UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI

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COMUNICATO

Protocollo Circ/LMC047c03
Segreteria Nazionale
Oggetto: Amianto
Roma, 29 ottobre 2003

A tutte le strutture Uilm
Regionali e Provinciali

Cari amici e compagni
Il Governo ha presentato il cosiddetto "maxiemendamento" al decreto legge 269/2003 che all'articolo 47 prevede, di fatto, la totale cancellazione dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Su tale emendamento il Governo ha posto la "fiducia" ed è quindi praticamente certo che il decreto in questione venga approvato con le sole modifiche indicate nel "maxiemendamento". In allegato troverete l'estratto del "maxiemendamento" per la parte relativa all'articolo 47 e il testo dello stesso articolo con le integrazioni che saranno apportate.
Il testo così approvato al Senato, dovrà essere discusso alla Camera ed essere approvato entro il 1° dicembre. Esistono ancora occasioni per ottenere una modifica della norma, anche se ciò oggi appare più difficile.
Cgil, Cisl e Uil hanno già programmato per metà novembre una manifestazione nazionale contro queste modifiche, le cui modalità saranno definite nei primi giorni di novembre anche in funzione del calendario della discussione alla Camera su questo provvedimento.
Dalla lettura del testo "a valle" dell'approvazione dell'emendamento governativo, è confermato che il principale (anche se non l'unico) problema sia la riduzione da 1,5 a 1,25 del coefficiente moltiplicativo degli anni di esposizione e soprattutto il fatto che questo coefficiente "si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime".
Viene infatti eliminata - con le sole eccezioni contenute dal comma 6-bis - la possibilità di un accesso anticipato alla pensione e il coefficiente moltiplicativo viene utilizzato solo per rivalutare (e nella stragrande maggioranza dei casi di poco) la pensione.
Il comma 6-bis infatti consente l'applicazione della precedente normativa (l'1,5 sia per l'acceso che per il calcolo della pensione) a coloro che, alla data del 2 ottobre 2003:
1. hanno maturato - anche se con l'applicazione del coefficiente dell'1,5 - i requisiti per il pensionamento e stanno attendendo l'apertura della "finestra" per il pensionamento o che hanno già dato il preavviso di dimissioni per pensionamento;
2. sono collocati in mobilità in attesa di maturare i requisiti.
Comprenderete come le altre, pur rilevanti questioni poste dal testo (100 fibre litro per 8 ore giornaliere, la necessità di ripresentare le domande, i termini di scadenza delle domande stesse, ecc.), di fronte alle restrittive norme previste dal 1° comma appaiono decisamente secondarie.
Fraternamente

  p. la Segreteria Nazionale Uilm
                                                                      (Luca Maria Colonna)

Allegato: 1

Stralcio dell’Emendamento 1.2000 sul quale il governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto legge 269/2003

All’articolo 47,

- comma 3, sostituire le parole: «all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257» con le seguenti: «al comma 1»;

- comma 3, sopprimere le seguenti parole: «iscritti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL»;

- comma 5, sostituire le parole: «al comma 3», con le seguenti: «al comma 1»;

dopo il comma 6, inserire i seguenti:

- «6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

- 6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l’anticipazione dell’accesso al pensionamento, ovvero l’aumento dell’anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 6-quater. All’onere relativo all’applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

- 6-quinquies. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell’ente previdenziale, non si da luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Sulla base dell’emendamento il nuovo testo dell’articolo 47 sarebbe il seguente:

(in barrato le parti cancellate o sostituite in corsivo le parti aggiunte)

 Articolo 47 (Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto)

1. A decorrere dal 1º ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall’INAIL le certificazioni relative all’esposizione all’amianto sulla base degli atti d’indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, al comma 1, sono concessi ai lavoratori iscritti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

4. La sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall’INAIL.

5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3 al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall’INAIL prima del 1º ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.

6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

- 6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l’anticipazione dell’accesso al pensionamento, ovvero l’aumento dell’anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 6-quater. All’onere relativo all’applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

- 6-quinquies. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell’ente previdenziale, non si da luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.  

 

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