UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI

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Periodico nazionale di informazione della Uilm
ANNO VII - n°3  aprile 2002

Senato della Repubblica - Progetto di legge Amato-Treu 
"Lo Statuto dei nuovi lavori"

 LEGGE QUADRO SULLA TUTELA E LA PROMOZIONE DEL LAVORO 
Articolo 1 -  Principi generali
1. In attuazione del principio costituzionale di tutela del lavoro in tutte le sue forme, e in conformità con i principi che informano l'ordinamento dell'Unione Europea, la Repubblica riconosce a tutte le lavoratrici e i lavoratori i diritti che rendano effettiva tale tutela, e tra questi, il diritto: a) alla libertà, dignità e riservatezza; b) alla parità e alla non discriminazione; c) alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro; d) alla tutela contro le molestie sessuali in ambito lavorativo; e) a un equo compenso del lavoro e alla tutela in caso di recesso ingiustificato, con modalità e secondo criteri che tengano conto della diversa natura e tipologia dei rapporti di lavoro; f) alla tutela e al sostegno della maternità e della paternità; g) alla cura familiare e personale e alla conciliazione tra tempo di vita e tempo di lavoro; h) all'apprendimento continuo e permanente;i) all'accesso gratuito ai servizi per l'impiego; j) a forme di sicurezza sociale adeguate alla traiettoria lavorativa di ciascuno; k) alla libertà e all'attività sindacale, inclusa la libertà di negoziazione e di autotutela collettiva.  
2. I diritti riconosciuti in questa legge costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento nazionale, anche ai fini, per le materie di competenza, della legislazione concorrente delle Regioni. 

Titolo I Diritti fondamentali e norme di sostegno per i lavori autonomi 
Articolo 2 - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente titolo stabiliscono i diritti fondamentali garantiti a tutti i lavoratori e le lavoratrici che sono obbligati a eseguire una prestazione di opera, anche intellettuale, con apporto prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione. Si applicano altresì, ove non vigano disposizioni più favorevoli: ai soci d'opera, di cui all'art. 2263, comma 2, cod. civ.; ai soci con obbligo di prestazioni lavorative accessorie, di cui all'art. 2345 cod. civ.; alle persone che svolgono un'attività lavorativa, con o senza corrispettivo, al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione; alle persone che frequentano corsi di formazione o addestramento professionale; alle persone che svolgono lavori di utilità pubblica o sociale, o di volontariato; ai familiari che svolgono in modo continuativo attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ; alle persone che frequentano corsi di formazione o addestramento professionale. 
2. Sono fatte salve le norme speciali previste per i rapporti di lavoro aventi a oggetto una prestazione d'opera intellettuale, di cui all'art. 2230 del codice civile.

Articolo 3 - Diritto alla libera manifestazione del pensiero
1. Le lavoratrici e i lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme di legge. 

Articolo 5 - Diritto alla tutela contro le molestie sessuali
1. Costituisce molestia sessuale nei luoghi di lavoro o in ambito lavorativo ogni atto o comportamento, anche verbale, da parte di datori di lavoro, superiori, committenti, colleghi, tutori, formatori e selezionatori, a connotazione sessuale o comunque basato sul sesso, che sia indesiderato e che, di per sé ovvero per la sua insistenza, sia percepibile, secondo ragionevolezza, come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare un clima di intimidazione nei suoi confronti.

Articolo 6 - Equo compenso
1. Le lavoratrici e i lavoratori che svolgono un'attività lavorativa a fronte di un corrispettivo, hanno diritto ad una retribuzione o ad un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro. 

Articolo 7 -  Diritto alla maternità e paternità, alla cura personale e alla conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro
1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto alla tutela e al sostegno economico in caso di maternità e paternità. 
2. Hanno altresì diritto a conciliare l'attività lavorativa con i compiti familiari e con le altre attività di cura delle persone, che siano contemplate dalla legge o dai contratti collettivi. 
3. La legge prevede adeguate forme di tutela per i casi di maternità, paternità, cura familiare e personale, graduate, anche quanto agli oneri finanziari e alle modalità di finanziamento, in funzione della natura del rapporto, secondo quanto previsto dai successivi articoli 19, e 33, comma 3, lettere f), g), h). 

Articolo 8 - Diritto ai servizi per l'impiego e all'apprendimento continuo
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente titolo, hanno diritto di accedere gratuitamente alle informazioni riguardanti le opportunità lavorative e l'offerta formativa esistente sul territorio; essi hanno inoltre diritto a servizi gratuiti di orientamento e assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, durante tutto l'arco della vita lavorativa, di percorsi, anche individuali, di apprendimento e formazione professionale. 
2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno altresì diritto all'apprendimento durante tutto l'arco della vita lavorativa, per accrescere conoscenze e competenze professionali e per conseguire titoli di studio o di qualifica professionale. 
3. L'apprendimento continuo è incentivato attraverso il sostegno, anche finanziario, alla costituzione di fondi mutualistici, nonché mediante il beneficio fiscale della deduzione dal reddito da lavoro, dei costi sostenuti per la partecipazione ad attività formative scolastiche o di formazione professionale presso istituti abilitati al rilascio di titoli di studio legali, o presso istituti di formazione professionale accreditati, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 29 della presente legge. 

Articolo 9 - Promozione della piena e buona occupazione
1. La Repubblica adotta le misure adeguate a promuovere la piena e buona occupazione, anche in forma autonoma e imprenditoriale. In particolare, garantisce l'adozione di opportune misure di incentivazione finanziaria all'occupazione, finalizzate all'inserimento professionale dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo ovvero a rischio di esclusione sociale o aventi una occupazione di carattere precario e a bassa qualità.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, e per il coordinamento delle competenze statali con quelle concorrenti delle Regioni, il Governo provvede mediante apposita legislazione delegata, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 33 della presente legge. 

Articolo 10 - Diritto a un equo trattamento pensionistico e misure di sostegno alla continuità del reddito 
1. Per la realizzazione del diritto delle lavoratrici e dei lavoratori a un equo trattamento pensionistico in caso di vecchiaia, la legge prevede idonee forme pensionistiche obbligatorie, e promuove le forme pensionistiche volontarie, di cui al comma 2. 
2. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di accedere, su base volontaria e secondo le previsioni delle fonti istitutive applicabili, alle forme pensionistiche complementari e alla forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 3, 9, 9-bis e 9-ter del decreto legislativo n. 124/1993. 
3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari e gli atti negoziali in base ai quali si perfeziona l'adesione a tutte le forme pensionistiche di cui al comma 2, rispettano il principio di non discriminazione di cui all'articolo 5 della presente legge. 
4. La mobilità professionale dei lavoratori non determina penalizzazioni ai fini della maturazione dei diritti pensionistici nelle forme complementari e individuali di cui al comma 2. A tal fine, in particolare, nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 124 del 1993, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: '3-bis. Al compimento del periodo minimo di partecipazione di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo, nonché del comma 4 dell'articolo 9-bis, concorrono anche i periodi di appartenenza alle forme pensionistiche complementari e individuali dalle quali l'iscritto abbia trasferito la posizione individuale, secondo le previsioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), comma 2, comma 3-bis e comma 3-quinquies, del presente decreto '.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari. 
6. La mutualità volontaria per la soddisfazione di esigenze socialmente rilevanti in relazione ai periodi di discontinuità del lavoro autonomo e dell'attività delle piccole imprese è sostenuta e incentivata secondo norme delegate da emanarsi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera j), della presente legge. 

Articolo 11 -  Diritto al preavviso nei contratti di durata indeterminata
1. In tutti i contratti di lavoro di durata indeterminata ciascuna delle parti può recedere dando preavviso nel termine stabilito contrattualmente, o secondo gli usi, o in mancanza, dal giudice secondo equità.
2. Il preavviso non è dovuto se sussiste una giusta causa. 

Articolo 12 - Diritto all'associazionismo professionale 
1. Ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al presente titolo è garantito il diritto di costituire associazioni sindacali e professionali, di aderirvi e di svolgere attività di tutela e promozione degli interessi professionali collettivi.

Articolo 13 - Divieto di utilizzare contratti di lavoro per finalità antisindacali 
1. La stipulazione di contratti di lavoro autonomo, per la sostituzione di lavoratrici e lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970.

Titolo II - Diritti delle lavoratrici e dei lavoratori economicamente dipendenti
Articolo 14 -  Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente titolo integrano e migliorano quelle di cui al titolo I, che si intendono qui richiamate, con riferimento ai rapporti di lavoro caratterizzati da una situazione di dipendenza economica del prestatore di lavoro. Ai rapporti di lavoro di cui al presente titolo si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 29 e 32 del titolo III della presente legge. 
2. Per 'rapporti di lavoro caratterizzati da una situazione di dipendenza economica del prestatore di lavoro' si intendono, ai fini della presente legge, i rapporti di collaborazione aventi ad oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dall'ambito aziendale o extra-aziendale in cui si svolge la prestazione stessa e anche se prestata a favore di una società cooperativa.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo i rapporti di lavoro che abbiano una durata complessiva non superiore a 12 giorni.

Articolo 15 - Obbligo di comunicazione e durata del contratto 
1. Il committente deve consegnare al prestatore d'opera entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, una copia del contratto di lavoro, o comunque un documento scritto che contenga la puntuale indicazione dei seguenti elementi:a) l'identità delle parti;b) la durata del contratto e l'eventuale periodo di prova;c) l'oggetto della prestazione lavorativa;d) l'ammontare del corrispettivo, i tempi di pagamento e la disciplina degli eventuali rimborsi spese;e) le modalità atte a garantire le informazioni necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa o alla realizzazione del risultato, nonché le forme di controllo del committente sull'esecuzione o sulla realizzazione stessa;f) l'eventuale facoltà del prestatore di lavoro di farsi sostituire temporaneamente da persona resa nota al committente stesso, o di lavorare in coppia, dando luogo, in entrambi i casi, ad un unico rapporto con responsabilità solidale di ciascuno dei prestatori per l'esecuzione dell'intera opera o servizio;g) la previsione di un congruo periodo di preavviso per il recesso.
2. Fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 3, nonché dagli articoli 18 e 24, comma 1, secondo periodo, della presente legge, l'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da 50 a 250 euro. Trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 152 del 1997. 
3. Ove manchi o non sia stabilita per iscritto la durata del contratto, s'intende stipulato un contratto a tempo indeterminato.

Articolo 16 - Diritto alla intangibilità della sfera personale 
1. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni vigenti sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, è fatto divieto al committente di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose e sindacali, sulle condizioni di salute, sullo stato matrimoniale o di famiglia, sullo stato di gravidanza, sui comportamenti sessuali del lavoratore, nonché su ogni altra circostanza non rilevante ai fini della valutazione della sua attitudine professionale. 
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti del formatore, del tutore, del selezionatore. 

Articolo 17 - Diritto alla parità e alla non discriminazione
1. E' nullo qualsiasi atto o patto a carattere discriminatorio che produca o possa produrre un effetto pregiudizievole discriminando, anche in via indiretta, la lavoratrice o il lavoratore a causa:a) del sesso, dei comportamenti e delle tendenze sessuali, della razza o etnia, della nazionalità, della lingua, delle sue opinioni politiche, della religione, dell'età, ovvero delle sue condizioni personali, sociali, di disabilità o di salute; b) delle sue opinioni sindacali, ovvero della sua affiliazione o attività sindacale.
2. Costituiscono discriminazione diretta o indiretta anche le molestie sessuali, come definite dall'articolo 7 della presente legge, che, esplicitamente o implicitamente, siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del committente o di colleghi di lavoro, in relazione alla costituzione, all'assunzione e all'attribuzione di un lavoro o di un incarico, al mantenimento del posto di lavoro o dell'incarico, alla progressione di carriera, alla retribuzione o al compenso, alla formazione professionale, alla cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico. 
3. Trovano applicazione, in quanto compatibili con la natura del rapporto e le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge n. 903 del 1977, all'articolo 4 della legge n. 125 del 1991, all'art. 16 della legge n. 300 del 1970, e all'articolo 44 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti del formatore, del tutore, del selezionatore.
5. Il principio di parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore di un gruppo discriminato, per finalità di riequilibrio. 

Articolo 18 - Diritto al compenso e a condizioni di lavoro eque
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente titolo hanno diritto a un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, stabilito negli accordi collettivi applicabili, o comunque a quello in uso per prestazioni analoghe e comparabili.
2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 titolo hanno diritto a congrui periodi di riposo giornalieri, settimanali, annuali, determinati contrattualmente o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

Articolo 19 - Tutela delle legittime sospensioni della prestazione
1. In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza, di maternità, di paternità, di congedo parentale, di cura e di assistenza di familiari o personale, di svolgimento di attività di formazione continua e permanente, le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente titolo hanno diritto ad astenersi dalla prestazione, percependo il compenso, o una indennità previdenziale, nella misura e per la durata minime stabilite in base alla legge.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo il Governo provvede mediante apposita legislazione delegata, secondo quanto disposto dalle lettere f) e g) del comma 3 dell'articolo 33 della presente legge.

Articolo 20 - Diritti di informazione
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente titolo hanno il diritto di ricevere le informazioni previste dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 1997, con l'eccezione di quelle previste alle lettere f), h) e i) dell'articolo 1 del predetto decreto, nonché le informazioni relative alla tutela della salute e sicurezza, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 1, comma 2, lettera a), 3 e 4 del decreto legislativo n. 152 del 1997.
2. Il committente è tenuto a organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire a tutti i lavoratori pari condizioni nell'accesso alle informazioni attinenti al lavoro e all'attività sindacale.

Articolo 21 - Diritti di sicurezza sociale
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente titolo hanno diritto alla tutela previdenziale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, i superstiti, la maternità e la paternità, gli assegni al nucleo familiare, mediante iscrizione alla apposita gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. All'estensione, ove necessario, dell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell'assicurazione obbligatoria di cui al presente comma, si provvede con apposite norme delegate, da emanarsi secondo quanto previsto dalla lettera g) del comma 3 dell'articolo 33 della presente legge. 
2. I lavoratori di cui al presente titolo hanno diritto di aderire alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 10 della presente legge, esclusivamente in regime di contribuzione definita, anche unitamente ai lavoratori subordinati. A tal fine, al decreto legislativo n. 124 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente periodo: 'Le fonti istitutive di cui alla lettera a) del successivo articolo 3 possono consentire che l'istituzione di forme pensionistiche complementari per i lavoratori di cui al titolo II della legge ('I diritti del lavoro') avvenga unitamente ai lavoratori di cui alle lettere a) e b-bis) del presente comma, che siano inseriti nelle imprese committenti '; b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 è così sostituita: 'a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b-bis) e b-ter), e per quelli di cui all'ultimo periodo della lettera b), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione 'definita'. 
3. I lavoratori di cui al presente titolo hanno altresì diritto a che siano assicurati mezzi adeguati alla soddisfazione di esigenze socialmente rilevanti in relazione ai periodi di discontinuità del lavoro, secondo norme delegate da emanarsi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della presente legge.

Articolo 22 - Obbligo di riservatezza
1. Salvo diverso accordo tra le parti i lavoratori di cui al presente titolo possono svolgere la loro attività a favore di più committenti, senza pregiudizio dell'attività dei committenti medesimi. 

Articolo 23 - Diritti per apporti originali e per le invenzioni della lavoratrice e del lavoratore
1. I diritti di utilizzazione economica relativi alla creazione di apporti originali e alla creazione di programmi per elaboratori elettronici, come pure quelli riguardanti l'invenzione fatta in occasione dello svolgimento dell'attività o nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, spettano al lavoratore, salvo il caso in cui l'attività inventiva costituisca oggetto del contratto di lavoro. 
2. Salvo il caso di cui all'ultima parte del comma precedente, il committente ha diritto di prelazione sull'utilizzazione economica dei diritti di cui al comma 1, o per l'acquisto del brevetto, da esercitare entro tre mesi dalla dalla conoscenza della creazione o dalla comunicazione del conseguimento del brevetto da parte del lavoratore, verso corresponsione di un canone o di un prezzo determinati di comune accordo. In caso di mancato accordo sul canone o sul prezzo, trova applicazione l'articolo 25 del R.D. n. 1127 del 1939, fatta salva la facoltà della parti di adire l'autorità giudiziaria, che potrà decidere secondo equità. 

Articolo 24 - Recesso
1. Nei contratti di cui al presente titolo, stipulati a tempo indeterminato, è ammesso il recesso con obbligo di preavviso da parte del lavoratore. La durata del preavviso, ove non sia stabilita contrattualmente, è determinata in base agli usi, o in mancanza, dal giudice secondo equità. In luogo del preavviso, il lavoratore può corrispondere al committente un'indennità sostitutiva di importo pari alla metà del compenso che gli sarebbe spettato per la durata del preavviso medesimo. 
2. Nei contratti di cui al comma 1, il committente può recedere per giusta causa, senza obbligo di preavviso, ovvero per giustificato motivo, con obbligo di preavviso, determinato secondo quanto previsto al comma 1. In sostituzione del preavviso, il committente può corrispondere al lavoratore un'indennità sostitutiva di importo pari all'intero compenso che sarebbe spettato a quest'ultimo per la durata del preavviso medesimo.
3. Se il contratto è stato stipulato a tempo determinato, il recesso prima della scadenza è ammesso solo in presenza di una giusta causa. Il lavoratore ha comunque il diritto di dimettersi, col solo obbligo di preavviso, decorsi & mesi dall'inizio del rapporto. 
4. La legittima sospensione della prestazione, nei casi di cui all'art. 19 della presente legge, non costituisce giusta causa o giustificato motivo di recesso del committente. 
5. Il committente che recede ingiustificatamente dal contratto a tempo indeterminato è tenuto a corrispondere al lavoratore un congruo indennizzo, di importo almeno pari a quello dell'indennità di cui al comma 1.
6. La lavoratrice o il lavoratore che recede per giusta causa ha diritto di percepire dal committente l'indennità sostitutiva del preavviso. Rientra nella giusta causa di recesso la modificazione unilaterale dei contenuti del contratto di lavoro operata dal committente.
7. Il recesso deve essere comunicato per iscritto. Il lavoratore può chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il committente deve, nei dieci giorni successivi alla richiesta, comunicarli per iscritto al lavoratore.
8. Il recesso intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente è inefficace.
9. E' consentita la pattuizione di un periodo di prova, durante il quale il recesso di ciascuna delle parti è libero e senza preavviso. Il patto di prova dev'essere stipulato per iscritto e prevedere una durata non superiore a quella stabilita dai contratti collettivi applicabili, o, in mancanza, a quella in uso.
10. Le disposizioni di cui ai comma 2, 5 e 7, 2° periodo, si applicano ove i committenti occupino complessivamente più di & . lavoratori, inclusi quelli di cui al presente titolo. Si applicano, in quanto compatibili con la natura del rapporto, le cause di esclusione della tutela contro i licenziamenti illegittimi, stabilite per i lavoratori subordinati. 

Articolo 25 - Diritti sindacali
1. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al presente titolo, è garantito il diritto:(a) di costituire organizzazioni sindacali e di aderire, non aderire o recedere da organizzazioni esistenti;(b) di partecipare alle assemblee indette dalle rappresentanze sindacali aziendali all'interno delle unità produttive.c) di negoziare liberamente accordi e contratti collettivi per la regolazione dei rapporti di lavoro.
2. Ove i contratti collettivi per i lavoratori di cui al comma 1 non prevedano la costituzione di organismi di rappresentanza dei lavoratori medesimi all'interno delle unità produttive, il loro diritto elettorale, attivo e passivo, per la partecipazione alle rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori subordinati costituite o da costituire nelle unità produttive medesime, e comunque il loro diritto di partecipare alle assemblee, potrà essere previsto e disciplinato dai contratti collettivi applicati nelle unità produttive di riferimento.
3. Ai lavoratori che svolgano la prestazione di lavoro in regime di telelavoro è riconosciuto, nelle unità produttive in cui siano costituite rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori subordinati, il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge in azienda anche tramite l'istituzione di una bacheca elettronica o di altro sistema elettronico a cura della rappresentanza sindacale aziendale, e a spese dell'azienda, in cui vengano inserite tutte le informazioni di interesse sindacale e lavorativo.

Articolo 26 - Diritto di sciopero
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente titolo hanno diritto di sospendere la propria attività lavorativa a fini di autotutela sindacale.
2. Nei servizi pubblici essenziali, il diritto si esercita nei limiti e alle condizioni di cui alla legge n. 146 del 1990. 

Titolo III Statuto delle lavoratrici e dei lavoratori subordinati
Articolo 27 - Ambito di applicazione e fonti di disciplina del lavoro subordinato
1. Le disposizioni di cui al presente titolo integrano e migliorano quelle di cui al titolo I, che si intendono qui richiamate, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato. 
2. Resta in vigore la disciplina stabilita dal Codice Civile, dalla legge n. 300 del 1970 e da tutte le altre leggi che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati e di pubbliche amministrazioni. 

Articolo 28 - Diritti di informazione, consultazione e partecipazione
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente titolo, tramite i loro rappresentanti sindacali, hanno il diritto di essere informati e consultati in tutte le materie previste dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 gennaio 2002 che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, e in particolare in occasione dei nei processi di ristrutturazione, nei trasferimenti d'azienda e nei licenziamenti collettivi.
2. Hanno altresì il diritto di essere resi partecipi, tramite loro rappresentanti sindacali, delle decisioni che devono essere adottate nell'ambito della 'Società europea', di cui alla direttiva n. 2001/86/CE, secondo le norme stabilite dalla medesima direttiva. 
3. I diritti di informazione, consultazione e partecipazione si esercitano nelle forme individuate prioritariamente dalla contrattazione collettiva.

Articolo 29 (nuovo) - Diritto all'apprendimento continuo e permanente
1. L'apprendimento continuo è incentivato attraverso il sostegno, anche finanziario, alla costituzione di fondi bilaterali paritetici, secondo quanto previsto dall'art. 118 della L. n. 338/2000. Esso è incentivato altresì mediante il beneficio fiscale della deduzione dal reddito da lavoro dipendente, dei costi sostenuti dai lavoratori per la partecipazione ad attività formative scolastiche o di formazione professionale presso istituti abilitati al rilascio di titoli di studio legali, o presso istituti di formazione professionale accreditati. Analogo beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro, che s'impegnino nelle attività finalizzate alla formazione dei propri dipendenti. 
2. Con decreto del Ministro dell'economia, di concerto col Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinati, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per la fruizione del beneficio di cui al presente comma, prevedendosi, altresì, che la sua spettanza sia condizionata alla certificazione delle attività e dei risultati formativi, nonché all'adempimento effettivo degli obblighi formativi assunti.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al titolo II della presente legge, e ai loro committenti. 

Articolo 30 - Diritto alla tutela attiva del reddito in caso di disoccupazione involontaria
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente titolo hanno diritto, in caso di disoccupazione involontaria, anche parziale, alla tutela attiva della continuità del reddito, anche in forma di integrazione salariale per il caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, secondo forme che ne assicurino l'adeguatezza, la temporaneità, la finalizzazione al mantenimento e al miglioramento della capacità professionale e alla rioccupazione produttiva, l'economicità di gestione.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, nonché per la sua applicazione anche ai lavoratori di cui al titolo II, il Governo provvede mediante apposita legislazione delegata, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 33 della presente legge.

Articolo 31 - Disposizioni in materia di previdenza pensionistica complementare
1. Al fine di promuovere l'adesione dei lavoratori subordinati ai fondi pensione, al decreto legislativo n. 124 del 1993 sono introdotte le seguenti modifiche: a) il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993 è sostituito dal seguente: '4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di adesione ai fondi pensione, anche definendo procedure di silenzio-assenso alla partecipazione ai fondi, che in ogni caso prevedano un termine non inferiore a 90 giorni per la manifestazione del rifiuto di aderire, e che tengano altresì ferma la preventiva informazione degli aderenti, come richiesta in attuazione del comma 4 del successivo articolo 4'; b) nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 1993, dopo la lettera b) del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: 'Il trasferimento della posizione individuale comporta anche la prosecuzione dell'obbligo di accantonamento del TFR, nella misura stabilita dalle fonti istitutive di cui all'art. 8, comma 2, a favore del fondo pensione di destinazione'; c) il primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 1993, è sostituito dal seguente: 'Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto, presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso una forma pensionistica individuale, di cui agli articoli 9-bis e 9-ter, non prima di tre anni di permanenza presso il fondo da cui l'iscritto si intende trasferire. Il trasferimento non può aver luogo, comunque, prima che siano trascorsi tre anni dalla data del primo provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 17 comma 2 lettera f)'. Il trasferimento della posizione individuale comporta anche la prosecuzione dell'obbligo di accantonamento annuale del TFR, nella misura stabilita dalle fonti istitutive di cui all'art. 8, comma 2, a favore del fondo pensione di destinazione.2. La somma da destinare effettivamente ai fondi gestori di previdenza complementare da parte della pubblica amministrazione come quota del datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, è definita in sede contrattuale. Il comma 18 dell'articolo 26 della legge n. 448 del 1998 è abrogato.3. Le quote di trattamento di fine rapporto destinate alle forme pensionistiche complementari dei pubblici dipendenti sono trattate come quote figurative e rivalutate secondo il meccanismo previsto dall'articolo 2, comma 5, de1 DPCM 20 dicembre 1999.4. La quota di TFR che i pubblici dipendenti possono destinare ai fondi pensione, prevista dall'articolo 2, comma I, del DPCM 20 dicembre 1999, può essere elevata, in sede contrattuale, fino al 6,9I %.

Articolo 32 - Diritto alla composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro
1. I lavoratori hanno il diritto di accedere a forme di composizione stragiudiziale delle liti di lavoro, previste e disciplinate su base collettiva, e idonee a risolvere le controversie in tempi celeri, secondo giustizia. 
2. Sugli importi monetari riconosciuti a favore del lavoratore in caso di risoluzione della controversia in sede conciliativa o arbitrale, è riconosciuto il beneficio dell'abbattimento, in misura pari al & %, dell'aliquota applicabile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, nonché della ritenuta ai fini dell'imposta sul reddito.
3. Con decreto del Ministro dell'economia, di concerto col Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinati, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per la fruizione del beneficio di cui al precedente comma. Allo stesso modo sono previste e disciplinate forme di sostegno finanziario per la costituzione di camere arbitrali stabili, presso le quali insediare collegi arbitrali o arbitri unici.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di lavoro di cui al titolo II della presente legge. 

Titolo IV Deleghe legislative, disposizioni finali e penali 
Articolo 33 - Deleghe legislative per l'attuazione della legge quadro sui diritti del lavoro
1. Il Governo della Repubblica é delegato a emanare, entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore, un decreto legislativo recante un testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Il testo unico é adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive, previa intesa con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, previa concertazione con le parti sociali e sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, attenendosi, oltre che ai principi generali di cui agli articoli 1 e 6, ai seguenti criteri direttivi particolari: a) riordino, semplificazione e riunificazione delle disposizioni e dei principi generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; b) armonizzazione della legislazione nazionale con la normativa comunitaria; c) previsione di norme specifiche per la tutela dei lavoratori titolari di rapporti a tempo determinato, di lavoro temporaneo, di lavoro a domicilio, nonché dei rapporti di lavoro non subordinato di cui all'articolo 14, tenendo conto della natura del rapporto, delle dimensioni e della tipologia delle imprese, nonché della percentuale di forza lavoro non assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presente in azienda; in particolare, previsione del divieto di affidare ai lavoratori di cui alla presente lettera lavorazioni che richiedano sorveglianza medica speciale e lavori particolarmente pericolosi;d) disciplina dell'obbligo di sicurezza gravante sui committenti di lavoro a domicilio, attenendosi al criterio fondamentale di adeguare, laddove possibile, le norme e le misure di sicurezza che presuppongono lo svolgimento della prestazione all'interno dei locali aziendali, con norme e misure funzionalmente equivalenti; e) estensione delle disposizioni di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626/1994, concernenti l'uso di attrezzature munite di videoterminali, a tutti i rapporti di lavoro svolti a distanza mediante collegamento informatico e telematico, indipendentemente dall'ambito aziendale o extra-aziendale in cui si svolge la prestazione stessa;f) anche in adempimento degli obblighi stabiliti dalla direttiva n. 91/383/CE, previsione del divieto di ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato ovvero ai rapporti di collaborazione non subordinata di cui all'articolo 14, comma 1, per le lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi.g) riordino e razionalizzazione degli organismi ispettivi e di controllo competenti alla verifica del rispetto delle norme di legge in materia di lavoro, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, igiene sul lavoro, evasione fiscale e contributiva; h) riordino dell'apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuando le norme da sottoporre a depenalizzazione nell'ambito delle disposizioni la cui violazione non comporta danni all'incolumità fisica dei lavoratori;i) previsione di forme di assistenza e consulenza gratuite, a carico dei competenti servizi pubblici, a favore dei piccoli imprenditori e dei datori di lavoro non imprenditori, finalizzate all'espletamento non oneroso degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, alle lettere b), e), g), h), n), o), q) del comma 5, e ai commi 6 e 7, dell'art. 4 del D. Lgs. n. 626 del 1994;j) disciplina di idonee forme di certificazione pubblica dell'osservanza da parte dei datori di lavoro delle prescrizioni legali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. 
2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 della presente legge, il Governo è delegato a emanare, entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore, su proposta del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le attività produttive, previa intesa con la conferenza unificata di cui al comma 2, previa concertazione con le parti sociali e sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, in coerenza con gli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità, i princìpi fondamentali in materia di incentivi alla occupazione, attenendosi, oltre che ai principi generali di cui agli articoli 1 e 9, ai seguenti criteri direttivi particolari: a) razionalizzazione e riduzione del numero degli schemi di incentivazione all'occupazione, tenendo conto della natura del rapporto, delle caratteristiche soggettive degli interessati, con particolare riferimento a categorie a rischio di esclusione sociale e a prestatori coinvolti in processi di riemersione dal lavoro irregolare, nonché del grado di svantaggio occupazionale delle diverse aree territoriali e del livello retributivo individuale; b) articolazione delle misure di incentivazione, in relazione alla natura giuridica e alle caratteristiche del rapporto, nonché alla eventuale trasformazione a tempo indeterminato del contratto inizialmente posto in essere a tempo determinato, ovvero in relazione alla trasformazione di un tirocinio di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997, in un rapporto di lavoro subordinato, al fine di favorire la stabilizzazione delle prestazioni di lavoro; c) previsione di incentivi per il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale su base volontaria, con particolare riferimento alle ipotesi di espansione della base occupazionale dell'impresa o di impiego di giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione, di genitori con figli minori di sei anni conviventi, di lavoratori con età superiore a 55 anni, nonché per la trasformazione a tempo parziale di contratti a tempo pieno che intervenga in alternativa all'avvio di procedure di riduzione di personale; d) collegamento degli incentivi con le politiche di sviluppo territoriale; e) collegamento con la disciplina della verifica dello stato di disoccupazione e delle relative sanzioni nonché con quella sulle misure di sostegno all'occupazione, di cui all'articolo 30 e al comma 3 del presente articolo, al fine di favorire l'inserimento dei beneficiari di queste ultime nel mondo del lavoro.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 7, 10, comma 5, 19, 21, comma 1 e 3, e 30 della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa con la conferenza unificata di cui al comma 2, previa concertazione con le parti sociali e sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, uno o più decreti legislativi, attenendosi, oltre che ai principi generali di cui agli articoli sopra richiamati, ai seguenti criteri direttivi particolari: a) armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di perdita di una precedente occupazione per cause diverse dalle dimissioni, prevedendosi un trattamento di base, da rafforzare ed estendere con gradualita' a tutte le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di copertura, che assorba gli attuali trattamenti di disoccupazione e di mobilità, comunque denominati, secondo i seguenti criteri:- fissazione dell'entità del trattamento ai livelli medi europei entro il limite del cinquanta per cento dei redditi da lavoro di riferimento individuati sulla media dei redditi assoggettati a contribuzione nel triennio precedente, rivalutati con il tasso di inflazione; - definizione della durata massima del trattamento entro dodici mesi, elevabili fino a diciotto in relazione alle caratteristiche anagrafiche dei destinatari nonché alle condizioni occupazionali generali delle aree territoriali in cui è da ricercare la rioccupazione; - revisione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per l'accesso al trattamento, in particolare tenendo conto delle esigenze di tutela dei lavoratori con rapporti di lavoro non a tempo indeterminato; - regolazione delle condizioni di fruizione del trattamento in modo da incentivare la partecipazione a processi di aggiornamento e di riqualificazione professionali e la ricerca attiva di nuova occupazione;- modulazione del trattamento, secondo il criterio della non uniformità nel tempo, a parità di valore medio, al fine di incentivare la ricerca del lavoro; - disciplina generale e incentivazione di forme private di integrazione dei trattamenti di cui alla presente lettera, istituite su base contrattuale collettiva, anche in ambiti territoriali infra-nazionali; - previsione di modalità graduali e temporalmente cadenzate di passaggio al nuovo regime, per le imprese i cui dipendenti rientrino, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel campo di applicazione della disciplina delle indennità di mobilità o di disoccupazione speciale; b) razionalizzazione nonche' estensione degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale, superando la fase sperimentale prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i seguenti criteri:- armonizzazione delle discipline per quanto attiene alla cause integrabili, alla misura e alla durata dei trattamenti, anche tramite tetti massimi fissati entro predefiniti intervalli temporali;- partecipazione al finanziamento dei soggetti interessati, prevedendosi un onere contributivo a carico dei lavoratori, in misura non superiore a un quarto della contribuzione complessiva, e con previsione di una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro in relazione all'effettivo ricorso ai trattamenti medesimi; - possibilità di costituire forme equivalenti di sostegno al reddito, sostitutive di quelle legali, secondo quanto previsto dal punto successivo, e con applicazione delle medesime norme di incentivazione fiscale e contributiva; - estensione dei trattamenti di sostegno al reddito in caso di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa, ai settori e alle categorie di lavoratori attualmente non tutelati o scarsamente tutelati, promuovendo la costituzione per via contrattuale di appositi fondi, in forma associativa o fondazionale, destinati a politiche dell'occupazione e all'erogazione di prestazioni di sostegno del reddito secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, con applicazione del regime contributivo e fiscale previsto per la contribuzione alle forme previdenziali obbligatorie;- previsione di diretti collegamenti con i servizi per l'impiego e formativi definiti a livello regionale, in modo da assicurare efficienti sostegni in particolare ai fini dell'aggiornamento e riqualificazione professionali nonché dell'orientamento professionale dei lavoratori coinvolti;- valorizzazione degli strumenti previsti per far fronte alle oscillazioni dell'attività produttiva in alternativa alle riduzioni o sospensioni dell'orario; c) istituzione di un 'conto di sicurezza individuale' a favore dei titolari dei rapporti di collaborazione non subordinata di cui all'articolo 14, comma 1, e di categorie di lavoratori temporanei individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa concertazione con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i seguenti criteri: - finalizzazione del conto alla copertura di esigenze socialmente rilevanti, quali la continuità dei versamenti previdenziali anche nell'ambito della previdenza complementare, il pagamento di ratei di mutui contratti per l'acquisto della prima casa di abitazione, il pagamento di tasse scolastiche o universitarie, la fruizione di un trattamento di disoccupazione involontaria sulla base di requisiti di accesso ridotti;- affidamento della gestione dei conti individuali all'Istituto nazionale della previdenza sociale; - finanziamento a carico delle parti interessate nella misura del cinquanta per cento e nella misura del cinquanta per cento a carico del bilancio statale, nei limiti stabiliti dal comma 4 del presente articolo;- ulteriore regolamentazione tramite un regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi sentite le associazioni rappresentative delle parti interessate; d) applicazione del regime contributivo e fiscale di agevolazione, previsto per i fondi pensione di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993, ai contributi versati a fondi istituiti tramite la contrattazione collettiva che eroghino prestazioni integrative delle prestazioni di cui alla precedenti lettere, in particolare nei casi di ristrutturazioni e crisi aziendali; e) meccanismi di ricongiunzione dei diversi assetti contributivi maturati in funzione di prestazioni lavorative svolte in esecuzione di diversi schemi contrattuali;f) introduzione di una disciplina del trattamento economico e normativo dei lavoratori economica-mente dipendenti, di cui all'art. 14, comma 1, nelle ipotesi di malattia e infortunio, maternità e natalità, cura parentale, adottandosi quale modello tendenziale, quanto alle fattispecie tutelate, la normativa vigente per i lavoratori subordinati, e modulandosi la disciplina in funzione della peculiare natura giuridica del rapporto e dei bisogni effettivi di tutela dei lavoratori; g) previsione di ulteriori ipotesi di tutela delle esigenze di cura familiare e personale dei lavoratori di cui al titolo II, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 151 del 2001 in relazione ai lavoratori subordinati; h) previsione di forme di tutela economica di altri lavoratori di cui all'articolo 2 della presente legge, a fronte delle ipotesi di cui alle precedenti lettere f) e g);i) revisione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, al fine di assicurarne la funzionalità rispetto all'obiettivo della preservazione e della valorizzazione del patrimonio professionale dei lavoratori e delle imprese;j) disciplina di idonee misure di incentivazione finanziaria alla costituzione su base volontaria e negoziale, di fondi mutualistici per l'erogazione di prestazioni assistenziali e di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi di cui al titolo I della presente legge, anche se esercenti attività d'impresa ai sensi dell'art. 2083 del codice civile. 4. L'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo non deve determinare oneri superiori a:a) 700 milioni di euro per l'anno 2002 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, per la delega di cui al comma 2; b) 1100 milioni di euro per l'anno 2002 e 1200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, per la delega di cui al comma 3; A tali oneri si provvede in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 70 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero, per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, 448.A decorrere dal 2005, per il reperimento delle eventuali risorse aggiuntive necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, ovvero dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 34 - Disposizioni penali
1. Le violazioni degli articoli 3, 5, 13, 16 e 17 sono punite con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 

Articolo 35 - Organi di vigilanza
1. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 dell'articolo 33, il Governo determina gli organi di vigilanza competenti al controllo sull'osservanza delle norme della presente legge.
2. In attesa dell'attuazione della delega di cui al comma 1, il controllo sull'osservanza delle norme della presente legge compete alle sezioni ispettive delle direzioni provinciali del lavoro.

Articolo 36 - Disposizione finale
1. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti e della efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 32, e alle lettere h) e i) del comma 1 dell'art. 33, e ne riferisce alle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati entro sei mesi.
2. Ai fini della verifica di cui al comma precedente gli organi di vigilanza di cui all'articolo precedente e le camere arbitrali stabili di cui al comma 3 dell'art. 32 forniscono ogni trimestre dati e statistiche sugli effetti della legge e su ogni altra notizia richiesta dall'organo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente.

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