COMUNICATO
Protocollo Circ/LMC047c03
Segreteria Nazionale
Oggetto: Amianto
Roma, 29 ottobre 2003
A tutte le strutture Uilm
Regionali e Provinciali
Cari amici e compagni
Il Governo ha presentato il cosiddetto "maxiemendamento" al
decreto legge 269/2003 che all'articolo 47 prevede, di fatto, la totale
cancellazione dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti
all'amianto. Su tale emendamento il Governo ha posto la
"fiducia" ed è quindi praticamente certo che il decreto in
questione venga approvato con le sole modifiche indicate nel
"maxiemendamento". In allegato troverete l'estratto del
"maxiemendamento" per la parte relativa all'articolo 47 e il
testo dello stesso articolo con le integrazioni che saranno apportate.
Il testo così approvato al Senato, dovrà essere discusso alla Camera
ed essere approvato entro il 1° dicembre. Esistono ancora occasioni per
ottenere una modifica della norma, anche se ciò oggi appare più
difficile.
Cgil, Cisl e Uil hanno già programmato per metà novembre una
manifestazione nazionale contro queste modifiche, le cui modalità
saranno definite nei primi giorni di novembre anche in funzione del
calendario della discussione alla Camera su questo provvedimento.
Dalla lettura del testo "a valle" dell'approvazione
dell'emendamento governativo, è confermato che il principale (anche se
non l'unico) problema sia la riduzione da 1,5 a 1,25 del coefficiente
moltiplicativo degli anni di esposizione e soprattutto il fatto che
questo coefficiente "si applica ai soli fini della determinazione
dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione
del diritto di accesso alle medesime".
Viene infatti eliminata - con le sole eccezioni contenute dal comma
6-bis - la possibilità di un accesso anticipato alla pensione e il
coefficiente moltiplicativo viene utilizzato solo per rivalutare (e
nella stragrande maggioranza dei casi di poco) la pensione.
Il comma 6-bis infatti consente l'applicazione della precedente
normativa (l'1,5 sia per l'acceso che per il calcolo della pensione) a
coloro che, alla data del 2 ottobre 2003:
1. hanno maturato - anche se con l'applicazione del coefficiente
dell'1,5 - i requisiti per il pensionamento e stanno attendendo
l'apertura della "finestra" per il pensionamento o che hanno
già dato il preavviso di dimissioni per pensionamento;
2. sono collocati in mobilità in attesa di maturare i requisiti.
Comprenderete come le altre, pur rilevanti questioni poste dal testo
(100 fibre litro per 8 ore giornaliere, la necessità di ripresentare le
domande, i termini di scadenza delle domande stesse, ecc.), di fronte
alle restrittive norme previste dal 1° comma appaiono decisamente
secondarie.
Fraternamente
p. la Segreteria Nazionale Uilm
(Luca Maria Colonna)
Allegato: 1
Stralcio
dell’Emendamento 1.2000 sul quale il governo ha posto la questione di
fiducia, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di
conversione del decreto legge 269/2003
All’articolo 47,
- comma 3, sostituire le
parole: «all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257»
con le seguenti: «al comma 1»;
- comma 3, sopprimere le
seguenti parole: «iscritti all’assicurazione obbligatoria contro le
malattie professionali, gestita dall’INAIL»;
- comma 5, sostituire le parole: «al
comma 3», con le seguenti: «al comma 1»;
dopo il comma 6, inserire i
seguenti:
- «6-bis. Sono comunque fatte
salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già
maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici
previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del
1992, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente
decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano
definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda
di pensionamento.
- 6-ter. I soggetti cui sono stati
estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di
cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del
presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali
che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza,
l’anticipazione dell’accesso al pensionamento, ovvero l’aumento
dell’anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti
benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti
non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano
già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
- 6-quater. All’onere relativo
all’applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di
euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 8, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
- 6-quinquies. In caso di indebito
pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto
agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27
marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore
dell’ente previdenziale, non si da luogo al recupero degli importi
ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.».
Sulla base dell’emendamento il
nuovo testo dell’articolo 47 sarebbe il seguente:
(in barrato
le parti cancellate o sostituite in corsivo le parti aggiunte)
Articolo 47 (Benefici
previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto)
1. A decorrere dal 1º ottobre
2003, il coefficiente stabilito dall’articolo 13, comma 8, della legge
27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa
decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli
fini della determinazione dell’importo delle prestazioni
pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle
medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma
1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate
dall’INAIL le certificazioni relative all’esposizione all’amianto
sulla base degli atti d’indirizzo emanati sulla materia dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Con la stessa decorrenza
prevista al comma 1, i benefici di cui all’articolo
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, al comma 1, sono
concessi ai lavoratori iscritti
all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali,
gestita dall’INAIL che, per un periodo non inferiore a dieci anni,
sono stati esposti all’amianto in concentrazione media annua non
inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I
predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata
accertata una malattia professionale a causa dell’esposizione
all’amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
4. La sussistenza e la durata
dell’esposizione all’amianto di cui al comma 3 sono accertate e
certificate dall’INAIL.
5. I lavoratori che intendano
ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al
comma 3 al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata
certificazione dall’INAIL prima del 1º ottobre 2003, devono
presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto
agli stessi benefici.
6. Le modalità di attuazione del
presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
6-bis. Sono comunque fatte salve
le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al
trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui
all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, nonché coloro
che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei
trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del
rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
- 6-ter. I soggetti cui sono
stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali
di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base
del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici
previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di
appartenenza, l’anticipazione dell’accesso al pensionamento, ovvero
l’aumento dell’anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra
i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi
soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo,
qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
- 6-quater. All’onere relativo
all’applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di
euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 8, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
- 6-quinquies. In caso di
indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato
riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla
legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio
in favore dell’ente previdenziale, non si da luogo al recupero degli
importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
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