori che osservano orari di lavoro articolati, secondo
modalità non specificamente previste dal contratto di categoria e con orari
settimanali o plurisettimanali di lavoro effettivo, inferiori alle 40 ore,
quale, ad esempio, il turno di sei ore per sei giornate settimanali.
Per
i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più
turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e
domenica, è inoltre riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un permesso
annuo retribuito di 8 ore, computato in ragione di anno di servizio o frazione
di esso, assorbibile fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli
accordi aziendali. Per gli stessi lavoratori turnisti addetti al settore
siderurgico, tale permesso di 8 ore è monetizzato e riconosciuto a decorrere
dal 1° gennaio 2000; la monetizzazione è corrisposta insieme alla gratifica
natalizia (o tredicesima mensilità) al valore retributivo sul quale la stessa
è computata.
Una
quota dei suddetti permessi annui retribuiti fino ad un massimo di 6, può essere utilizzata per la fruizione collettiva previo esame congiunto
tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria, che si svolgerà, di
norma, entro il mese di maggio di ciascun anno.
I
rimanenti permessi, a cui si aggiungono quelli non utilizzati collettivamente,
sono a disposizione del singolo lavoratore e sono fruiti su richiesta da
effettuarsi almeno 25 giorni prima e nel rispetto di un tasso di assenza
contemporanea a tale titolo non superiore al 5 per cento dei lavoratori
normalmente addetti al turno. Nel caso in cui le richieste superino tale tetto,
si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Nel
caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di 25 giorni, la
fruizione dei permessi richiesti avverrà compatibilmente con le specifiche
esigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi complessivamente
assenza a tale titolo superiore ad un tetto compreso tra l’8,5 e l’11,5 per
cento, comprensivo del 5 per cento di cui al comma precedente, dei lavoratori
normalmente addetti al turno, in relazione alle diverse riduzioni di orario a
regime.
Nell’ambito
delle percentuali massime di assenza comprese tra l’8,5 e l’11,5 per cento,
sarà data priorità alle richieste motivate da lutti familiari e da improvvisi
eventi morbosi di familiari entro il primo grado debitamente certificati.
La
fruizione individuale dei permessi annui retribuiti potrà essere effettuata,
con esclusione del personale addetto a turni avvicendati e compatibilmente con
le esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per gruppi di 4 ore.
Fermo
restando quanto previsto al secondo comma della presente parte Permessi annui
retribuiti per i lavoratori turnisti e fatte salve le situazioni in atto, nel
caso di innovazioni nella ripartizione dell’orario di lavoro la cui finalità
sia di ottenere un maggiore utilizzo degli impianti di tipo strutturale e non
temporaneo, attraverso l’istituzione di turnazioni aggiuntive rispetto alla
situazione in atto che comportino la creazione di più di 15 turni di lavoro,
tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria sarà effettuato un
esame congiunto in merito alla possibilità di programmare all’interno del
nuovo assetto degli orari, tenendo conto delle esigenze tecniche e
impiantistiche, l’utilizzazione delle ore di permesso annuo precedentemente
riconosciute a titolo di riduzione d’orario annuo.
Le
aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze
sindacali unitarie, diverse modalità di fruizione delle ore di permesso annuo
retribuito di cui al presente articolo compatibilmente con le specifiche
esigenze aziendali.
I permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione
confluiscono in un apposito Conto ore individuale per un ulteriore periodo di 24
mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore secondo le modalità
di preavviso ed alle condizioni precedentemente indicate.
Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora
accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della
scadenza.
Dichiarazioni
a verbale.
1)
I permessi annui retribuiti di cui al presente articolo assorbono e
sostituiscono i permessi per riduzione d’orario, ivi inclusi quelli derivanti
dall’armonizzazione della 39^ ora per il settore siderurgico, e quelli in
sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 come
modificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, già derivanti
dall’applicazione dei C.c.n.l. del 16 luglio 1979, 1° settembre 1983, 18
gennaio 1987 e 14 dicembre 1990.
2)
Ai fini della saturazione delle percentuali di assenza contemporanea stabilite
nel presente articolo (5 per cento, 8,5 - 11,5 per cento) le assenze derivanti
dalla fruizione dei permessi annui retribuiti maturati nell’anno e di quelli
accantonati nel Conto ore devono essere considerate in cumulo con quelle
derivanti dalla fruizione dei permessi accantonati nella Banca ore di cui agli
artt. 8 e 7, Disciplina speciale, Parte rispettivamente prima e terza.
3) In adempimento di
quanto previsto dall’art. 19 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, le
parti concordano di incontrarsi, entro il 30 settembre 2003, per definire, ove
comunemente ritenuto necessario, entro il 31 dicembre 2003, la disciplina
contrattuale di attuazione del citato decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66
che ha recepito la direttiva n. 93/104/CE in materia di orario di lavoro, come
modificata dalla direttiva n. 2000/34/CE.
Tale
accordo dovrà essere sottoscritto da tutte le parti firmatarie del presente
CCNL.
Norme
transitorie.
1)
La disciplina riguardante i permessi annui retribuiti di cui al presente
articolo decorrerà dal 1° gennaio 2000. Fino a tale data rimarranno in vigore
le relative norme previste dal C.c.n.l. 5 luglio 1994.
2)
L’attivazione del Conto ore individuale avverrà previo accertamento presso
gli Enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo
contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della
sua effettiva liquidazione.
3)
Nel mese di dicembre del 2002, le parti procederanno ad una verifica dei
risultati dell’iniziativa anche per valutarne il prosieguo.
Dichiarazione
comune.
Le
parti prenderanno in considerazione in sede nazionale l’evoluzione della
politica industriale nel Mezzogiorno per esaminare l’applicazione presso i
nuovi insediamenti produttivi di articolazioni e di regimi di orario, diversi da
quelli previsti dall’art. 5, Disciplina generale, Sezione terza, con lo scopo
di assicurare un ampliamento dei livelli di occupazione e una più elevata
utilizzazione degli impianti.
Nota
a verbale.
Le
specifiche esigenze aziendali, laddove espressamente richiamate, si sostanziano
nei seguenti termini:
a) nei casi in cui non siano rispettate le percentuali di assenza indicate
precedentemente;
b) quando si determino situazioni produttive che, per il loro carattere
improrogabile, impongano il rinvio nel modo indicato della fruizione medesima.
Allegato
all’art. 5.
Personale
addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione, riparazione degli impianti,
quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della
settimana senza danno per l’esercizio o pericolo per il personale.
Personale
addetto alla vigilanza dell’azienda e degli impianti. Personale addetto ai
trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti.
Personale
che lavora a turni.
Nei
casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia
saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio
del sabato.
Disciplina Generale - Sezione Terza.
Art. __ - Reperibilità.
La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione
lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione
aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il
ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli
impianti.
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo
dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
Il lavoratore potrà essere inserito dall'Azienda in turni di
reperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile di norma
previo preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a
situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende
provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero
possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di
compiere turni di reperibilità.
Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente
ed efficace ed al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita
di relazione, l'azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare
che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito.
Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad
attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo
congruo ‑ in modo da
raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata
fatta salva diversa pattuizione aziendale ‑ e dovrà informare l'azienda
del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad
intervenire.
Nel
caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità assuma
comportamenti tali da rendere inutile la richiesta
di intervento non sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità e si attiverà
la procedura disciplinare di cui agli articoli 23 e seguenti della presente
Parte Generale.
La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti
articolazioni:
a)
oraria;
b)
giornaliera;
c)
settimanale.
La reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane
continuative su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di sei giorni
continuativi.
Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende
riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva,
differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento e tra loro
non cumulabili, non inferiori ai seguenti valori espressi in euro:
|
b)
Compenso
giornaliero
|
c)
Compenso
settimanale
|
Livello
|
16
ore
(giorno
lavorato)
|
24
ore (giorno libero)
|
24
ore festive
|
6
giorni
|
6
giorni con festivo
|
6
giorni con festivo e giorno libero
|
1-2-3
|
4,00
|
6,00
|
6,50
|
26,00
|
26,50
|
28,50
|
4-5
|
4,75
|
7,50
|
8,00
|
31,25
|
31,75
|
34,50
|
superiore
al 5°
|
5,50
|
9,00
|
9,50
|
36,50
|
37,00
|
40,50
|
L'importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16 gli
importi espressi nella prima colonna (16
ore -giorno
lavorato) della precedente tabella.
Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il
lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte dell'azienda.
Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il
luogo dell'intervento e di quello necessario al successivo rientro verrà
riconosciuto un trattamento pari all'85% della normale retribuzione oraria lorda
senza maggiorazioni.
Le ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle c.d. "da
remoto", rientrano nel computo dell'orario di lavoro, salvo il
riconoscimento di riposi compensativi, e saranno compensate con le maggiorazioni
previste dal presente contratto nazionale per il lavoro straordinario, notturno
e festivo nelle sue varie articolazioni.
In aggiunta al compenso per reperibilità, al trattamento economico per
il tempo di viaggio e della retribuzione dovuta per la prestazione effettuata,
per ogni chiamata da parte dell'azienda seguita da intervento effettivo sarà
riconosciuto un compenso pari a 5,00 euro.
Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore
reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all'uso
di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell'intervento le
spese di viaggio saranno rimborsate; la quantificazione del rimborso sarà
effettuata secondo gli accordi e le prassi aziendali in atto.
Il personale direttivo è escluso dall'applicazione della presente
normativa.
L’indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici
previsti dal presente articolo sono stati quantificati considerando i riflessi
sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, d'origine legale o
contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in
attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 Codice civile,
le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo
siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali esistenti che regolamentano la
materia disciplinata nel presente articolo.
Art.
27. - Ambiente di lavoro - Igiene e
sicurezza.
Sostituire
la formulazione dell’intero articolo con la seguente:
A)
La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce un
obiettivo condiviso dall’azienda e dai lavoratori, a partire dal rispetto
degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
Coerentemente
con quest’obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i
lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
collaborano, nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per
eliminare
o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei
luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative.
B)
Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva
oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e
per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto,
consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di
prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi ad informare e
formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti.
In
particolare:
-
provvede
affinché i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e
lotta anticendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito
all’organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza;
-
in
relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare,
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi
di lavoratori esposti a rischi particolari;
-
provvede
affinché ciascun lavoratore, in occasione dell’assunzione, del trasferimento
o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro
o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, sia
adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione
adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di
lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente
ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di
nuovi rischi.
C) Ciascun lavoratore
deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli
effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In questo contesto di
responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno
precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari
di specifici diritti.
I lavoratori in
particolare devono:
-
osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai
fini della protezione collettiva ed individuale;
-
sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle
prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono
esposti;
-
utilizzare correttamente i
macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i
dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in
dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;
-
segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari,
apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di
protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono
a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle
loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o
pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
I lavoratori, in
particolare, hanno diritto di:
-
eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza;
-
verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione
delle misure di prevenzione e protezione;
-
ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e
sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie
mansioni;
-
ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui
risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;
-
non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo
grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di
lavoro;
-
non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad
evitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo
nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico.
D) In ogni unità produttiva sono istituiti:
- il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di
prevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato
in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche
significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati
cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro
di almeno un giorno: Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la
qualifica professionale dell’infortunato. Le cause e le circostanze
dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il
registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero
del lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di
vigilanza;
- la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto
a sorveglianza sanitaria, tenuta e aggiornata a cura del medico competente
incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale e
nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati
personali secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996. In tale cartella
sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e
periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie
professionali. Copia della cartella
è consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro,
ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
È inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni di legge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni
e mutageni nel quale è riportata l’attività svolta dai lavoratori,
l’agente cancerogeno utilizzato e, ove nota, l’esposizione e il grado della
stessa.
E) In tutte le aziende,
o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza secondo quanto previsto dall’Accordo
interconfederale 5 ottobre 1995 in applicazione dell’art. 18 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (Rls) sono attribuiti, in particolare, diritti in
materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi
di lavoro, da esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti.
Il rappresentante per
la sicurezza può richiedere la convocazione di un’apposita riunione oltre che
nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni
delle condizioni di prevenzione in azienda, anche qualora ritenga, come previsto
dall’art. 19, lett. o) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che
le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e
i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la
salute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d’accordo
sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di
affidare ad Istituti o Enti qualificati, scelti di comune accordo, le
rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità
concordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a carico
delle aziende.
Per
quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto
disposto dalle vigenti disposizioni legislative e dall’Accordo
interconfederale 5 ottobre 1995.
Sono fatti salvi gli accordi
aziendali in materia.
Dichiarazione
a verbale
Le parti,
considerando che è in atto un’evoluzione legislativa in materia, convengono
di adeguare la presente normativa alle eventuali modifiche legislative che
interverranno.
Art.
29. - Diritto allo studio ed alla
formazione professionale.
A
far data dal 1 gennaio 2004 verrà determinato, all’inizio di ogni triennio,
il monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per l’esercizio del
diritto allo studio e per la formazione professionale qui disciplinati, moltiplicando
ore 7 annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati
nell’azienda o nell’unità produttiva in quella data, salvo i conguagli
successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.
I
lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità
produttiva per l'esercizio del diritto allo studio per frequentare i corsi di studio di cui alla lettera A) ed i corsi di
formazione professionale di cui alla lettera B) non dovranno superare rispettivamente
il 2 per cento del totale della forza occupata e comunque
il 3 per cento complessivo; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto
lo svolgimento della attività produttiva, mediante accordi con le
Rappresentanze sindacali unitarie. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli
eventuali valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta
percentuale saranno arrotondati all'unità superiore.
Le
ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in
un solo anno.
A)
Diritto allo studio
I
lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, anche in relazione
all’attività dell’azienda, intendono frequentare, presso istituti pubblici
o legalmente riconosciuti, corsi di studio, ivi
compresi quelli per il conseguimento del diploma di scuola media superiore,
hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti
a carico del monte ore triennale come sopra definito.
In
tal caso i permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150
ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il
corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore
doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
Nel
caso di frequenza di corsi sperimentali per il recupero dell'attuale scuola
dell'obbligo (fermo restando quanto
previsto nella nota a verbale n. 1 posta in calce al presente articolo), per
l’alfabetizzazione degli adulti, e di
lingua italiana per lavoratori stranieri al fine di agevolarne l’integrazione,
il monte ore di permesso retribuito, comprensivo delle prove di esame,
pro-capite nel triennio, è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di permesso
retribuito e ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 sino a concorrenza
delle predette 250 ore.
B)
Formazione Professionale
A
far data dal 1 gennaio 2004, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di
usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al
primo comma, i dipendenti che, al
fine di migliorare la preparazione professionale specifica, intendono frequentare,
presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti o enti direttamente gestiti
dalle Regioni, nonché presso gli istituti che sono stati concordemente indicati
dalle parti con il Protocollo d’intesa 18 giugno 1992 allegato, a tutti gli
effetti, al presente contratto (allegato n.9) partecipare a corsi di formazione come di seguito individuati
correlati
all’attività dell’azienda,
presso sedi operative pubbliche o private indicate dalle commissioni
territoriali di cui all'art. 3.2, disciplina generale, sezione prima, tra quelle
accreditate dalla Regione ai sensi dell’art.17, legge 196/97. Le citate
commissioni territoriali delibereranno e proporranno agli Enti formativi
selezionati progetti rispondenti ai fabbisogni formativi e professionali del
settore nel territorio; di tali progetti unitamente a quelli proposti dagli enti
formativi ed approvati dalle Commissioni territoriali sarà data comunicazione
ai lavoratori ed alle aziende.
Nelle regioni in cui non sia stato
ancora attuato l'accreditamento delle strutture formative, resta in vigore
quanto previsto dall'art. 29 comma 7, del Ccnl 16.7.1999 fino ad accreditamento
avvenuto.
A
far data dal 1° gennaio 2004, in aggiunta al monte ore triennale di cui al
primo comma, tutti i lavoratori potranno usufruire di ulteriori 8 ore
complessive, nell’arco di un
quadriennio, al fine di migliorare la propria formazione professionale. Tale
ulteriore possibilità formativa per i lavoratori
sarà riservata prioritariamente, ma non esclusivamente, alle responsabilità
derivanti dalle norme contenute nella legge 3 aprile 2001, n. 142 sul socio
lavoratore e nel d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 sul diritto societario.
Per
la frequenza di detti corsi di studio formazione
professionale, potranno essere richiesti permessi retribuiti per un massimo di
120 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, semprechè
a condizione che il
corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore
doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà altresì accordato al lavoratore una priorità
nell’utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel Conto ore individuale e
nella Banca ore di cui agli artt…..
A
decorrere dalla medesima data, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti
a carico del monte ore triennale di cui al primo comma, i dipendenti che
intendono partecipare a corsi di formazione professionale concordati a livello
aziendale anche in coordinamento con le commissioni territoriali di cui all'art.
3.2, disciplina generale, sezione prima, ovvero promossi dalle commissioni
territoriali stesse su proposta aziendale, qualora in possesso dei requisiti e
delle caratteristiche individuate negli accordi.
In
tal caso saranno
utilizzati permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio,
fruibili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore
partecipa si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come
permesso retribuito; in tal caso sarà
accordata al lavoratore una priorità nell’utilizzo delle ore a suo credito
accumulate nel Conto ore individuale e nella Banca ore di cui agli artt….
Per
l’esercizio del diritto allo studio e
per partecipare ai corsi di formazione professionale, il dipendente
interessato dovrà presentare la domanda scritta all’azienda nei termini e
con le modalità in atto a livello aziendale entro i mesi di giugno e dicembre di ogni anno; diverse previsioni
potranno essere concordate a livello aziendale o di volta in volta stabilite dai
progetti. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti dei
dipendenti che intendono partecipare a corsi di studio o di formazione
professionale comporti il superamento di un terzo del monte ore triennale o
determini l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al
secondo comma, la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria stabiliranno,
tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei
corsi, i criteri obiettivi per la identificazione dei beneficiari dei permessi,
fermo restando quanto previsto al secondo comma, quali età, anzianità di
servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc. accorderanno la priorità innanzitutto ai corsi di formazione concordati
a livello aziendale o territoriale su proposta aziendale; ai corsi di formazione
professionale previsti nei progetti proposti dalle commissioni territoriali; ai
corsi di formazione professionale approvati dalle commissioni territoriali che
si svolgono nelle sedi individuate ai sensi del primo comma del punto B); infine
ai corsi di studio di cui alla lettera A).
Saranno
ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre
che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti.
I
lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso
e successivamente, ogni trimestre,
certificati di frequenza con l’indicazione delle ore relative.
Eventuali
divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal presente
articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e la Rappresentanza
sindacale unitaria.
Nel
caso in cui permanga divergenza circa la corrispondenza fra le caratteristiche
del corso che il dipendente intende frequentare e, quanto previsto dal presente
articolo, la risoluzione viene demandata in unico grado alla decisione della
commissione territoriale di cui all’art. 3.2, disciplina generale, sezione
prima.
La
commissione territoriale decide all’unanimità entro venti giorni dalla data
di ricevimento della istanza che le parti, congiuntamente o disgiuntamente,
avranno inoltrato, con raccomandata a.r., tramite le rispettive organizzazioni
sindacali territorialmente competenti.
Le
aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili
conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che
il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni
indicate al secondo comma, è costituito dalla regolare frequenza
dell’intero corso.
Quanto
disposto dal presente articolo dà anche attuazione a quanto previsto dall'art.
6 della legge 53/2000.
Dichiarazioni
a verbale
1. Le parti si
incontreranno entro 90 giorni dall’emanazione dei decreti attuativi della
legge n. 53 del 2003 relativi all’obbligo scolastico al fine di verificarne
compatibilità e coerenze con il dettato contrattuale.
2. Le parti, ai fini dell'effettiva realizzazione delle iniziative
formative di cui alla lettera B), porranno in essere tutte le azioni utili per
il finanziamento dei costi attingendo a risorse regionali, nazionali e
comunitarie.
Disciplina
generale, sezione terza.
Art.
30. - Facilitazioni particolari per la
frequenza ai corsi
e
per gli esami dei lavoratori studenti.
I
lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole
di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali,
parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli
legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
Sempre
su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante
i riposi settimanali.
I
lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di
esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i
giorni di esame (compresi quelli di settembre) e per i due giorni lavorativi
precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero la sessione di
esami negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a
disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui all’art. 29.
Qualora
i lavoratori studenti frequentino corsi di studio per conseguire professionalità
di espresso interesse dell'impresa cooperativa, i permessi di cui al comma
precedente possono essere ampliati come segue:
a) Studenti medi o di corsi professionali pluriennali che sostengono esami
di abilitazione, di maturità, di diploma:
1- giorni di esame più tre settimane di calendario
2- giorni di esame di riparazione più due settimane di calendario.
b) Studenti universitari o di corsi di specializzazione post-laurea per il
conseguimento di titoli legalmente riconosciuti:
1-
giorni di esame più sei settimane annue sempreché si siano superati 3
esami (minimo) nell'anno accademico;
2- giorni di esame di laurea più due mesi di calendario.
c) Studenti di corsi professionali non pluriennali:
- se inerenti alla attività della cooperativa, giorni di esame più una
settimana di calendario.
Le
facilitazioni di cui al comma precedente non sono cumulabili con i permessi di
cui al precedente art. 29.
In
sede aziendale verrà fissata fra le parti una percentuale di lavoratori che
annualmente potranno utilizzare i suddetti permessi.
Fermi
restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione previsti
dall’art. ….., inoltre i lavoratori studenti, con
meno di 5 anni di anzianità di servizio,
potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non
retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente proquota, in sede
aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative
dell'azienda.
I
permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati
sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
A
richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le
certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Per
i lavoratori studenti che frequentino corsi
di studio di espresso interesse dell’impresa, sono riconosciute altresì le
seguenti facilitazioni:
Dietro
ricevuta di pagamento, l’azienda provvederà al rimborso della tassa di
iscrizione e, qualora occupi più di 49 lavoratori, anche delle spese dei libri, se questi non
possono essere forniti direttamente dall’azienda;
· nel caso di frequenza di un corso di
laurea, le spese di cui al precedente comma verranno
rimborsate se vengono superati
almeno due esami per ogni anno accademico;
· nel caso di mancato superamento di tali
due esami, l’azienda recupererà le somme anticipate con
trattenute rateizzate in busta
paga.
il
tetto di spesa annua rimborsabile per il singolo
lavoratore, comprensivo sia delle spese di iscrizione che di quelle per l’acquisto dei libri di testo è di
€
800,00 rivalutabili in sede aziendale in
rapporto all’aumento delle tasse di iscrizione e del costo dei libri di testo.
il
singolo lavoratore ha diritto, nell’arco del rapporto di lavoro, al rimborso delle tasse di iscrizione e dei testi
scolastici per un solo ciclo di studi di ogni livello di istruzione,
anche se non completato.
Rimangono
salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.
Art.
…….. – Congedi per la formazione.
Ai
sensi e per gli effetti dell’art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, i lavoratori
con almeno 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere, nell’arco
dell’intera vita lavorativa, un periodo di congedo non retribuito pari ad un
massimo di undici mesi anche frazionabili al fine di completare la scuola
dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma
universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse
da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Il
lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30
giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima
per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi della
richiesta ed allegando la relativa documentazione.
L’azienda
valuterà l’accoglimento della richiesta tenuto conto delle esigenze tecnico
organizzative e in caso di diniego o differimento del congedo informerà
l’interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.
Ferma
restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività
produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall’unità
produttiva a questo titolo non dovranno superare l’uno per cento del totale
della forza occupata. Gli eventuali valori frazionari risultanti
dall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità
superiore.
Art. …….. – Permessi
per eventi e cause particolari.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, primo comma, della legge 8
marzo 2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al
decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore
hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso
di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente
separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un
soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore
medesimi.
Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore
di lavoro dell’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali
sarà utilizzato.
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti
indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cinque
giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione del
medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o
del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della
struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto
a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi
consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal
decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della
necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli
non lavorativi.
Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il
lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa
all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento
dell’attività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro
complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta
della lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso
che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di
produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a
documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga
accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a
riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il
corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri
eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste
dalle presenti disposizioni.
La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità
concordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento
dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli
interventi terapeutici.
I
permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per
l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni.
Art 14-bis,
Disciplina speciale, parte prima e Art.
12-bis, Disciplina speciale, parte terza.
Art. …….. - Aspettativa
e congedi per eventi e cause particolari.
A) I lavoratori con oltre 10 anni di anzianità di
servizio potranno richiedere, per una sola volta in costanza del rapporto di
lavoro, un periodo di aspettativa della durata minima di 1 mese e massima di 6
non frazionabili, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà
decorrenza dell’anzianità per nessun istituto.
Il
requisito di anzianità di cui al precedente
comma si riduce a 8 (otto) anni nei casi, adeguatamente e preventivamente documentati, di volontariato di cui alla legge 266/91 e
di studio.
Il
medesimo requisito si riduce a 5 (cinque) anni nei casi, adeguatamente e
preventivamente documentati, di lavori di cura a parenti di primo grado, nonché
a fratelli o sorelle, affetti da handicap che impediscano l’autosufficienza, in relazione alle condizioni di gravità
definite dalla legge 104/92, o da
malattie, minanti la sopravvivenza, allo stadio terminale.
I
lavoratori dovranno avanzare richiesta scritta del periodo di aspettativa al
datore di lavoro specificandone le motivazioni. La Direzione potrà concedere il
beneficio, tenendo conto delle necessità tecnico-organizzative dell’azienda e
comunque per un numero di dipendenti contemporaneamente non eccedente l’uno
per cento del totale della forza dell’unità produttiva di cui il richiedente
fa parte. Gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della
suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore.
In
tali casi è consentita, ai sensi dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per
sostituire i lavoratori assenti.
Durante
il periodo di aspettativa è vietata qualsiasi attività a fine di lucro.
B) Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, secondo
comma, della legge n. 53 del 2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento
d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, il
lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari
espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla
situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui
all’art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonché dei portatori di
handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà
essere superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi
e la durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello
stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi
consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i
soggetti sopra indicati.
Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione
previsti dall’art. 3 del medesimo regolamento di attuazione.
Il datore di lavoro è tenuto, entro 5 giorni dalla richiesta del
congedo riferita a periodi non superiori a sette giorni ed entro 10 giorni dalla
richiesta del congedo riferita a periodi superiori, ad esprimersi sulla stessa e
a comunicare l’esito al dipendente.
L’eventuale diniego,
la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione
parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni
previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni organizzative e produttive
che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, eventualmente assistito dalla Rsu su sua
indicazione, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.
Il datore di lavoro
assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e
alla situazione organizzativa e produttiva dell’impresa.
Nel caso di rapporti di
lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in ogni caso
negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo
di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre
giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine nonché quando il rapporto è
stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai
sensi della presente norma.
Il congedo di cui al
presente articolo può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei
soggetti di cui all’articolo……….., per il quale il richiedente non abbia
la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi
delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione
collettiva.
Nel caso in cui la
richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a
tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla
stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni
organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro
i successivi sette giorni.
Il lavoratore, una volta
superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a
rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo
previo preavviso non inferiore a sette giorni.
Durante il periodo di aspettativa e di congedo di cui al presente
articolo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla
retribuzione né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non può
svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Art.
…….. – Congedi parentali.
Ai fini e per gli effetti dell’art. 32 del Decreto legislativo n. 151
del 26 marzo 2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, il padre lavoratore e la
madre lavoratrice, per ogni bambino nei suoi primi otto anni di età, hanno
diritto di astenersi dal lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a
dieci mesi elevato a undici mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto
di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a
tre mesi.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro
compete:
a)
alla
madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità,
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b)
al padre
lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del parto, per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo
continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;
c)
qualora
vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore
a dieci mesi.
Il congedo parentale
spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia
diritto.
Ai fini dell’esercizio di tale diritto, il genitore è tenuto a
presentare almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro
indicando la durata del periodo di congedo richiesto, di norma, con la
precisazione della durata minima dello stesso e allegando il certificato di
nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia
oggettivamente impossibilitato a rispettare tali termini, lo stesso è tenuto a
preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta
scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due
giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro.
Art. 36. - Decorrenza
e durata.
In
applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, il Contratto
collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e
biennale per la parte retributiva.
Salve
le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto
decorre dal 1° giugno 2003 ed avrà
vigore fino a tutto il 31 dicembre 2006;
per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31
dicembre 2004.
Il
contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non
disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r.. In caso di
disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato
sostituito dal successivo Contratto nazionale.
Art. 37. - Procedura
di rinnovo del Contratto collettivo
nazionale
di lavoro.
La
parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte per un nuovo
accordo in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi
prima della scadenza del contratto.
La
parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20
giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante
i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e
comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di
presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative
unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Le
parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di
scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione
della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà
corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della
retribuzione denominato «indennità di vacanza contrattuale» secondo le
modalità e i criteri specificatamente previsti nel Protocollo sulla politica
dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche
del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993.
La
violazione del periodo di raffreddamento come definito al secondo comma del
presente articolo comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato
causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal
quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto
previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993.
Dichiarazione
comune
Le
parti concordano che per il rinnovo della parte economica relativa al secondo
biennio (1°gennaio 2005 - 31 dicembre
2006), per determinare gli incrementi retributivi, verrà adottato un valore
punto pari a 16,55 euro).
Norma
transitoria.
Le
parti convengono di costituire, entro sei mesi dalla stipula del presente
contratto, un Gruppo di lavoro paritetico, formato da 6 (sei) rappresentanti per
ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti con il compito di definire
congiuntamente un’ipotesi di dettato contrattuale che - senza comportare
aggravi economici, modifiche o mutamenti sostanziali rispetto a quanto convenuto
nel presente contratto - risulti semplificato per ciò che attiene la parte
formale ed aggiornato per ciò che riguarda la corrispondenza di esso alla
legislazione vigente al fine di facilitare una interpretazione uniforme del
testo contrattuale e ridurre, per quanto possibile, la vertenzialità
giudiziaria.
Art. 39. - Distribuzione
del contratto.
Le
aziende distribuiranno a ciascun lavoratore in forza alla data di stipulazione
del presente contratto collettivo di lavoro una copia dello stesso entro il mese
di Dicembre 2003.
Art. 41 – Commissione paritetica nazionale di
studio dell’assistenza sanitaria complementare.
Le parti
convengono di costituire entro il 30 settembre 2003 un Gruppo di lavoro
paritetico, con il compito di esaminare la legislazione vigente in materia di
fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale al fine di valutare
le compatibilità economiche e la eventuale coesistenza dei suddetti fondi con
le legislazioni regionali.
Articolo 42 –
Commissioni di studio
Disciplina speciale - Parte prima.
Art. 7. - Festività.
Agli
effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sono considerati giorni festivi le
domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 6
della Disciplina generale, Sezione terza.
Agli
effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, del
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e della
legge 20 novembre 2000, n. 336 sono considerati giorni festivi:
a)
le
festività del:
25 aprile (anniversario della liberazione);
1° maggio (festa del
lavoro);
2 giugno (festa nazionale della Repubblica);
b) le
festività di cui appresso:
1)
Capodanno (1° gennaio);
2)
Epifania del Signore (6 gennaio);
3)
Lunedì di Pasqua (mobile);
4)
Ss. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del Santo Patrono -
29 giugno);
5)
Assunzione di M.V. (15 agosto);
6)
Ognissanti (1° novembre);
7)
Immacolata Concezione (8 dicembre);
8)
Natale (25 dicembre);
9)
S. Stefano (26 dicembre).
Per
il trattamento delle festività di cui ai punti a)
e b) valgono le norme di legge;
c) il
giorno del Santo Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un’altra
festività da concordarsi all’inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali
competenti, in sostituzione di quella del Santo Patrono, fatto salvo il punto 4
della lettera b).
Le
parti convengono di estendere alla festività di cui al punto c) il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90, per le
festività di cui al punto b).
Nei
casi di assenza dal lavoro nel giorno festivo di cui al punto c) per i quali i lavoratori percepiscono un trattamento a carico dei
relativi Istituti assistenziali (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio,
ecc.), l’azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli Istituti predetti
fino a raggiungere la retribuzione normale che il lavoratore avrebbe percepito
se non fosse stato assente.
Le
singole giornate di festività sono ragguagliate a ore 6 e 40’ (1/6 di 40
ore).
In
sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, i
lavoratori fruiscono di quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale
retribuite.
Le
modalità di utilizzazione dei suddetti permessi individuali vengono stabilite
al punto 4, del "Protocollo" in calce all'art. 5, Disciplina generale,
Sezione terza.
Per
quanto riguarda lea due festività (2 giugno e 4 novembre)
la cui celebrazione ha luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e
nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento
previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Dichiarazioni
a verbale.
1. Dalla normativa di cui al presente articolo non possono conseguire ai
lavoratori né perdite né vantaggi rispetto alle situazioni vigenti.
2. In seguito al ripristino della festività dell’Epifania, di cui al
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, ed alla conseguente riduzione dei «gruppi di 8
ore» di permesso individuale retribuiti riconosciuti in sostituzione delle
festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, ora richiamati nell’art.
5, Disciplina generale, Sezione terza, ai lavoratori cui si applica la
Disciplina speciale, Parte prima, retribuiti non in misura fissa, verrà
corrisposta una erogazione pari ad 1 ora e 20’ che sarà pagata alla fine di
ciascun anno con la retribuzione in atto a tale data.
Eventuali
diverse modalità aziendalmente in atto per la determinazione del compenso per
festività assorbiranno, in tutto o in parte, tale erogazione.
A decorrere dalla data di firme del presente accordo due delle festività infrasettimanali, indicate ai suddetti
articoli e cadenti di domenica – escluse le festività del 2/6 e del 4/11,
verranno retribuite o, se convenuto in sede aziendale definendo le relative
modalità di fruizione, potranno essere corrisposte a fronte di altrettante
giornate di riposo da godersi in occasione del periodo di ferie annuali e/o
ponti ovvero utilizzate per
ulteriori permessi orari a titolo di R.O.L.
Identiche modifiche si intendono apportate all'art.
6, Disciplina speciale, parte terza.
Art. 8. - Lavoro
straordinario, notturno e festivo.
È
considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l’orario giornaliero
fissato in applicazione del 3° comma
dell’art. 5 della Disciplina generale, Sezione terza, salve le deroghe e le
eccezioni di legge.
Il
lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8
ore settimanali.
Fermi
restando i limiti di cui sopra, in applicazione del secondo comma dell’art. 5-bis
del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, come modificato dalla legge 27 novembre 1998,
n. 409, viene fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per
ciascun lavoratore. Per le aziende fino a 200 dipendenti il limite massimo
individuale annuo è fissato in 250 ore.
In
ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica nonché per le
operazioni di varo e prove di collaudo a mare i limiti massimi annuali suddetti
sono fissati in ore 250. Per l’attività di manutenzione, installazione e
montaggi il limite massimo annuo è fissato in 260 ore.
Il
lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Salvo
casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell’azienda darà informazione
preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alla
Rappresentanza sindacale unitaria.
Sono
esenti da tale informazione preventiva le aziende di manutenzione, di
installazione e di montaggio per le quali è prevista una comunicazione agli
stessi organismi a scopo informativo.
La
qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario,
rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge, fermo
restando quanto previsto nella nota a verbale posta in calce al presente
articolo.
Il
lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive all’inizio del turno del
mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel
limite di un’ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli
impianti.
È
considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall’art. 7.
Le
percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, da
corrispondersi oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi
della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti:
|
Per
lavoro
Non
a turni
|
per
lavoro
a
turni
|
a) lavoro straordinario:
prime due ore
ore successive
|
25%
30%
|
25%
30%
|
b) notturno fino alle ore 22
notturno oltre le ore 22
|
20%
30%
|
15%
15%
|
c) festivo
|
50%
|
50%
|
d) festivo con riposo compensativo (1)
|
10%
|
10%
|
e) straordinario festivo (oltre le 8 ore)
|
55%
|
55%
|
f) straordinario festivo con riposo compensativo
(oltre le 8 ore) (1)
|
35%
|
35%
|
g) straordinario notturno (prime 2 ore)
straordinario notturno
(ore
successive)
|
50%
50%
|
40%
45%
|
h) notturno festivo
|
60%
|
55%
|
i) notturno festivo con riposo compensativo
(1)
|
35%
|
30%
|
l) straordinario notturno festivo (oltre le 8 ore)
|
75%
|
65%
|
m) straordinario
notturno festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore)
(1) ...
|
55%
|
50%
|
(1) Il
lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è
consentito solo nei casi previsti dalla legge.
|
Le
percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla paga base di
fatto e, per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo, della percentuale
minima contrattuale di cottimo.
Per
i concottimisti le percentuali in parola sono computate sulla paga base di
fatto, aumentata delle seguenti misure valide ai soli effetti del presente
articolo:
|
Percentuali in vigore
dal 1° luglio 1999
|
Categorie
|
per
partecipazioni al cottimo fino al 50 per cento
|
per
partecipazioni al cottimo fino all'80 per cento
|
per
partecipazioni al cottimo oltre l'80 per cento
|
1a ....................................
|
1,0%
|
1,1%
|
1,2%
|
2a ....................................
|
1,1%
|
1,2%
|
1,3%
|
3a ....................................
|
1,2%
|
1,3%
|
1,4%
|
4a ....................................
|
1,2%
|
1,4%
|
1,5%
|
5a ....................................
|
1,3%
|
1,4%
|
1,5%
|
Nessun
lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro
straordinario, notturno e festivo.
Nell’ipotesi
di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì)
sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del
sabato, nei limiti della misura massima settimanale, oltre le 2 ore giornaliere,
qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e manutenzione.
Negli
altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni
straordinarie nella giornata di sabato, esso sarà concordato con la
Rappresentanza sindacale unitaria e per esso sarà corrisposta una maggiorazione
nella misura del 50 per cento quando le prestazioni straordinarie superino le 2
ore.
Banca
ore *.
«Le
parti convengono di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2000, la Banca ore
per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre le 80
ore annue per le imprese fino a 200 dipendenti ed oltre le 32 ore annue per
tutte le altre, a secondo delle volontà espresse.
- Ai
lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano entro il mese
successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di volere il riposo
compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le
maggiorazioni attualmente previste dal CCNL nel periodo di paga successivo al
suddetto bimestre e con la retribuzione del mese di effettuazione della
prestazione straordinaria.
- I
lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla prestazione
straordinaria di volere il riposo, potranno fruirlo secondo le modalità e
quantità già previste per il "conto ore". Per le ore di
straordinario che confluiscono nella Banca-ore verrà corrisposta la
maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro
straordinario nelle varie modalità di esplicazione, da computare sugli elementi
utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e
festivo.
- Ai
lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro straordinario,
dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione sarà corrisposta
secondo la normale prassi aziendale.
Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle
modalità attuative della Banca-ore prima dell’avvio del nuovo istituto e
prima del semestre successivo.
Alle R.S.U., secondo l'art. 8, Disciplina speciale, Parte prima, saranno
fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le
ore di straordinario effettuate extra franchigia.
I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore
secondo le modalità ed alle condizioni già previste per l’utilizzo dei
permessi annui retribuiti di cui al paragrafo Permessi annui retribuiti di cui
all’art. 5, Disciplina generale, Sezione terza. Al termine del periodo, le
eventuali ore ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto.»
Dichiarazione
comune.
Le
parti si danno reciprocamente atto che:
1) la scelta effettuata dal lavoratore circa l’accantonamento delle ore di
straordinario in Banca ore riguarda l’insieme, non frazionabile, delle ore
effettuate nel mese (eccedenti la franchigia annua);
2) le ore accantonate nella Banca ore sono disponibili per il lavoratore
alle condizioni previste dal contratto a decorrere dal mese successivo al loro
accantonamento.
Norme transitorie.
1) A seguito delle verifiche congiuntamente compiute presso l’INPS, le
parti si danno atto che la Banca-ore di cui al presente articolo può essere
attivata a decorrere dal 1° gennaio 2000, salvo quanto previsto al primo e
secondo alinea relativamente ai tempi di comunicazione delle volontà espresse
dai lavoratori.
Pertanto,
in attesa di una positiva soluzione assunta dall’Istituto medesimo, la
comunicazione del lavoratore dovrà avvenire entro lo stesso mese della
prestazione del lavoro straordinario ed il conseguente pagamento dovrà essere
effettuato nel periodo di paga successivo, secondo la normale prassi aziendale.
2) Nel mese di dicembre del 2002, le parti procederanno ad una verifica dei
risultati dell’iniziativa anche per valutarne il prosieguo.
Nota a verbale.
Le
parti si impegnano ad incontrarsi entro un mese dall’entrata in vigore del
Decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall’art. 17, comma
2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, in materia di lavoro notturno al fine di
concordare criteri di armonizzazione tra il Contratto collettivo ed il Decreto
medesimo.
In adempimento di quanto
previsto dall’art 19 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, le parti
stipulanti concordano di incontrarsi, entro il 30 settembre 2003, per definire,
ove comunemente ritenuto necessario, entro il 31 dicembre 2003, la disciplina
contrattuale di attuazione del citato decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66
che ha recepito la direttiva n. 93/104/CE in materia di orario di lavoro, come
modificata dalla direttiva n. 2000/34/CE.
Tale
accordo dovrà essere sottoscritto da tutte le parti firmatarie del presente
CCNL.
Identiche modifiche si intendono apportate all'art.
7, Disciplina speciale, parte terza.
Art. 14. - Ferie.
I
lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito
pari a 4 settimane.
Ogni
settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi di 6 ore e
40 minuti ciascuno. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro
su 5 giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2
ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie contrattuale che
agli effetti della retribuzione relativa.
I
giorni festivi di cui all’art. 7 che ricorrono nel periodo di godimento delle
ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un
corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può essere
sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie, calcolata come indicato
al comma ottavo del presente articolo.
Le
ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto,
per scaglioni). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere
le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L’epoca delle ferie collettive
sarà stabilita dalla Direzione, previo esame congiunto in sede aziendale,
tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del
lavoro dell’azienda.
Al
lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero
periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo
del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15
giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
In
caso di risoluzione del rapporto al lavoratore spetterà il pagamento delle
ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai
15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Il
periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è
ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.
Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell’azienda ed
in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie
oltre le 3 settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con
una indennità pari alla relativa retribuzione.
Le
ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli
eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni
lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo.
Per
i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo, verrà computato l’utile medio
di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente
precedente la corresponsione delle ferie.
Per
i concottimisti verrà computata la media delle percentuali di maggiorazione
realizzate negli analoghi periodi di paga.
All’inizio
del godimento delle ferie (collettive e/o continuative) sarà corrisposta la
relativa retribuzione.
In
caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso del periodo
delle ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il
solo periodo di viaggio.
Note
a verbale.
1) La somma da corrispondere all’inizio del periodo feriale potrà essere
calcolata con approssimazione e conguagliata nel periodo di paga successivo.
2) Dalla normativa di cui al presente articolo non dovranno conseguire ai
lavoratori né perdite né vantaggi, rispetto ad eventuali condizioni più
favorevoli vigenti salvi i vantaggi previsti dalla normativa suddetta.
Dichiarazioni
comuni.
1) Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine
dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima
attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in
tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi
di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli
altri permessi retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibili.
2) Le parti concordano di incontrarsi entro il 30
settembre 2004 per armonizzare la normativa contrattuale con il nuovo quadro
legislativo definito dal decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 adottato per
l’attuazione della direttiva n. 93/104/CE in materia di orario di lavoro, come
modificata dalla direttiva n. 2000/34/CE.
Identiche modifiche si intendono apportate all'art.
12, Disciplina speciale - Parte terza.
Art. 19. - Trattamento
in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro.
In
caso di malattia il lavoratore deve avvertire l’azienda entro il primo giorno
di assenza e inviare alla medesima entro due giorni dall’inizio dell’assenza
il certificato medico attestante la malattia.
L’eventuale
prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata
all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto
riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che
il lavoratore deve inviare all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza
del periodo di assenza indicata nel certificato medico precedente.
In
mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato
impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata.
L’azienda
ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore nel rispetto
dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Fermo
restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore assente
per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, e per tutta
la durata della malattia, a trovarsi a disposizione nel domicilio comunicato al
datore di lavoro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore
19.00, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative
o amministrative locali o nazionali, di tutti i giorni compresi i domenicali o
festivi, per consentire l’accertamento del suo stato di salute.
Sono
fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi
inerenti la malattia o per gravi, eccezionali motivi familiari comunicati
preventivamente, salvo casi di forza maggiore, all’azienda e successivamente
documentati.
Nel
corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l’obbligo di
comunicare all’azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o dimora,
anche se temporanei.
Le
assenze e le inosservanze di cui al comma 5 comporteranno l’irrogazione a
carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, ultimo comma, legge 20 maggio
1970, n. 300, con proporzionalità relativa all’infrazione riscontrata e alla
sua gravità.
In
caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro,
il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo, definito comporto breve, di:
a) 6
mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) 9
mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti;
c) 12
mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Nel
caso di più malattie o infortuni non sul lavoro, i suddetti periodi di
conservazione del posto si intendono riferiti alle assenze complessivamente
verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
Nell’ipotesi
in cui il superamento dei sopra indicati periodi di conservazione del posto
fosse determinato da un evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o
interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due
mesi, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore
periodo, oltre quelli previsti al comma precedente, pari alla metà dei periodi
stessi. Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto,
definito comporto prolungato, sarà:
a) per
anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9;
b) per
anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: mesi 9 + 4,5 = 13,5;
c) per
anzianità di servizio oltre i 6 anni: mesi 12 + 6 = 18.
Il
periodo complessivo di conservazione del posto di cui al comma precedente si
applica anche nel caso in cui si siano verificate, nei tre anni precedenti ogni
nuovo ultimo episodio morboso, almeno due malattie comportanti, ciascuna, una
assenza continuativa pari o superiore a tre mesi.
Ai
soli fini delle norme di cui al presente articolo relative alla conservazione
del posto e al trattamento economico di malattia, non si computano i periodi di
assenza per malattia fino al 31.12.94.
A
decorrere dal 1° ottobre 1999 il suddetto periodo di comporto prolungato viene
riconosciuto automaticamente al lavoratore che alla scadenza del periodo di
comporto breve abbia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a tre
mesi.
Resta
salvo quanto previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 419, per la conservazione
del posto dei lavoratori affetti da TBC.
La
malattia ovvero l’infortunio non sul lavoro sospendono il decorso del
preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa
sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente
articolo.
La
malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive di cui al quarto comma
dell’art. 14, Disciplina speciale, Parte prima, ne sospende la fruizione nelle
seguenti ipotesi:
a)
malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;
b)
malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.
L’effetto
sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di
comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per
l’espletamento della visita di controllo dello stato d’infermità previsti
dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Superato
il periodo di conservazione del posto, ove l’azienda risolva il rapporto di
lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal
presente contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l’indennità
sostitutiva del preavviso.
Qualora
la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al
lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro
con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Ove
ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane
sospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.
Resta
espressamente convenuto che superati i limiti di conservazione del posto di cui
sopra il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di
aspettativa della durata di mesi 4, durante il quale non decorrerà
retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto. A
fronte del protrarsi dell’assenza a causa di malattia grave e continuativa,
periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta
scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica,
debitamente comprovata che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti
mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi 42 mesi continuativi.
- Dal 1° ottobre 1999 il prolungamento
del periodo viene riconosciuto automaticamente al lavoratore che alla scadenza
del comporto breve abbia in corso
una malattia con prognosi pari o superiore a tre mesi.
-
A decorrere dal 1° ottobre 1999, le assenze determinate da patologie gravi che
richiedono terapie salvavita, che comportano una discontinuità nella
prestazione lavorativa, che comunque non fanno venir meno la capacità di
prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al
lavoratore all’atto del superamento del periodo di conservazione del posto di
lavoro di poter fruire dell’aspettativa prolungata, anche in maniera
frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. Ai fini di cui
sopra il lavoratore fornirà all’azienda le dovute informazioni che
l’azienda medesima tratterà nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675
sulla tutela della privacy.
- Per infortuni verificatisi
successivamente al 1° ottobre 1999
al lavoratore assente per infortunio sul lavoro avvenuto in azienda sarà garantita l’erogazione delle spettanze come avviene per
le assenze per malattia. Gli
importi delle prestazioni di competenza dell’Ente vengono liquidate direttamente dall’azienda. Per le imprese con meno di 100
dipendenti l’applicazione della
disposizione di cui al presente punto avverrà per gli infortuni successivi al 1° gennaio 2000.
Decorso
anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia ripreso servizio,
l’azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto.
Per
quanto concerne l’assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori
valgono le norme di legge regolanti la materia.
Inoltre,
le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non
sul lavoro, nell’ambito della conservazione del posto, una integrazione di
quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di
altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico
complessivo netto che il lavoratore il cui trattamento è regolato dalla
Disciplina speciale, Parte terza, di eguale anzianità e per pari periodo di
malattia o infortunio non sul lavoro avrebbe globalmente percepito, operando a
tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento
contrattuale.
A
tal fine il lavoratore avrà diritto al seguente trattamento:
- per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti, l’intera
retribuzione globale per i primi 2 mesi e metà retribuzione globale per i 4
mesi successivi;
- per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti,
l’intera retribuzione globale per i primi 3 mesi e metà retribuzione globale
per i 6 mesi successivi;
- per anzianità di servizio oltre i 6 anni, l’intera retribuzione
globale per i primi 4 mesi e metà retribuzione globale per gli 8 mesi
successivi.
Nell’ipotesi
di cui ai commi undicesimo e dodicesimo il trattamento sarà il seguente:
- per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9 di
cui 3 mesi ad intera retribuzione globale e mesi 6 a metà retribuzione globale;
- per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti:
mesi 9 + 4,5 = 13,5 di cui mesi 4,5 ad intera retribuzione globale e mesi 9 a
metà retribuzione globale;
- per anzianità di servizio oltre i 6 anni: mesi 12 + 6 = 18 di cui mesi
6 ad intera retribuzione globale e mesi 12 a metà retribuzione globale.
Nel
caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini dei
suddetti trattamenti economici si deve tener conto dei periodi di assenza
complessivamente verificatisi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio
morboso.
Nel
caso in cui durante il suddetto triennio si siano verificate assenze per
malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi pari o
superiore a 7, l’ottava e le successive assenze di durata non superiore a 5
giorni verranno computate in misura doppia ai fini del calcolo dei limiti di
trattamento economico; a tali effetti non verranno considerate le assenze dovute
a ricovero ospedaliero compreso il day
hospital ed a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle fattispecie
di cui alla prima nota a verbale del presente articolo, fruiti presso enti
ospedalieri e risultanti da apposita certificazione.
Fatti
salvi i periodi di conservazione del posto sopra definiti, nel computo dei
limiti di trattamento economico non saranno conteggiati e quindi saranno
retribuiti ad intera retribuzione globale:
a) i
periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi,
fino ad un massimo di:
- 60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni
compiuti;
- 75 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino
a 6 compiuti;
- 90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;
b) i
periodi di malattia di durata superiore a 21 giorni continuativi, fino ad un
massimo di:
- 60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni
compiuti;
- 75 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino
a 6 compiuti;
- 90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;
e
comunque fino ad un tetto massimo di 120 giorni complessivi per gli eventi di
cui ai punti a) e b)
unitariamente considerati.
Ove
richiesti verranno erogati acconti.
Le
eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Tale
trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali
o locali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future, con
conseguente assorbimento fino a concorrenza.
Fatte
salve le condizioni ed i tetti previsti specificatamente
ai suddetti punti a) e b) nonché ribadito il tetto massimo previsto per gli eventi di cui ai precedenti due punti unitariamente
considerati, si conviene che le durate delle assenze, definite da tali casistiche, saranno computate al
50% e ciò sia al fine del calcolo del trattamento economico, sia al fine della loro incidenza sui periodi di conservazione del posto.
Salvo
quanto previsto per i periodi di aspettativa sopra indicati, l'assenza per
malattia, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, é
utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia,
ecc.).
Agli
effetti del presente articolo é considerata malattia anche l'infermità
derivante da infortunio non sul lavoro.
Le
aziende, entro il mese di gennaio di ogni anno, a partire dal 1996, invieranno a
ciascun lavoratore un modulo riassuntivo dei singoli periodi di assenza per
malattia intervenuti nell'anno precedente.
Norma
transitoria.
Sono
fatti salvi i trattamenti economici di malattia o infortunio non sul lavoro
riconosciuti dalle aziende nel periodo 1° luglio - 31 ottobre 1994.
Note a verbale.
1) La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di
emodialisi, o
affetti da morbo di Cooley nonché dei lavoratori affetti da neoplasie, da
epatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie, sarà considerata
dalle aziende con la massima attenzione facendo riferimento alle disposizioni
assistenziali vigenti.
2)
I due gruppi di sindacati stipulanti (ANCPL - Federlavoro e Servizi -
AICPL e Fim-Fiom-Uilm) convengono di studiare entro sei mesi dalla data di
stipulazione del presente contratto una proposta da sottoporre congiuntamente al
Consiglio di Amministrazione dell'INPS che definisca una specifica assistenza
economico-sanitaria nei confronti dei soggetti tossicodipendenti anche nelle
situazioni in cui la dipendenza da sostanze tossiche non costituisca una
condizione equiparabile a malattia, ma determini comunque uno stato che richieda
interventi di cura e di assistenza.
3)
I due gruppi di sindacati stipulanti (ANCPL - Federlavoro e Servizi -
AICPL e Fim-Fiom-Uilm) convengono altresì di adoperarsi congiuntamente in sede
legislativa affinché la disciplina attualmente in vigore per i donatori di
sangue (legge 13 luglio 1967, n. 584
e relative norme di attuazione e legge 4 maggio 1990, n. 107) venga estesa ai
donatori di midollo osseo, con gli opportuni adattamenti in ragione delle
diverse e specifiche caratteristiche delle due fattispecie.
Identiche
modifiche si intendono apportate all'art. 14, Disciplina speciale, parte terza.
Art.
27. - Trasferte.
Trattamento
economico di trasferta.
I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede,
dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o
nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un’indennità di
trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese
dagli stessi sostenute nell’interesse del datore di lavoro relative al
pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura
retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano
attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede
aziendale e/o di assunzione.
Le
parti confermano che l’indennità così come disciplinata nel presente
articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per
tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
Premesso
che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15
per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il
pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e delle sue quote è pari
a:
Misura
dell’indennità
|
Dal 1° luglio 2003
|
dal 1° luglio 2004
|
Trasferta intera
|
33,17
|
35,17
|
Quota per il pasto meridiano o serale
|
10,28
|
10,58
|
Quota per il pernottamento
|
12,61
|
14,01
|
E'
possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un
rimborso a piè di lista pari agli importi di cui sopra maggiorati del 15 per
cento.
-
Omissis -
Art.
28. - Addetti a mansioni discontinue o di
semplice attesa o custodia.
Sono lavoratori
discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno lavorativo
assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi di
inoperosità, e che sono elencate nel R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.
I)
Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti:
autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di
trasformazione dell’energia elettrica che sono esterne allo stabilimento, addetti alla sorveglianza, al presidio
e/o conduzione di apparecchiature ed impianti (ad esempio di climatizzazione e
del calore, distribuzione fluidi, linee e condotte di gas ed acqua, segnaletica
stradale e ferroviaria, allarme, ecc.) anche con sporadici interventi di
manutenzione, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri,
inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro
normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un
orario giornaliero di 10 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in
48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un
orario giornaliero di 9 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 44
ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un
orario giornaliero di 8 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 40
ore.
Si intende che il periodo di attesa di questi
lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
III) Nei casi di cui ai commi secondo e terzo del punto
II), le ore prestate
da 40 a 44 o a 48 saranno compensate con quote orarie di retribuzione (paga di
fatto, contingenza, eventuali incentivi, ecc.) senza le maggiorazioni previste
dall’art. 8 per il lavoro straordinario. Tale retribuzione oraria si applica
anche ai fini di tutti gli istituti contrattuali. Peraltro le ferie verranno
compensate con la retribuzione giornaliera determinata in ragione di 1/6 della
retribuzione settimanale. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro
settimanale su 5 giorni, la suddetta frazione (1/6) viene riproporzionata in
ragione del coefficiente 1,2.
Per la determinazione dei minimi tabellari e dei
minimi di paga oraria si applicano le norme di cui all’art. 32.
IV) Fermo quanto previsto al comma primo del punto
III), ai fini del presente
articolo si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario
giornaliero fissato nella suddivisione degli orari settimanali di cui al punto
II).
Il lavoro straordinario deve essere compensato con le
maggiorazioni previste dall’art. 8, fermo restando che non si applicano ai
discontinui i limiti e le modalità per la effettuazione del lavoro
straordinario previsti nel suddetto articolo, salvo le limitazioni di legge.
V) I lavoratori di cui al precedente punto I) sono suddivisi nei seguenti
raggruppamenti:
A)
(corrispondente alla 5a categoria):
infermieri
professionali, addetti cabine di produzione e trasformazione di energia
elettrica (fuori dallo stabilimento) ed
addetti alla sorveglianza, presidio e/o conduzione di apparecchiature ed
impianti che eseguono lavori di riparazione;
B)
(corrispondente alla 4a categoria):
infermieri
professionali, autisti esterni meccanici, motoscafisti, addetti cabine di
produzione e trasformazione di energia elettrica (fuori dallo stabilimento), addetti alla sorveglianza, presidio e/o
conduzione di apparecchiature ed impianti ed addetti servizio estinzione
incendi con interventi di manutenzione ordinaria, portieri;
C)
(corrispondente alla 3a categoria):
infermieri,
autisti non meccanici, addetti alla
sorveglianza, presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti,
addetti al servizio di estinzione di incendi, custodi, fattorini, uscieri,
lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale,
portieri;
D)
(corrispondente alla 2a categoria):
custodi,
fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del
patrimonio aziendale;
E)
(corrispondente alla 1a categoria):
inservienti
e simili.
Eventuali contestazioni riguardanti tali
classificazioni saranno esaminate tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale
unitaria ed in caso di disaccordo verrà seguita la procedura prevista
dall’art. 17 della Disciplina generale, Sezione terza, del presente contratto.
VI) All’atto dell’assunzione o del passaggio a mansioni discontinue
l’azienda, oltre a quanto previsto dall’art. 1 della Disciplina generale,
Sezione terza, deve comunicare per iscritto ai lavoratori di cui al punto I) del
presente articolo l’orario normale di lavoro e la relativa paga.
VII) In riferimento all’art. 17, ai lavoratori che devono svolgere le
proprie mansioni esposti alle intemperie l’azienda dovrà dare in dotazione
appositi indumenti protettivi.
VIII) Per gli autisti adibiti alla consegna in altre località dei veicoli da
essi condotti o trasportati, saranno stabilite, mediante accordi aziendali, per
le giornate di servizio fuori del comune sede dello stabilimento, paghe
giornaliere comprensive di un forfait di lavoro straordinario.
IX) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica
nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni
svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari; gli interessati
possono chiedere l’assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali.
X) Fermo restando l’art. 35 della Disciplina generale, Sezione terza, il
presente articolo non modifica le eventuali situazioni di diritto derivanti da
accordi o regolamenti più favorevoli ai lavoratori.
Dichiarazione
a verbale sul punto V).
Con la norma di cui alla lettera C) del punto V), le
parti non hanno inteso innovare nella situazione di fatto dei portieri,
capiturno e fattorini che in relazione a particolari compiti fruissero
attualmente di una classificazione più favorevole.
NOTA
A VERBALE
In adempimento di quanto
previsto dall’art 19 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, le parti
stipulanti concordano di incontrarsi, entro il 30 settembre 2003, per definire,
entro il 31 dicembre 2003, la disciplina contrattuale di attuazione del citato
decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 che ha recepito la direttiva n.
93/104/CE in materia di orario di lavoro, come modificata dalla direttiva n.
2000/34/CE.
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Stralcio dal Protocollo d’intesa 8 giugno 1999 per il rinnovo del C.c.n.l.
5 luglio 1994 per l’industria metalmeccanica privata e della installazione
di impianti.
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