COMUNICATO
Protocollo
LC050p2003
Segreteria Nazionale
Ogg.: emendamento Finanziaria
Roma, 11 novembre 2003
A
tutte le Strutture UILM
Regionali
e Provinciali
LL.SS.
Cari amici
e compagni,
vi trasmetto il testo dell’emendamento presentato dai Capigruppo della
Maggioranza in occasione della discussione sulla Legge Finanziaria 2004
e di cui parlano, come se fosse già approvato, giornali, radio e
televisioni.
Il
testo rappresenta un indiscutibile miglioramento rispetto alla legge di
conversione già approvata dal Senato e ora in discussione alla Camera
dei Deputati. Prevede infatti la salvaguardia dei diritti acquisiti per
coloro che al 2 ottobre 2003 abbiano maturato “il diritto al
conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma
8, della legge n. 257 del 1992” in luogo della formulazione più
restrittiva (maturazione del diritto al trattamento pensionistico
anche in base ai benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma
8, della legge n. 257 del 1992) della legge di conversione del
decreto legge 269/2003.
Inoltre
prevede uno stanziamento finanziario 80 mln di Euro annui a copertura di queste modifiche.
Tuttavia
tale emendamento deve ancora essere approvato e mi sembra assai strano
il fatto che, pur essendo ancora possibile intervenire alla Camera sul
famigerato articolo 47, si inserisce questa modifica in un altro
strumento qual’è la Finanziaria.
Per
questo e anche alla luce di quanto avvenuto nella discussione del Senato
sull’articolo 47, è quindi indispensabile mantenere elevato il
livello della mobilitazione e della pressione politica.
Vi
informo infine che anche l’Opposizione ha presentato emendamenti di
contenuto analogo o migliorativo.
Fraternamente,
per la
Segreteria Nazionale
(Luca M. Colonna)
Allegato
circ. LC050p2003
Emendamento
45.0.550 a firma Schifani, Nania, Moro, D’Onofrio proposto al Senato
sulla Legge Finanziaria e che sarà sottoposto al voto nei prossimi
giorni:
“Dopo
l’articolo 45, aggiungere il seguente:
1.
All’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo il
comma 6 è aggiunto il seguente:
“6-bis.
Sono comunque fatte salve le disposizioni previgenti a favore dei
lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali
di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi
coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto fruiscano
dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione
del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
All’onere relativo all’applicazione del presente comma, valutato in
80 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236”.”
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