UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI

Corso Trieste, 36 - 00198 Roma - Tel. 06.852.622.01 - 06.852.622.02
Fax 06.852.622.03 - E-mail uilm@uil.it

COMUNICATO

CIRCOLARE LC051 

Protocollo LC051p2003
Segreteria Nazionale
Ogg.: disegno di legge
Finanziaria-Amianto

Roma, 18 novembre 2003

A tutte le Strutture UILM
Regionali e Provinciali                                                    

LL.SS.

Cari amici e compagni, 

il Senato della Repubblica, il 14 novembre 2003, ha approvato il disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)” all’interno del quale è stato inserito un articolo, il numero 26 (in allegato), che allarga la platea dei lavoratori per i quali verrà mantenuto il coefficiente 1,5 per gli anni di esposizione all’amianto.

Il testo, che ora dovrà passare al vaglio della Camera dei Deputati, prevede infatti che l’1,5 venga mantenuto per coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avevano ottenuto il riconoscimento da parte dell’Inail.

Si tratta di una soluzione ancora non soddisfacente ma che indubbiamente riduce l’impatto negativo del famigerato articolo 47.

E’ il risultato delle lotte e delle iniziative che abbiamo messo in campo in questi due mesi, che però dobbiamo salvaguardare da possibili “colpi di coda” e migliorare nel merito, già a partire dalla discussione alla Camera e fino all’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sesto comma dell’articolo 47.

Fraternamente,

                                                                                                   per la Segreteria Nazionale  
(Luca M. Colonna)

 
Art. 26. (Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

1. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL.
All'onere relativo all'applicazione del presente articolo, valutato in 23 milioni di euro per l'anno 2004, 93 milioni di euro per l'anno 2005 e 174 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

 

torna all'homepage