COMUNICATO
Protocollo LC058p03
Segreteria Nazionale
Ogg.: Amianto
Roma, 22
dicembre 2003
A tutte le
strutture Uilm
Provinciali e Regionali
LL.SS.
Cari
amici e compagni,
vi
trasmetto in allegato la circolare 195/2003 dell’Inps relativa agli
effetti della legge di conversione del decreto legge 269/2003 contenente
il famigerato articolo 47, che riduceva drasticamente i benefici
previdenziali per l’esposizione all’amianto.
La
legge di conversione di cui tratta la circolare Inps, ha già ridotto
gli impatti negativi dell’articolo 47 escludendo dall’applicazione
delle nuove norme “i lavoratori che abbiano già maturato, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento
pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui
all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.257, nonchè
coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto,
fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la
risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di
pensionamento”.
Come
sapete, nei prossimi giorni il Senato dovrebbe votare definitivamente la
Legge Finanziaria che all’articolo 26 allarga l’area di esclusione
dall’applicazione delle nuove norme a tutti coloro che hanno ottenuto
la certificazione dell’esposizione e a coloro che hanno presentato
domanda di riconoscimento dell’esposizione all’amianto entro il 2
ottobre 2003.
Una
volta approvata e pubblicata in Gazzetta ufficiale la “Finanziaria”,
potremmo quindi considerare sostanzialmente respinto il tentativo di
ridurre fortemente, anche per coloro che avevano acquisito il diritto, i
benefici previdenziali derivante dall’esposizione all’amianto.
Buone
feste e un sereno 2004.
p. la Segreteria nazionale Uilm
(Luca Maria Colonna)
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Circolare
Inps n. 195 2003
Roma, 18 Dicembre 2003
Direzione Centrale delle Prestazioni
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario
Al Vice Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del
controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la
riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 47. Benefici
previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto.
SOMMARIO:
Modifica
della disciplina di cui al comma 8 dell’articolo 13 della legge 27
marzo 1992, n. 257,riguardante benefici previdenziali previsti per i
lavoratori che abbiano svolto attività con esposizione all’amianto.
Introduzione
Nel
supplemento ordinario n. 181/L alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25
novembre 2003, è stata pubblicata la legge 24 novembre 2003, n. 326, di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n.
269, recante: “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell’andamento dei conti pubblici”. Il provvedimento,
entrato in vigore il 26 novembre 2003, reca, all’articolo 47 (allegato
1), disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori
esposti all’amianto.
Con
messaggio n. 363 del 22 ottobre 2003 (allegato 2) sono state fornite le
prime istruzioni riguardanti l’articolo 47 del citato decreto legge n.
269.
Nel
confermare che per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 2 ottobre
2003, data di entrata in vigore del citato decreto, ivi comprese,
quindi, quelle aventi decorrenza 1° ottobre 2003, si applica la
disciplina di cui al comma 8 dell’articolo 13 della legge 27 marzo
1992, n. 257, modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, si
illustrano, di seguito, le modifiche apportate in sede di conversione
del decreto n. 269.
La
legge n. 326, di conversione del decreto legge n. 269, ha introdotto,
all’articolo 47, tra l’altro, il comma 6 bis e il comma 6 quinquies.
Il
comma 6 bis, in deroga alla nuova disciplina, fa salve le previgenti
disposizioni, in materia di benefici pensionistici per lavoro svolto con
esposizione all’amianto, per i lavoratori che si trovavano al 2
ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto, in situazioni
individuate dal comma stesso.
Il
comma 6 quinquies reca norme riguardanti la sanatoria di indebiti
pensionistici derivanti dal riconoscimento del beneficio in sede
giudiziaria.
In
attesa che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
vengano stabilite le modalità di attuazione dell’articolo 47 come
previsto dal comma 6 del medesimo articolo 47, si fa seguito al
messaggio n. 363 al fine di fornire le indicazioni per la liquidazione
dei trattamenti pensionistici in favore di soggetti ai quali continua ad
applicarsi la disciplina previgente nonché per l’abbandono
dell’azione di recupero degli indebiti pensionistici.
1-
Soggetti ai quali continua ad applicarsi la previgente disciplina
Il
comma 6 bis così dispone: “ Sono comunque fatte salve le previgenti
disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento
pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui
all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché
coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la
risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di
pensionamento.”
Pertanto
l’esposizione ultradecennale all’amianto continua a dar luogo al
riconoscimento del beneficio pensionistico consistente nella
moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente 1,5, sia
ai fini del conseguimento del diritto a pensione sia ai fini della
determinazione del relativo importo nei confronti dei seguenti soggetti:
a)
lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano perfezionato i
requisiti contributivi ed anagrafici previsti per il diritto al
trattamento pensionistico anche in base al beneficio di cui al comma 8
dell’ articolo 13 della citata legge n. 257. Ai fini del
perfezionamento di tali requisiti non rileva né la data di
presentazione della domanda di pensione né la decorrenza da attribuire
al trattamento pensionistico. Pertanto, per quanto riguarda le pensioni
di anzianità, la data corrispondente alla c.d. “finestra di
accesso” può risultare anche successiva al 2 ottobre 2003;
b)
lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano dei trattamenti di
mobilità;
c)
lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la
risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di
pensionamento.
Nel
far riserva di successive istruzioni per le pensioni da liquidare in
favore dei lavoratori di cui alla lettera c) per i quali sono in corso
approfondimenti, le competenti Strutture, in presenza di ogni altra
condizione di legge, potranno procedere alla liquidazione delle pensioni
in favore dei lavoratori di cui alle lettere a) e b) in base alla
previgente disciplina.
Ai
fini della liquidazione delle predette pensioni le certificazioni
rilasciate dall’INAIL sono da considerarsi utili a prescindere dalla
data di rilascio delle stesse.
2-
Abbandono dell’azione di recupero di indebito pensionistico
Il
comma 6 quinquies dispone che “In caso di indebito pensionistico
derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli
interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo
1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore
dell’ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi
ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto”.
La
disposizione in questione prevede quindi l’abbandono dell’azione di
recupero degli indebiti pensionistici derivanti da pensioni liquidate o
ricostituite con attribuzione dei benefici previsti per il lavoro svolto
con esposizione all’amianto, in applicazione di sentenze
provvisoriamente esecutive favorevoli agli interessati, riformate nei
gradi successivi di giudizio a favore dell’Istituto.
La
sanatoria in questione non si applica ai recuperi già effettuati al 26
novembre 2003, data di entrata in vigore della legge n. 326.
Pertanto,
le competenti Sedi provvederanno alle attività connesse all’abbandono
del debito residuo, dandone comunicazione ai medesimi soggetti
interessati.
3-
Oneri
Gli
oneri derivanti dall’applicazione del comma 6 bis sono posti a carico
dello Stato secondo quanto previsto dal comma 6 quater dell’articolo
47 della legge 326.
4-
Procedure
La
procedura IVS74 è stata aggiornata e consente la liquidazione delle
pensioni in argomento indicando, sul pannello MNLAN30, nel campo “COD.
ATT.” il valore 03 e nel campo “PROF.IND.” il valore 326.
Per
la determinazione degli oneri, sul pannello MNLPREO dovrà essere
indicato, nel campo "CODICE LEGGE PREPENSIONAMENTO", il codice
20.05 e nel campo "N. SETT. BENEFICIO AMIANTO" il numero delle
settimane di beneficio riconosciute.
IL
DIRETTORE GENERALE F.F. TOMASSINI
Roma,
22 dicembre 2003
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