COMUNICATO
Protocollo
LCM055t03
Segreteria Nazionale
Oggetto: Questione amianto e legge Finanziaria per il 2004
Roma,
9 dicembre 2003
A
tutte le strutture Uilm
Regionali e Provinciali
LL.SS.
Cari
amici e compagni,
vi comunico che nella discussione svoltasi il 4
dicembre in commissione “Bilancio e Tesoro” della Camera dei
Deputati è stato approvato un emendamento (primo firmatario On.
Mazzarello) che chiarisce ed estende l’applicazione della precedente
normativa sui benefici per l’esposizione all’amianto (coefficiente
1,5 per un minimo 10 anni valido sia per l’accesso che per il calcolo
della pensione) ai lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avessero
già presentato domanda agli Enti previdenziali o avviato una causa per
il riconoscimento di detti benefici.
Tale proposta, che dovrà ora essere votata
dall’Aula e tornare al Senato prima di Natale in modo da essere
pubblicata in Gazzetta Ufficiale prima della fine dell’anno, ha buone
possibilità di essere approvata avendo registrato la convergenza di
Maggioranza e Opposizione e un sofferto ma chiaro avvallo da parte del
rappresentante del Governo nella discussione.
Vigileremo insieme con la Confederazione affinchè
questa ulteriore, rilevante modifica a quanto stabilito nel famigerato
articolo 47 venga approvata.
Vi segnalo altresì che se quest’ultima modifica
venisse approvata, pur non avendo ottenuto il ritiro dell’articolo 47,
di fatto avremmo tutelato tutti coloro che avevano presentato richiesta
del riconoscimento dell’esposizione all’amianto alla data del 2
ottobre 2003. Si tratta comunque di un risultato importante ottenuto
soprattutto grazie alle pressioni esercitate sui Parlamentari in sede
locale.
Infine, vi informo che predisporremo, una volta
pubblicate le norme sulla Gazzetta Ufficiale, una nota esplicativa.
Con l’occasione, auguri di buone feste e felice
2004.
p.
la Segreteria nazionale Uilm
Luca Maria
Colonna
Allegato
Testo
della Finanziaria 2004 approvato dalla Commissione V
della
Camera
(in
corsivo gli emendamenti approvati in Commissione)
ART.
26. (Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto).
1.
In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2
ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di
cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti
alla medesima data del 2 ottobre 2003. Ciò vale anche per coloro che
abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengano
sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano
valide le certificazioni gia` rilasciate dall’INAIL. All’onere
relativo all’applicazione del presente articolo, valutato in 23 25 milioni di euro per l’anno 2004,
93 97 milioni
di euro per l’anno 2005 e 174 182 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
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