UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI

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Periodico nazionale di informazione della Uilm
ANNO IX - 6-7  giugno/luglio 2004

Il lavoro somministrato 


Il decreto legislativo n° 276 del 2003, con cui riceve attuazione la c.d. legge Biagi, ha sostituito il vecchio lavoro interinale con un nuovo istituto: la somministrazione di manodopera.
Nella somministrazione di manodopera il lavoratore viene assunto da un'agenzia di somministrazione, che poi lo "fornisce" ad un'impresa definita utilizzatrice. La conseguenza di ciò è la dissociazione fra la figura del datore di lavoro formale, l'agenzia, e colui che materialmente si giova della prestazione lavorativa, l'utilizzatore. La somministrazione può essere sia a termine sia a tempo indeterminato, ed è questa la novità maggiore rispetto al vecchio istituto del lavoro interinale, in cui erano possibili solo missioni temporanee.
La somministrazione a tempo determinato, così come il vecchio interinale, ha una funzione pratica, nonché una disciplina, molto simile al lavoro a tempo determinato. Più in particolare, il ricorso alla somministrazione a tempo determinato è ammesso, così come il lavoro a tempo determinato, solo a fronte di comprovate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. E' anche sancito che dette ragioni aziendali, che giustificano il ricorso alla somministrazione a tempo determinato, devono essere riportate per iscritto nel contratto di assunzione. Se le ragioni aziendali si dimostreranno fittizie, carenti o se esse non risultano per iscritto nel contratto, si instaurerà un rapporto di lavoro alle dirette dipendenze dell'impresa utilizzatrice.
Purtroppo, però, alcune delle tutele stabilite per il lavoro a tempo determinato non trovano conferma in sede di somministrazione a tempo determinato. In particolare, non si applicano nella somministrazione di lavoro le norme che, nel lavoro a termine, disciplinano (limitandole) la proroga e la successione di contratti. Si tratta di una normativa restrittiva, che evidentemente ha l'obbiettivo di evitare un utilizzo improprio del contratto di lavoro a termine, nei rapporti caratterizzati dalla continuità, in luogo del lavoro a tempo indeterminato.
Per quanto concerne, invece, la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, questa è ammessa solo nei casi previsti dai contratti collettivi di lavoro, nonché nelle ipotesi, in verità piuttosto limitate, tassativamente elencate dalla legge. In particolare la legge prevede che il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammissibile per: "i servizi di pulizia, custodia, portineria"; i "servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci"; "le costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa".
In definitiva la somministrazione di manodopera a tempo indeterminato si prospetta come una tecnica di decentramento produttivo alternativa all'Appalto. Rispetto a quest'ultimo, peraltro, la somministrazione offre sicuramente maggiori garanzie ai lavoratori. Se si ricorre alla somministrazione di lavoro fuori dei casi previsti dalla legge o, eventualmente, dalla contrattazione collettiva, si instaurerà un rapporto di lavoro alle dirette dipendenze dell'impresa utilizzatrice.
Principio cardine per determinare il trattamento economico-normativo dei lavoratori somministrati, sia a termine sia a tempo indeterminato, è quello della parità di trattamento. I lavoratori dipendenti del somministratore, quando vengono inseriti nell'organizzazione imprenditoriale dell'utilizzatore, hanno, più precisamente, diritto "a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte". Il lavoratore somministrato resta, infatti, alle dipendenze dell'agenzia di somministrazione e possiede un contratto proprio, peraltro condizionato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie somministratrici, sottoscritto da CPO-UIL, ALAI-CISL, NIDIL-CGIL, ma il suo trattamento dovrà essere "adeguato" a quello degli altri lavoratori dell'impresa utilizzatrice. Come risultato abbiamo che il lavoratore somministrato farà riferimento, contemporaneamente, a due contratti collettivi nazionali: quello delle agenzie di somministrazione, come già accennato, e quello dell'impresa utilizzatrice, nel nostro caso il contratto dei metalmeccanici.
Si noti, però, che il diritto "a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte" subisce una deroga nell'ipotesi di contratti di somministrazione conclusi nell'ambito di specifici programmi di politica attiva del lavoro. Ciò "al fine - recita ancora la legge - di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive di workfare".
Qualora il contratto di lavoro fra il lavoratore ed il somministratore sia a tempo indeterminato, il lavoratore, nei periodi in cui non presta la propria attività in un'impresa utilizzatrice, resta a disposizione dell'Azienda somministratrice. In cambio riceverà un'indennità di disponibilità, fino alla nuova assegnazione. Si tratta, per l'appunto, di un'indennità, che in quanto tale non comporta oneri contributivi o fiscali, ma che lascia il lavoratore privo di tutele previdenziali. E' la stessa legge, difatti, a ribadire che tale indennità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
La peculiarità della somministrazione, abbiamo visto, consiste nella dissociazione fra la figura del datore di lavoro formale e colui alle cui dipendenze il lavoratore concretamente presta la propria opera. Tale singolarità pone non pochi problemi in sede di esercizio di diritti sindacali, nonché in materia di rappresentanza e di iscrizione. Ci si potrebbe, infatti, interrogare se, ai fini della tutela e della partecipazione sindacale, il lavoratore debba fare riferimento all'agenzia da cui è stato assunto o, piuttosto, all'impresa in cui effettivamente lavora. Ci limitiamo in questa sede a registrare quanto sta iniziando ad accadere nella prassi: i lavoratori somministrati hanno finora svolto le proprie assemblee e le proprie elezioni (ma si tratta ancora di casi isolati) all'interno delle imprese utilizzatrici, non già delle agenzie di somministrazione. Si tenga comunque presente che, in base al dettato della legge, ai lavoratori somministrati è riconosciuto sia il diritto di partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici, sia il diritto di svolgere assemblee con lavoratori assegnati ad altre imprese utilizzatrici, ma dipendenti dal medesimo somministratore.
E' indubbio che una condizione siffatta rende disagevole sia la difesa sia la sindacalizzazione dei lavoratori somministrati. Ciò, però, deve costituire, nella nostra azione quotidiana, un motivo ulteriore di impegno, affinché non si addivenga ad una pericolosa realtà: l'esistenza di una fascia cospicua di lavoratori relegata al di fuori del mondo sindacale.

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