DOCUMENTO
Uilm
nazionale
LA
DELEGA SULLE PENSIONI
Premessa
Il 28 luglio 2004 la Camera dei Deputati ha
approvato la riforma delle pensioni. Più precisamente è stata approvata
la c.d. legge delega, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 21 settembre
2004 ed in vigore dal 6 ottobre 2004. Entro l’ottobre del 2005 dovranno
seguire i decreti di attuazione del governo. In ogni caso possiamo già
illustrare le linee essenziali della delega, a cui i decreti legislativi,
da prodursi nei prossimi mesi, dovranno attenersi. In questa sede
esporremo sinteticamente i suoi contenuti, procedendo per punti in modo
analitico. Per le valutazioni di ordine politico-sindacale richiamiamo,
però, le contrarietà e le perplessità avanzate dalla UIL, unitariamente
agli altri sindacati.
Pensioni
di vecchiaia
Pensione di vecchiaia almeno in parte calcolata col
metodo retributivo
Per le pensioni liquidate con il sistema
retributivo non cambia nulla. Ricordiamo che le pensioni calcolate con il
metodo (almeno parzialmente) retributivo sono quelle dei lavoratori che
hanno versato contributi prima del 1995. Per costoro restano inalterate le
vecchie regole: si richiederanno sempre 60 anni per le donne e 65 per gli
uomini con un minimo di 20 anni di contributi.
Pensione di vecchiaia calcolata esclusivamente con
il metodo contributivo
Dal 2008, per i lavoratori
assunti dopo il 31/12/1995 e che hanno diritto alla pensione di vecchiaia, liquidata con il sistema esclusivamente contributivo,
saranno richiesti almeno 60 anni per le donne e almeno 65 per gli uomini,
con un minimo di 5 anni di contributi.
Pensione
di anzianità
Dal 2008 i lavoratori
dipendenti potranno andare in pensione di anzianità con 35 anni di
contributi e 60 anni di età. Inoltre è prevista la possibilità di
andare in pensione con 40 anni di contributi a prescindere dall'età.
Dal 2010 i requisiti diventeranno 35 di contributi
e 61 anni di età, oppure 40 anni di contributi.
Dal 2014, oltre ai 35 anni di contributi,
serviranno 62 anni di età, oppure 40 anni di contributi.
Le donne avranno la
possibilità di andare in pensione, anche dopo il 2008, con i requisiti
previsti dalla normativa attualmente in vigore (35 anni di contributi e 57
di età), ma la pensione sarà interamente calcolata con il sistema
contributivo.
Infine a partire dal 2008
le finestre di uscita saranno ridotte da quattro a due (1° gennaio e 1°
luglio).
Incentivo
per il posticipo del pensionamento
Fino al 2007 i dipendenti del settore privato, in
possesso dei requisiti per la pensione di anzianità previsti dalla
normativa attualmente in vigore, potranno rinviare il pensionamento
usufruendo di un bonus esentasse pari al 32,7% della retribuzione lorda.
Il beneficio decade, si noti, il 31 dicembre 2007. Se si eserciterà tale
opzione, l'importo della pensione sarà quello calcolato al momento della
domanda di incentivo, ma questa verrà messa in pagamento, maggiorata dei
soli aumenti legati all’inflazione, allorché il lavoratore cessi
definitivamente l'attività. Se, invece, si continuerà a lavorare anche
dopo il 1° gennaio 2008, data di scadenza del suddetto beneficio, il
datore di lavoro riprenderà a versare i contributi con le consuete
modalità: questi contributi potranno naturalmente essere utilizzati per
la liquidazione di un supplemento della pensione di anzianità.
Si noti che questa parte
della riforma entrerà immediatamente in vigore (vale a dire a partire dal
giorno 6 ottobre 2004), benché le modalità di attuazione, in base alle
quali inoltrare la richiesta, saranno definite con un decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle
finanze.
In definitiva, fino al
2007, il lavoratore in possesso dei requisiti di anzianità potrà:
continuare normalmente a lavorare senza ricorrere all’incentivo,
ottenendo così una pensione maggiore; andare in pensione di anzianità;
esercitare l’opzione di aumento retributivo (in questo caso la futura
pensione ne ricaverà un detrimento, poiché non sarà “incrementata”
durante il periodo di lavoro aggiuntivo).
Previdenza
complementare
I lavoratori dovranno decidere se destinare il
proprio TFR alla previdenza complementare o se piuttosto lasciarlo
all’azienda. La scelta dovrà essere compiuta entro sei mesi
dall'entrata in vigore del decreto delegato di attuazione, che il governo
è tenuto ad emanare entro l’ottobre 2005, ovvero entro sei mesi
dall’assunzione del lavoratore, se successiva.
La decisione deve, però, essere esplicita: la
mancata indicazione del lavoratore fa infatti scattare il
"silenzio-assenso", vale a dire che, in caso di silenzio, il TFR
sarà automaticamente destinato alle forme pensionistiche complementari.
La norma si giustifica con l’esigenza di rafforzare la previdenza
complementare. Il sistema esclusivamente contributivo, che varrà in
particolare per i neo assunti secondo quanto stabilito nel 1995 con la
riforma Dini, potrà difatti garantire pensioni assai modeste, pari a
circa metà dell’ultimo stipendio.
Ciò significa che non è utile, né possibile
comunicare la propria decisione prima dell’entrata in vigore
dell’apposito decreto legislativo.
Altre
norme
La legge delega affida al
governo alcuni compiti, quali:
“liberalizzare l'età pensionabile”, vale a dire
consentire al lavoratore, che lo desideri, di continuare a lavorare,
previo accordo con il datore di lavoro, anche oltre l’età pensionabile;
-
ampliare progressivamente la possibilità di totale
cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente e
autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età;
-
prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a
favore delle categorie che svolgono attività usuranti.
Infine alcuni lavoratori potranno andare in
pensione secondo la vecchia normativa: si tratta dei lavoratori collocati
in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1°
marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità
entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, ma dopo il 31
dicembre 2007; nonché dei lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà
di settore. La legge dice che tale beneficio potrà essere accordato ad un
massimo di 10.000 lavoratori. Si ricordi che nulla cambia anche per coloro
che, posti in mobilità, maturano i requisiti pensionistici prima del 1°
gennaio 2008.
Roma, 27 settembre 2004
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