UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI

Corso Trieste, 36 - 00198 Roma - Tel. 06.852.622.01 - 06.852.622.02
Fax 06.852.622.03 - E-mail uilm@uil.it

COMUNICATO

Protocollo LCM055t03
Segreteria Nazionale
Oggetto: Questione amianto e legge Finanziaria per il 2004

  

Roma, 9 dicembre 2003

A tutte le strutture Uilm
Regionali e Provinciali

LL.SS.

 

Cari amici e compagni, 

vi comunico che nella discussione svoltasi il 4 dicembre in commissione “Bilancio e Tesoro” della Camera dei Deputati è stato approvato un emendamento (primo firmatario On. Mazzarello) che chiarisce ed estende l’applicazione della precedente normativa sui benefici per l’esposizione all’amianto (coefficiente 1,5 per un minimo 10 anni valido sia per l’accesso che per il calcolo della pensione) ai lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già presentato domanda agli Enti previdenziali o avviato una causa per il riconoscimento di detti benefici.

Tale proposta, che dovrà ora essere votata dall’Aula e tornare al Senato prima di Natale in modo da essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale prima della fine dell’anno, ha buone possibilità di essere approvata avendo registrato la convergenza di Maggioranza e Opposizione e un sofferto ma chiaro avvallo da parte del rappresentante del Governo nella discussione.

Vigileremo insieme con la Confederazione affinchè questa ulteriore, rilevante modifica a quanto stabilito nel famigerato articolo 47 venga approvata.

Vi segnalo altresì che se quest’ultima modifica venisse approvata, pur non avendo ottenuto il ritiro dell’articolo 47, di fatto avremmo tutelato tutti coloro che avevano presentato richiesta del riconoscimento dell’esposizione all’amianto alla data del 2 ottobre 2003. Si tratta comunque di un risultato importante ottenuto soprattutto grazie alle pressioni esercitate sui Parlamentari in sede locale.

Infine, vi informo che predisporremo, una volta pubblicate le norme sulla Gazzetta Ufficiale, una nota esplicativa.

Con l’occasione, auguri di buone feste e felice 2004. 

 

p. la Segreteria nazionale Uilm
         Luca Maria Colonna  

Allegato
 Testo della Finanziaria 2004 approvato dalla Commissione V della Camera

 

(in corsivo gli emendamenti approvati in Commissione) 

ART. 26. (Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto).

1. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. Ciò vale anche per coloro che abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengano sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni gia` rilasciate dall’INAIL. All’onere relativo all’applicazione del presente articolo, valutato in 23 25 milioni di euro per l’anno 2004, 93 97 milioni di euro per l’anno 2005 e 174 182 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.  


 

torna all'homepage